In sintesi
- Il datore di lavoro è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per violazione dell’art. 286-quinquies (mancata o inadeguata valutazione del rischio da ferite da taglio).
- Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con la stessa pena per la violazione dell’art. 286-sexies (mancata adozione delle misure di prevenzione specifiche).
- Le ammende del Titolo X-bis sono leggermente superiori a quelle standard del D.Lgs. 81/2008 per effetto della rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 306, comma 4-bis SIC.
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Art. 286 septies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni
In vigore dal 15/05/2008
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1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo
286-quinquies. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo
286-sexies. ))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il regime sanzionatorio del Titolo X-bis: pene equiparate alla sicurezza biologica generale
L’art. 286-septies D.Lgs. 81/2008 disciplina le sanzioni per le violazioni del Titolo X-bis. Le ammende indicate (2.740 euro e 7.014,40 euro) riflettono l’adeguamento ISTAT previsto dall’art. 306, comma 4-bis D.Lgs. 81/2008: i valori base di 2.500 e 6.400 euro del Titolo X standard sono stati rivalutati di circa il 9,6% con decorrenza 1° luglio 2013. Questa disparità tra le ammende del Titolo X (artt. 282-286) e quelle del Titolo X-bis (art. 286-septies) non dipende da una scelta legislativa di graduazione del disvalore, ma dalla tempistica di introduzione del Titolo X-bis (2014) rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (2008).
Le violazioni sanzionate: valutazione del rischio e misure specifiche
Il comma 1 sanziona esclusivamente il datore di lavoro (non il dirigente) per la violazione dell’art. 286-quinquies: mancata o inadeguata valutazione del rischio da ferite da taglio nel DVR. La mancata valutazione è la violazione più grave sul piano preventivo, perché senza di essa tutte le misure successive (safety devices, formazione, procedure di risposta) rimangono indeterminate e prive di fondamento. Il comma 2 estende la stessa sanzione al datore di lavoro e ai dirigenti per la violazione dell’art. 286-sexies: mancata adozione delle misure di prevenzione specifiche contro le ferite da taglio. Rispetto alla valutazione del rischio (responsabilità del solo datore di lavoro), le misure operative dell’art. 286-sexies possono essere delegate ai dirigenti, che ne rispondono in proprio.
Il meccanismo di prescrizione-estinzione
Anche per le violazioni del Titolo X-bis si applica il meccanismo di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994 (richiamato dall’art. 301 SIC): l’organo di vigilanza impartisce la prescrizione, il datore di lavoro regolarizza entro il termine assegnato e paga un quarto del massimo dell’ammenda (1.753,60 euro per le violazioni ex art. 286-septies), ottenendo l’estinzione del reato. La regolarizzazione deve essere concreta ed effettiva: non è sufficiente adottare formalmente i safety devices senza garantirne l’effettivo utilizzo da parte dei lavoratori.
Il coordinamento con le sanzioni del Titolo X
L’art. 286-septies si aggiunge, non si sostituisce, al regime sanzionatorio del Titolo X (artt. 282-286 SIC). Una struttura sanitaria che violi sia l’art. 272 (misure tecniche generali per il rischio biologico) sia l’art. 286-sexies (misure specifiche per le ferite da taglio) è soggetta alle sanzioni di entrambi gli articoli. Il concorso di violazioni può essere escluso solo se le stesse misure sono state omesse con un’unica condotta e se le disposizioni violate proteggono il medesimo bene giuridico, applicando il principio di specialità ex art. 298 SIC.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra le sanzioni dell’art. 282 (Titolo X) e quelle dell’art. 286-septies (Titolo X-bis) per violazioni simili?
Le sanzioni sono strutturalmente analoghe (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda), ma gli importi delle ammende differiscono: il Titolo X (art. 282) prevede ammende da 2.500 a 6.400 euro, il Titolo X-bis (art. 286-septies) da 2.740 a 7.014,40 euro. La differenza è dovuta alla rivalutazione ISTAT applicata alle sanzioni del Titolo X-bis al momento della sua introduzione nel 2014.
Se un ospedale adotta i safety devices ma non forma i lavoratori al loro uso corretto, viola l’art. 286-septies?
Sì. L’art. 286-sexies, lettera f) impone specificamente la formazione sull’uso corretto dei safety devices. L’adozione fisica dei dispositivi senza la relativa formazione viola l’art. 286-sexies e comporta le sanzioni dell’art. 286-septies, comma 2 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti responsabili della formazione.
Il dirigente che non dispone i contenitori per oggetti taglienti nelle sale prelievi risponde ai sensi dell’art. 286-septies?
Sì. L’installazione dei contenitori per oggetti taglienti è una delle misure specifiche richieste dall’art. 286-sexies, lettera a). Se la responsabilità organizzativa delle sale prelievi è stata validamente delegata al dirigente, questi risponde della violazione ai sensi dell’art. 286-septies, comma 2, con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.