Autore: Andrea Marton

  • Art. 62 ter TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso)

    Art. 62 ter TUF – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso)

    Art. 62 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all’ingrosso)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia vigila sulle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d’Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo all’efficienza complessiva del mercato e all’ordinato svolgimento delle negoziazioni.

    2. La Banca d’Italia vigila affinchè la regolamentazione del mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato e le regole delle altre sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e un’esecuzione efficiente degli ordini e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

    3. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

    4. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle sedi di negoziazione all’ingrosso, stipulano un protocollo d’intesa avente ad oggetto i compiti di ciascuna e le modalità della cooperazione e dello scambio di informazioni nello svolgimento delle rispettive competenze, anche con riferimento all’operatività in Italia di sedi di negoziazione di altri Stati membri che scambiano all’ingrosso titoli di Stato, nonché alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.)) ((73))

  • Art. 247 SIC – Definizioni

    Art. 247 SIC – Definizioni

    Art. 247 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi ((, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 )) : a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

  • Art. 35 undecies TUF – (Deroghe per i GEFIA italiani)

    Art. 35 undecies TUF – (Deroghe per i GEFIA italiani)

    Art. 35 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Deroghe per i GEFIA italiani)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per le finalità indicate dall’articolo 6, comma 01, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale, dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e

    2-bis. 1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

    1-ter. In deroga all’articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all’articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall’articolo

    14. In deroga all’articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l’indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

    1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’ articolo 2359 del codice civile , nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di ((euro 50 milioni)) .

  • Art. 240 SIC – Esposizione non prevedibile

    Art. 240 SIC – Esposizione non prevedibile

    Art. 240 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Esposizione non prevedibile

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

    2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

    3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

  • Art. 29 TUF – (Banche italiane)

    Art. 29 TUF – (Banche italiane)

    Art. 29 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Banche italiane)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall’articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d’Italia può vietare, sentita la Consob, l’impiego di agenti collegati per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d’Italia, sentita la Consob, comunica l’impiego di agenti collegati all’autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del comma

    4. 2. Le banche italiane possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma

    4. 3. Alla prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario.

    4. La Banca d’Italia disciplina le modalità e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformità con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 .)) ((73))

  • Art. 61 bis TUF – (Principi di regolamentazione)

    Art. 61 bis TUF – (Principi di regolamentazione)

    Art. 61 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Principi di regolamentazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 6, comma 01.)) ((73))

  • Art. 36 TUF – Fondi comuni di investimento)

    Art. 36 TUF – Fondi comuni di investimento)

    Art. 36 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Fondi comuni di investimento)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.

    2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia ((…)) determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto ((nella sezione III)) . ((133))

    3. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

    4. ((Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio, da quello di ciascun partecipante e da qualsiasi altro comparto del medesimo fondo, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni relative alla gestione del fondo o del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo o del singolo comparto, rispettivamente. Su tali patrimoni non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell’interesse degli stessi, né azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.)) ((133))

    5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni ((…)) sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d’Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell’esigenza di assicurare la portabilità delle quote ((e la loro rappresentabilità in forma digitale)) . ((133))

  • Art. 4 bis TUF – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti…

    Art. 4 bis TUF – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti…

    Art. 4 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione dell’autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009 , e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob è l’autorità competente ai sensi dell’ articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

    2. La Consob, la Banca d’Italia, l’Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma

    1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d’intesa. ((61))

  • Art. 98 sexies TUF – Articolo abrogato

    Art. 98 sexies TUF – Articolo abrogato

    Art. 98 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 110 TUF – Inadempimento degli Obblighi

    Art. 110 TUF – Inadempimento degli Obblighi

    Art. 110 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Inadempimento degli Obblighi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e (( i titoli )) eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere ((alienati)) entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l’articolo 14, comma

    5. L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell’articolo 14, comma

    6. ((

    1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all’alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l’altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all’alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell’offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

    1-ter. L’alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell’offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma

    1. ))

  • Art. 205 SIC – Deroghe

    Art. 205 SIC – Deroghe

    Art. 205 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deroghe

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

    2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

    3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) . Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

    4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

    5. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

  • Art. 255 SIC – Operazioni lavorative particolari

    Art. 255 SIC – Operazioni lavorative particolari

    Art. 255 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Operazioni lavorative particolari

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) ((adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica;)) d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.