Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 15 T.U.B.: Succursali in Italia di banche comunitarie

    Art. 15 T.U.B.: Succursali in Italia di banche comunitarie

    Art. 15 T.U.B. – Succursali in Italia di banche comunitarie

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 37/2004.

    1. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato comunitario d’origine.

    2. Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia indica alle banche comunitarie le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, le attività devono essere esercitate nel territorio della Repubblica.

    3. Le banche comunitarie che hanno stabilito succursali in Italia possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento non svolte attraverso le succursali, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia.

  • Art. 14 T.U.B.: Autorizzazione all’attività bancaria

    Art. 14 T.U.B.: Autorizzazione all’attività bancaria

    Art. 14 T.U.B. – Autorizzazione all’attività bancaria

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. La Banca d’Italia autorizza l’attività bancaria quando ricorrono le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia;

    d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente alla relazione sulla compagine societaria;

    e) i titolari di partecipazioni indicate all’articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall’articolo 19;

    f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza indicati nell’articolo 26;

    g) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

    2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

  • Art. 16 T.U.B.: Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    Art. 16 T.U.B.: Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    Art. 16 T.U.B. – Succursali in Italia di banche extracomunitarie

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa autorizzazione della Banca d’Italia.

    2. L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità e quando:

    a) sussiste accordo per la collaborazione tra la Banca d’Italia e le competenti autorità dello Stato extracomunitario;

    b) la banca è sottoposta, nel paese d’origine, a vigilanza equivalente a quella prevista dal diritto dell’Unione europea;

    c) la dotazione finanziaria della succursale non è inferiore al capitale minimo previsto per le banche italiane;

    d) la banca è dotata, nel paese d’origine, della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

  • Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B.: Operatività all’estero delle banche italiane

    Art. 17 T.U.B. – Operatività all’estero delle banche italiane

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche italiane che intendono stabilire succursali in uno Stato comunitario ne danno comunicazione alla Banca d’Italia indicando lo Stato comunitario nel quale intendono insediarsi, il programma di attività, la struttura organizzativa e i nominativi dei responsabili della succursale.

    2. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia trasmette la comunicazione all’autorità competente dello Stato comunitario ospitante, salvo che sussistano motivi per dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa della banca.

    3. Le banche italiane comunicano preventivamente alla Banca d’Italia l’apertura di succursali in Stati extracomunitari.

  • Art. 19 T.U.B.: Partecipazioni al capitale delle banche

    Art. 19 T.U.B.: Partecipazioni al capitale delle banche

    Art. 19 T.U.B. – Partecipazioni al capitale delle banche

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire una partecipazione qualificata in una banca ovvero incrementarla in misura tale da raggiungere o superare il 20 per cento, il 30 per cento o il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero in misura tale da determinare il controllo della banca stessa, deve richiedere preventivamente l’autorizzazione della Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia autorizza l’acquisizione quando, sulla base di criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie, risultino garantite la gestione sana e prudente della banca e siano soddisfatti i requisiti indicati nell’articolo 25.

    3. La Banca d’Italia può vietare l’acquisizione di partecipazioni nelle banche da parte di soggetti che non forniscono le informazioni necessarie per la valutazione.

    4. I requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni qualificate sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 21 T.U.B.: Attività ammesse al mutuo riconoscimento

    Art. 21 T.U.B.: Attività ammesse al mutuo riconoscimento

    Art. 21 T.U.B. – Attività ammesse al mutuo riconoscimento

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Sono ammesse al mutuo riconoscimento le seguenti attività:

    a) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

    b) operazioni di prestito (inclusi il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale);

    c) leasing finanziario;

    d) servizi di pagamento;

    e) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, traveller’s cheques, lettere di credito);

    f) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

    g) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in strumenti di mercato monetario, cambi, strumenti finanziari a termine e opzioni, contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, valori mobiliari;

    h) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

    i) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del riscatto di imprese;

    l) servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

    m) gestione e consulenza nella gestione di patrimoni;

    n) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

    o) emissione di moneta elettronica.

  • Art. 20 T.U.B.: Fusioni, scissioni e cessioni di banche

    Art. 20 T.U.B.: Fusioni, scissioni e cessioni di banche

    Art. 20 T.U.B. – Fusioni, scissioni e cessioni di banche

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le fusioni, le scissioni e le cessioni di banche e di loro sportelli sono autorizzate dalla Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia valuta le operazioni avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti coinvolti e all’esigenza di salvaguardare la concorrenza nel settore.

    3. Le fusioni per incorporazione di banche nelle quali la banca incorporante detiene l’intero capitale sociale non richiedono l’autorizzazione della Banca d’Italia.

  • Art. 23 T.U.B.: Nozione di controllo

    Art. 23 T.U.B.: Nozione di controllo

    Art. 23 T.U.B. – Nozione di controllo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Ai fini del presente decreto legislativo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

    2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorquando ricorra una delle seguenti situazioni:

    a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

    b) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

    c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: la trasmissione degli utili e delle perdite; il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute.

  • Art. 26 T.U.B.: Esponenti aziendali

    Art. 26 T.U.B.: Esponenti aziendali

    Art. 26 T.U.B. – Esponenti aziendali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

    2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall’ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

    3. I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, i criteri di competenza collettiva dell’organo, i limiti al cumulo degli incarichi e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

    4. La Banca d’Italia può richiedere alle banche informazioni sui soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e valutare la loro idoneità all’esercizio della funzione.

  • Art. 47 T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta

    Art. 47 T.U.B.: Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta

    Art. 47 T.U.B. – Revoca dell’autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando non ricorra lo stato di insolvenza, nei seguenti casi:

    a) revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria;

    b) nei casi previsti dall’articolo 80.

  • Art. 53 T.U.B.: Vigilanza regolamentare

    Art. 53 T.U.B.: Vigilanza regolamentare

    Art. 53 T.U.B. – Vigilanza regolamentare

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

    a) l’adeguatezza patrimoniale;

    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

    c) le partecipazioni detenibili;

    d) l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

    e) l’informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere precedenti.

    2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che particolari operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.

    3. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1.

  • Art. 54 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 54 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 54 T.U.B. – Vigilanza informativa

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto.

    2. La Banca d’Italia può richiedere alle banche la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

    3. I soggetti che partecipano al capitale delle banche in misura superiore alle soglie indicate nell’articolo 19 inviano alla Banca d’Italia i dati e i documenti indicati dalla stessa.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.