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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il preposto è punito con arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per le violazioni del Titolo X sugli agenti biologici di cui è responsabile operativo.
  • Le violazioni sanzionate riguardano: mancata vigilanza sulle misure di valutazione del rischio (art. 271, comma 2 SIC), sulle misure tecniche/organizzative/procedurali (art. 272 SIC), nelle strutture sanitarie/veterinarie (art. 274, commi 2 e 3 SIC), nei laboratori (art. 275 SIC), nei processi industriali (art. 276 SIC), e sull’informazione e formazione (art. 278, commi 1 e 3 SIC).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 283 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei preposti)

In vigore dal 15/05/2008

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1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e

3. ))

Il preposto nel rischio biologico: responsabilità operative di prossimità

L’art. 283 D.Lgs. 81/2008 definisce le sanzioni a carico del preposto per le violazioni del Titolo X. Il preposto, il capo reparto, il supervisore del laboratorio, il responsabile del turno, è la figura che opera in prossimità dei lavoratori e ha il compito di vigilare sull’applicazione concreta delle misure di sicurezza. Nel rischio biologico, il ruolo del preposto è particolarmente delicato perché molte delle misure di sicurezza previste dal Titolo X sono misure comportamentali che richiedono una sorveglianza continua: il rispetto delle procedure di lavoro in sicurezza in cappa biologica, l’uso corretto dei DPI, il rispetto dei divieti ex art. 273, comma 2 SIC.

Le sanzioni per il preposto sono significativamente inferiori rispetto a quelle del datore di lavoro e del dirigente (arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro, contro i 3-6 mesi o 2.500-6.400 euro del datore di lavoro), riflettendo la posizione gerarchicamente subordinata del preposto nella catena della sicurezza. Il preposto non può adottare autonomamente le misure di valutazione del rischio o di strutturazione dei sistemi di contenimento, può solo vigilare sulla loro applicazione nelle operazioni quotidiane.

Le fattispecie sanzionate: un sottoinsieme degli obblighi del Titolo X

L’art. 283 sanziona il preposto solo per le violazioni di alcune norme del Titolo X: l’art. 271, comma 2 (buone prassi microbiologiche nella valutazione del rischio), l’art. 272 (misure tecniche/organizzative/procedurali), l’art. 274, commi 2 e 3 (misure nelle strutture sanitarie/veterinarie), l’art. 275 (misure nei laboratori), l’art. 276 (misure nei processi industriali) e l’art. 278, commi 1 e 3 (informazione e formazione). Le violazioni non elencate, come quelle relative all’autorizzazione (art. 270 SIC), alla comunicazione all’organo di vigilanza (art. 269 SIC) o alla tenuta del registro degli esposti (art. 280 SIC), non sono imputabili al preposto perché si tratta di obblighi che competono esclusivamente al datore di lavoro.

La funzione di vigilanza del preposto

Il ruolo del preposto ex art. 19 D.Lgs. 81/2008 comprende l’obbligo di «sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro». Nel contesto del rischio biologico, questo si traduce in: verifica che i lavoratori indossino correttamente i DPI prima di accedere alle aree a rischio; controllo che le procedure di lavoro in cappa biologica siano rispettate; sorveglianza che i divieti ex art. 273, comma 2 SIC (no cibo, no fumo nelle aree a rischio) siano osservati; verifica che le procedure di decontaminazione degli indumenti e degli strumenti siano eseguite correttamente; controllo che qualsiasi incidente biologico venga immediatamente segnalato.

Tizio è capo laboratorio in un reparto microbiologico BSL-2. Scopre che Caio, tecnico del laboratorio, ha introdotto cibi nella zona di lavoro (violazione dell’art. 273, comma 2 SIC). Tizio deve intervenire immediatamente fermando il comportamento non sicuro, deve segnalarlo al datore di lavoro e deve effettuare un richiamo formale documentato. Se Tizio non interviene e l’organo di vigilanza riscontra la violazione, Tizio risponde per non aver vigilato sull’applicazione delle misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 283 e dell’art. 272 SIC.

Responsabilità del preposto e tutela procedurale

Il preposto si trova in una posizione di responsabilità vicariante: può essere sanzionato per violazioni che in primo luogo sono imputabili al comportamento dei lavoratori, qualora non abbia vigilato. Tuttavia, la responsabilità del preposto è esclusa quando egli ha fatto tutto il possibile per prevenire la violazione (es. ha segnalato al datore di lavoro la carenza di risorse per la sorveglianza, ha formalmente contestato al lavoratore il comportamento non sicuro, ha allertato il datore di lavoro di rischi strutturali). L’art. 19, comma 1, lettera f) D.Lgs. 81/2008 prevede che il preposto segnali tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi di protezione sia ogni condizione di pericolo, «allontanando i lavoratori dal luogo di lavoro» in caso di pericolo grave e immediato.

Domande frequenti

Il capo reparto di un laboratorio clinico BSL-2 può essere indagato per le violazioni delle misure di contenimento da parte dei suoi tecnici?

Sì. Il capo reparto che riveste il ruolo di preposto ex art. 19 D.Lgs. 81/2008 è responsabile della vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza. Se non ha vigilato sull’applicazione delle misure di contenimento previste dall’art. 275 SIC, è punibile ai sensi dell’art. 283 D.Lgs. 81/2008. La responsabilità del preposto non esclude quella del datore di lavoro o del dirigente.

Se un tecnico di laboratorio disattende le procedure di sicurezza nonostante i richiami del preposto, quest'ultimo è comunque responsabile?

Il preposto che ha vigilato attivamente (richiami scritti documentati, segnalazione al datore di lavoro, allontanamento del lavoratore in caso di pericolo immediato) può ridurre significativamente la propria responsabilità. Se ha fatto tutto il possibile e il comportamento del lavoratore era imprevedibile o reiterato nonostante i richiami documentati, la responsabilità si sposta prevalentemente sul lavoratore (art. 285 SIC) e sul datore di lavoro che non ha preso provvedimenti disciplinari.

Il preposto risponde per la mancata comunicazione all’organo di vigilanza ex art. 269 SIC?

No. La comunicazione preventiva all’organo di vigilanza ex art. 269 SIC è un obbligo esclusivo del datore di lavoro, non sanzionabile a carico del preposto. L’art. 283 elenca tassativamente le disposizioni per cui il preposto è sanzionato, e l’art. 269 non vi rientra.

Qual è la differenza tra le sanzioni del preposto (art. 283) e quelle del dirigente (art. 282) per le stesse violazioni?

Le sanzioni del dirigente (art. 282, comma 2) per le violazioni elencate nell’art. 283 sono arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Le sanzioni del preposto (art. 283) per le stesse violazioni sono arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro. La differenza riflette il diverso livello di responsabilità: il dirigente pianifica e organizza, il preposto vigila sull’esecuzione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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