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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni e istruzioni specifiche sui rischi biologici: rischi per la salute, precauzioni, misure igieniche, DPI, procedure per agenti di Gruppo 4, prevenzione degli infortuni.
  • Garantisce una formazione adeguata sugli stessi argomenti, da effettuare prima dell’adibizione alle attività a rischio.
  • L’informazione e la formazione vanno ripetute almeno ogni 5 anni e comunque ogni volta che cambia il tipo o il grado dei rischi.
  • Nel luogo di lavoro devono essere affissi cartelli ben visibili con le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente biologico.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 278 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazioni e formazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma

1. 3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

Informazione e formazione biologica: pilastri della prevenzione comportamentale

L’art. 278 D.Lgs. 81/2008 declina, per il rischio biologico specifico, gli obblighi generali di informazione (art. 36 D.Lgs. 81/2008) e formazione (art. 37 D.Lgs. 81/2008) dei lavoratori. Il principio ispiratore è che la tecnologia di contenimento, cappe biologiche, sistemi di pressione negativa, DPI, è efficace solo se il lavoratore la utilizza correttamente. Un errore di procedura da parte di un lavoratore insufficientemente formato può vanificare anche le misure strutturali più avanzate. Per questo motivo, il legislatore ha ritenuto necessario ribadire espressamente gli obblighi formativi nel Titolo X, integrandoli con indicazioni specifiche per il rischio biologico.

Il contenuto dell’informazione: i sei pilastri

Il comma 1 elenca sei categorie di informazioni obbligatorie: (a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici presenti, con riferimento specifico alla classificazione ex art. 268 SIC e alle malattie che possono causare; (b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione, DPI, comportamenti corretti, procedure operative; (c) le misure igieniche da osservare, divieti ex art. 273, comma 2 SIC e procedure di igiene delle mani; (d) la funzione degli indumenti di lavoro e dei DPI e il loro corretto impiego; (e) le procedure specifiche per la manipolazione degli agenti di Gruppo 4, che richiedono un livello di conoscenza operativa particolarmente elevato; (f) il modo di prevenire gli infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze, procedure di notifica ex art. 277, comma 3 SIC, profilassi post-esposizione.

La lettera e), procedure per agenti di Gruppo 4, è significativa: chi lavora in strutture BSL-4 con agenti come il virus Ebola deve conoscere in modo approfondito non solo le procedure operative di routine, ma anche quelle di emergenza. Un errore procedurale in un laboratorio BSL-4 non ha margine di recupero.

La formazione: obblighi di timing e periodicità

Il comma 3 introduce due regole temporali fondamentali. Prima regola: l’informazione e la formazione devono essere fornite «prima che i lavoratori siano adibiti alle attività» a rischio biologico. Il nuovo assunto in un laboratorio di virologia non può iniziare a lavorare con agenti di Gruppo 2 o 3 il primo giorno di lavoro senza aver ricevuto la formazione specifica: deve prima completare il percorso formativo. Nella pratica, i laboratori di ricerca strutturano un periodo di onboarding durante il quale il nuovo lavoratore riceve la formazione teorica e pratica prima di essere autorizzato ad operare autonomamente. Seconda regola: la formazione deve essere ripetuta «con frequenza almeno quinquennale», ogni cinque anni, e comunque «ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi». Questo secondo trigger, i cambiamenti nei rischi, è particolarmente rilevante: se il laboratorio introduce un nuovo agente di Gruppo 3 o aggiorna le procedure operative in seguito a un incidente, la formazione deve essere ripetuta anche prima della scadenza quinquennale.

La segnaletica procedurale: le istruzioni affisse nei luoghi di lavoro

Il comma 4 impone l’affissione «in posizione ben visibile» di cartelli con le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente biologico. Questo obbligo ha una duplice funzione: ricordare ai lavoratori abituali le procedure di emergenza e fornire istruzioni immediate a chi si trova nella zona di lavoro senza averle già memorizzate (es. tecnici di manutenzione occasionali). I cartelli devono indicare: chi contattare in caso di incidente (numero interno di emergenza, medico competente, preposto), le prime misure di autosoccorso (lavaggio della zona interessata, rimozione degli indumenti contaminati), e la procedura di segnalazione ex art. 277, comma 3 SIC.

