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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavoratori addetti ad attività con agenti biologici di Gruppo 3 o 4 devono essere iscritti in un registro nominativo che riporta l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
  • Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro tramite l’RSPP; il medico competente e l’RLS vi hanno accesso.
  • Il datore di lavoro trasmette copia del registro all’ISPESL (ora INAIL) e all’organo di vigilanza ogni tre anni, oltre che in caso di cessazione del rapporto di lavoro o dell’azienda.
  • Le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie sono conservate per 10 anni dalla cessazione delle attività, o 40 anni per gli agenti con effetti a lungo termine.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 280 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registri degli esposti e degli eventi accidentali

In vigore dal 15/05/2008

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. ((

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute; b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all’ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; ))

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. ((6))

7. L’ISPESL trasmette annualmente al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

Il registro degli esposti ad agenti biologici: finalità e ambito

L’art. 280 D.Lgs. 81/2008 istituisce un sistema di registrazione nominativa dei lavoratori esposti ad agenti biologici di Gruppo 3 e 4, parallelo al registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 D.Lgs. 81/2008). La funzione del registro è duplice: da un lato consente la sorveglianza epidemiologica a lungo termine della popolazione lavorativa esposta a rischi biologici gravi; dall’altro garantisce la continuità del monitoraggio sanitario anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività aziendale.

Il registro riguarda esclusivamente i lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 3 e 4: per le esposizioni ad agenti di Gruppo 2, non è richiesta l’iscrizione nel registro formale, anche se è buona pratica documentare l’esposizione nella cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore. Questa distinzione riflette il principio di proporzionalità: i rischi più gravi richiedono sorveglianza più intensa.

Il contenuto del registro e i soggetti accreditors

Per ciascun lavoratore iscritto, il registro deve riportare: (a) l’attività svolta; (b) l’agente biologico utilizzato (con indicazione del gruppo e, ove possibile, della specie e del ceppo); (c) gli eventuali casi di esposizione individuale non pianificata (incidenti, esposizioni accidentali). Il registro è aggiornato dal datore di lavoro tramite l’RSPP; il medico competente e l’RLS hanno diritto di accesso. L’accesso del medico competente è funzionale alla sorveglianza sanitaria: consente di correlare le informazioni sull’esposizione con i risultati degli accertamenti sanitari.

La trasmissione periodica all’ISPESL/INAIL

Il comma 3 (introdotto da un decreto correttivo) stabilisce gli obblighi di trasmissione del registro: ogni tre anni all’ISPESL (le cui competenze, a seguito del D.Lgs. 106/2009 e del D.Lgs. 81/2015, sono state trasferite all’INAIL) e all’organo di vigilanza territorialmente competente; in caso di cessazione del rapporto di lavoro di un singolo lavoratore; in caso di cessazione dell’intera attività aziendale. Queste trasmissioni creano un archivio centralizzato che consente all’INAIL di condurre studi epidemiologici sulla correlazione tra esposizione ad agenti biologici e malattie professionali, anche a distanza di decenni dall’esposizione.

I periodi di conservazione: 10 o 40 anni

Il comma 4 stabilisce due regimi di conservazione differenziati: 10 anni dalla cessazione delle attività per la generalità degli agenti biologici; 40 anni per gli agenti «per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine». Il periodo di 40 anni riflette la biologia di agenti come il virus dell’epatite C (HCV), che può rimanere latente per decenni prima di manifestare i danni epatici, o il virus dell’epatite B (HBV), che può causare epatocarcinoma anche 20-30 anni dopo l’infezione. Il segreto professionale deve essere sempre tutelato nella custodia e trasmissione della documentazione.

Il registro degli eventi accidentali

Il titolo dell’art. 280 include anche il «registro degli eventi accidentali», che fa parte del registro generale: gli incidenti che comportano esposizione individuale non pianificata (es. punture accidentali, schizzi di materiale biologico) devono essere registrati non solo ai fini della comunicazione agli enti prevista dall’art. 277 SIC, ma anche nel registro degli esposti. Questa registrazione sistematica consente al medico competente di monitorare nel tempo se un lavoratore abbia subito esposizioni accidentali ripetute, che possano aumentare il rischio di infezione o richiedere un cambio delle procedure operative.

Alfa S.r.l. gestisce un laboratorio BSL-3 dove Tizio lavora con Mycobacterium tuberculosis. Tizio subisce una puntura accidentale durante un’operazione di trasferimento delle colture. Oltre alla segnalazione immediata ex art. 277, comma 3 SIC e alle misure profilattiche del caso, il datore di lavoro deve registrare l’evento accidentale nel registro degli esposti ex art. 280, comma 1. L’evento viene annotato con la data, la natura dell’esposizione, le misure di profilassi adottate (test IGRA di base, IGRA di controllo a 8 settimane, eventuale chemioprevenzione) e il decorso sanitario.

Domande frequenti

I lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 2 (es. Salmonella) devono essere iscritti nel registro degli esposti?

No. L’art. 280 si applica esclusivamente ai lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 3 e 4. Per i lavoratori esposti ad agenti di Gruppo 2, non è richiesto il registro formale. È però obbligatoria la sorveglianza sanitaria se la valutazione del rischio lo richiede (art. 279, comma 1 SIC) e la documentazione dell’esposizione nella cartella sanitaria individuale.

Cosa succede al registro degli esposti se un’azienda viene acquisita o cambia denominazione?

In caso di cessione d'azienda o cambio di denominazione, il nuovo datore di lavoro subentra negli obblighi relativi al registro. Se l’attività cessa definitivamente, il registro viene trasmesso all’INAIL e all’organo di vigilanza ex art. 280, comma 3, lettera c). Il nuovo datore di lavoro che assume lavoratori precedentemente esposti deve richiedere all’INAIL le annotazioni individuali relative al registro e le cartelle sanitarie (comma 3, lettera d).

Il lavoratore ha diritto di consultare la propria scheda nel registro degli esposti?

Sì. Il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio ex art. 25, comma 1, lettera e) D.Lgs. 81/2008. Il registro degli esposti, nella parte relativa alla propria scheda, è accessibile al lavoratore direttamente. Le informazioni sugli altri lavoratori sono coperte dal segreto professionale e non possono essere divulgate.

Per gli agenti di Gruppo 4 (es. virus Ebola), il periodo di conservazione del registro è di 10 o 40 anni?

Dipende dalle caratteristiche dell’agente. Se l’agente di Gruppo 4 è uno di quelli che possono causare infezioni latenti o sequele a lungo termine (la maggior parte degli agenti di Gruppo 4 rientra in questa categoria), il periodo di conservazione è di 40 anni. In caso di dubbio, la prudenza suggerisce di applicare il periodo di 40 anni.

Caio, RSPP di un ospedale, deve trasmettere il registro degli esposti ogni tre anni anche se non ci sono stati cambiamenti nel numero di lavoratori esposti?

Sì. La trasmissione triennale è automatica e non è condizionata alla presenza di variazioni. Il comma 3, lettera a) prevede la trasmissione 'ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiestà. L’obbligo di trasmissione periodica garantisce che il registro centralizzato all’INAIL rimanga aggiornato anche in assenza di eventi significativi.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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