Art. 15 T.U.B. – Succursali in Italia di banche comunitarie
In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 37/2004.
1. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica previa comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato comunitario d’origine.
2. Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione, la Banca d’Italia indica alle banche comunitarie le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, le attività devono essere esercitate nel territorio della Repubblica.
3. Le banche comunitarie che hanno stabilito succursali in Italia possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento non svolte attraverso le succursali, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia.