La documentazione della formazione

Sebbene l’art. 278 non richieda espressamente la documentazione della formazione, l’onere della prova dell’adempimento degli obblighi formativi ricade sul datore di lavoro. In caso di ispezione dell’organo di vigilanza o di infortunio biologico, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adempiuto all’obbligo formativo ex art. 278: registro delle presenze ai corsi di formazione, materiale didattico distribuito, verbali delle esercitazioni pratiche, attestati di partecipazione. La mancanza di documentazione, pur non integrando di per sé una violazione dell’art. 278, rende difficile la prova dell’adempimento.

Il regime sanzionatorio

La violazione dell’art. 278 da parte del datore di lavoro o del dirigente è punita dall’art. 282, comma 2, lettera a) D.Lgs. 81/2008 (violazione degli obblighi di informazione e formazione) con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La violazione da parte del preposto (mancata vigilanza sul rispetto delle procedure da parte dei lavoratori) è punita dall’art. 283, comma 1 D.Lgs. 81/2008 con l’arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro.

Domande frequenti

La formazione sul rischio biologico può essere erogata in modalità e-learning?

La componente teorica può essere erogata in modalità e-learning. Tuttavia, la formazione pratica, utilizzo corretto dei DPI, procedure operative in laboratorio, simulazione delle emergenze, richiede formazione in presenza. Un percorso formativo misto (e-learning per i contenuti teorici + pratica in presenza) è generalmente accettato dagli organi di vigilanza, purché i contenuti coprano tutti i punti del comma 1 dell’art. 278.

Se un lavoratore viene assegnato a un nuovo laboratorio che lavora con gli stessi agenti biologici del precedente posto di lavoro, deve ripetere la formazione?

Dipende. Se il nuovo laboratorio utilizza le stesse procedure e gli stessi agenti, la formazione precedente può essere sufficiente, purché non siano trascorsi cinque anni dall’ultima formazione e non vi siano stati cambiamenti nelle procedure. È però opportuno verificare con il medico competente e il RSPP se le specificità del nuovo contesto richiedono un aggiornamento formativo.

I cartelli con le procedure di emergenza biologica devono essere in italiano o anche in altre lingue per i lavoratori stranieri?

L’art. 36, comma 4 D.Lgs. 81/2008 prevede che le informazioni siano fornite in modo comprensibile per i lavoratori. Se vi sono lavoratori che non comprendono l’italiano, il datore di lavoro deve garantire la comprensibilità delle informazioni (traduzione, uso di pittogrammi), inclusi i cartelli di emergenza. Un cartello scritto solo in italiano in un laboratorio con molti lavoratori stranieri non adempie pienamente all’obbligo di informazione.

Alfa S.r.l. assume Caio, biologo con 10 anni di esperienza in laboratorio BSL-3: deve comunque fare la formazione prima di iniziare a lavorare?

Sì. L’esperienza pregressa non esonera dal rispetto dell’obbligo formativo imposto dall’art. 278, comma 3 ('prima che i lavoratori siano adibiti alle attività'). La formazione specifica per il contesto di Alfa S.r.l., procedure operative adottate, piano di emergenza aziendale, DPI disponibili, contatti di emergenza, è necessaria indipendentemente dall’esperienza passata di Caio.

Con quale frequenza minima devono essere effettuate le simulazioni di emergenza biologica?

L’art. 278 non indica una frequenza specifica per le esercitazioni pratiche. Tuttavia, le linee guida OMS e dell’ISS raccomandano simulazioni almeno annuali per i laboratori BSL-3 e BSL-4. Nell’ambito della formazione quinquennale obbligatoria, è buona prassi includere almeno una simulazione pratica che coinvolga tutti i lavoratori del laboratorio.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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