Autore: Andrea Marton

  • Art. 64 ter TUF – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regola…

    Art. 64 ter TUF – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regola…

    Art. 64 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia, individua le cause che comportano il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza dall’incarico.

    2. L’organo di amministrazione possiede conoscenze, competenze ed esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto sufficientemente ampio di esperienze e i relativi membri dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni.

    3. Il gestore del mercato regolamentato destina risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di amministrazione.

    4. I gestori di mercati regolamentati significativi in base alle dimensioni, organizzazione interna, e tipologia, portata e complessità delle attività, istituiscono un comitato per le nomine composto dai membri dell’organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato regolamentato interessato.

    5. L’organo di amministrazione di un gestore del mercato regolamentato definisce e vigila sull’applicazione di misure di governo societario, anche in materia di separazione delle funzioni aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che garantiscono la sana e prudente gestione e promuovono l’integrità del mercato. L’organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l’efficacia delle misure di governo societario del gestore del mercato regolamentato e adotta misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

    6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per vigilare e valutare periodicamente il processo decisionale della dirigenza.

    7. La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali per le cause individuate dal regolamento di cui al comma 1 sono dichiarate dall’organo di appartenenza entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa sopravvenuta. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la dichiarazione della sospensione o della decadenza è effettuata dall’organo che li ha nominati. In caso di inerzia vi provvede la Consob.

    8. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo, il gestore del mercato regolamentato trasmette alla Consob le informazioni relative agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l’attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento.

    9. La Consob, con proprio regolamento: a) specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, anche con riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri dell’organo di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine; b) stabilisce contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dal comma 8.)) ((73))

  • Art. 147 quinquies TUF – Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e d…

    Art. 147 quinquies TUF – Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e d…

    Art. 147 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

    In vigore dal 01/07/1998

    ((133))

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i ((componenti)) degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ((ai sensi dell’articolo 148, comma

    3. Se dopo la nomina i soggetti di cui al primo periodo perdono i requisiti di onorabilità, sono dichiarati decaduti dalla carica.)) . ((133))

    2. ((La Consob stabilisce con regolamento le modalità di applicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché delle quote di genere di cui all’articolo 147-ter, comma 1-ter, nel caso di amministratore diverso dalla persona fisica.)) ((133))

  • Art. 35 septies TUF – (Modifiche dello statuto)

    Art. 35 septies TUF – (Modifiche dello statuto)

    Art. 35 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Modifiche dello statuto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia approva le modifiche dello statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate. ((133))

    2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall’ articolo 2436 del codice civile , se non hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma

    1. La delibera è inviata alla Banca d’Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea; il deposito previsto dall’ articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d’Italia. Non si applica l’ articolo 2376 del codice civile . ((133))

  • Art. 69 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 69 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 69 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    Articolo non più previsto a seguito di modifiche legislative successive (D.Lgs. 129/2017, D.Lgs. 44/2014 o analoghi). Cfr. testo coordinato su normattiva.it.

  • Art. 20 TUF – Albo

    Art. 20 TUF – Albo

    Art. 20 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Albo

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 , la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.)) ((73))

    2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.

    3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo o all’elenco.

  • Art. 214 SIC – Definizioni

    Art. 214 SIC – Definizioni

    Art. 214 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: ((1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);)) b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser; d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2); h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

  • Art. 58 TUF – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

    Art. 58 TUF – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

    Art. 58 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Quando a una impresa di investimento ((UE)) , a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))

    2. Alle succursali italiane di imprese di ((paesi terzi diverse dalle banche)) e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))

  • Art. 128 TUF – Articolo abrogato

    Art. 128 TUF – Articolo abrogato

    Art. 128 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37

  • Art. 62 octies TUF – (Poteri informativi e di indagine)

    Art. 62 octies TUF – (Poteri informativi e di indagine)

    Art. 62 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri informativi e di indagine)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti; c) richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni.

    2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

    3. La Consob, nell’ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalità previste dall’articolo 62, comma 1, può esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies secondo le modalità ivi previste.

    4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma

    1. In caso di partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto è informata.)) ((73))

  • Art. 123 bis TUF – (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

    Art. 123 bis TUF – (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

    Art. 123 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti: a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l’indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano; b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli; c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120; d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti; e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi; f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l’esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell’articolo 122; h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l’obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge; i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto; l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; m) l’esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell’ articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie.

    2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti: a) l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico; b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile; c) i meccanismi di funzionamento dell’assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati; d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario. (123) (127) d-ter) ((ove adottate, una descrizione delle politiche della società in materia di utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie e, in particolare, dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;)) d-quater) ((ove adottate, una descrizione delle politiche di gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e i rischi derivanti dall’integrazione di nuove tecnologie negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.))

    3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall’organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell’emittente dove è pubblicato tale documento.

    4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all’ articolo 14, comma 2, lettere e) , e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al ((comma 2, lettere a), c), d), d-bis), d-ter) e d-quater),)) del presente articolo.

    5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

    5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio di dipendenti durante l’esercizio finanziario pari a duecentocinquanta. (71)

  • Art. 132 TUF – Acquisto di azioni proprie e della società controllante

    Art. 132 TUF – Acquisto di azioni proprie e della società controllante

    Art. 132 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Acquisto di azioni proprie e della società controllante

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile , da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.

    2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell’ articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

    3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile , ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo

    114-bis. ((

    3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate. ))

  • Art. 13 TUF – Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

    Art. 13 TUF – Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

    Art. 13 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim ((e presso gestori autorizzati)) devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico. ((133))

    2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicano il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico. (130)

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua: a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell’organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente; d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti; (130) e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi; (130) f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

    4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza. (130)

    5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l’idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l’adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. La valutazione è condotta dall’organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall’organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. (130)

    5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta: a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo: 1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell’organo. A questo fine, l’efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell’idoneità. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 2383, secondo comma, del codice civile ; 2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell’organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace. b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati. (130)

    6. ((La Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti)) , anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: ((valuta)) l’idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma

    5. A questo fine, ((la Banca d’Italia tiene)) conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 . In caso di difetto o violazione, ((pronuncia)) la decadenza dalla carica. (130) ((133))

    6-bis. ((La Banca d’Italia valuta)) se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato. (130) ((133)) (62)