Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 55 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 55 T.U.B.: Vigilanza ispettiva

    Art. 55 T.U.B. – Vigilanza ispettiva

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

    2. La Banca d’Italia può disporre ispezioni presso qualsiasi soggetto al quale le banche abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti.

    3. In caso di richiesta di autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, la Banca d’Italia può procedere direttamente a ispezioni presso succursali di banche italiane stabilite in altri Stati comunitari, ovvero delegare l’esecuzione delle ispezioni alle autorità competenti degli Stati comunitari ospitanti.

  • Art. 56 T.U.B.: Modificazioni statutarie

    Art. 56 T.U.B.: Modificazioni statutarie

    Art. 56 T.U.B. – Modificazioni statutarie

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le banche comunicano preventivamente alla Banca d’Italia le modificazioni dello statuto.

    2. La Banca d’Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l’iscrizione nel registro delle imprese delle modificazioni che contrastino con la gestione sana e prudente della banca.

  • Art. 58 T.U.B.: Cessione di rapporti giuridici

    Art. 58 T.U.B.: Cessione di rapporti giuridici

    Art. 58 T.U.B. – Cessione di rapporti giuridici

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia emana disposizioni in materia di cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

    2. Qualora la cessione riguardi una banca di credito cooperativo, la Banca d’Italia, ove necessario, determina l’ammontare dei fondi propri facenti capo alla succursale ceduta che deve accompagnare la cessione.

  • Art. 67 T.U.B.: Vigilanza consolidata

    Art. 67 T.U.B.: Vigilanza consolidata

    Art. 67 T.U.B. – Vigilanza consolidata

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. La Banca d’Italia, nell’esercizio della vigilanza su base consolidata, impartisce alla capogruppo disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto le materie indicate nell’articolo 53.

    2. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia.

    3. Le componenti del gruppo bancario danno esecuzione alle disposizioni che la capogruppo impartisce per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia, anche se dette disposizioni comportano obblighi o oneri per le stesse.

  • Art. 70 T.U.B.: Disposizioni generali

    Art. 70 T.U.B.: Disposizioni generali

    Art. 70 T.U.B. – Disposizioni generali

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle banche e alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

    2. In caso di crisi che possa avere ripercussioni sistemiche, le autorità competenti adottano le misure necessarie in modo da contenere i costi a carico dei contribuenti e le distorsioni della concorrenza al minimo indispensabile.

  • Art. 94 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 94 T.U.B.: Accertamento del passivo

    Art. 94 T.U.B. – Accertamento del passivo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Entro sei mesi dalla nomina, i commissari liquidatori formano l’elenco dei creditori ammessi e degli importi loro riconosciuti, con l’indicazione dei rispettivi privilegi e dell’eventuale carattere litigioso dei crediti, nonché l’elenco dei creditori esclusi con le relative motivazioni.

    2. I commissari liquidatori invitano i creditori non ammessi a presentare le loro opposizioni entro trenta giorni dalla comunicazione.

    3. Le controversie in materia di accertamento del passivo sono trattate dal giudice ordinario competente.

  • Art. 80 T.U.B.: Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 80 T.U.B.: Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 80 T.U.B. – Liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 180/2015.

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando non ricorra lo stato di insolvenza, nei casi previsti dalla legge e quando:

    a) risultino irregolarità nell’amministrazione ovvero violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie, di particolare gravità;

    b) le perdite del patrimonio siano di eccezionale gravità, tali da porre in pericolo la solvibilità della banca;

    c) non sia stata disposta la riduzione e reintegrazione del capitale ai sensi dell’articolo 72 e la situazione sia tale da rendere necessaria la liquidazione della banca.

    2. Il decreto di liquidazione coatta amministrativa è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

  • Art. 106 T.U.B.: Albo degli intermediari finanziari

    Art. 106 T.U.B.: Albo degli intermediari finanziari

    Art. 106 T.U.B. – Albo degli intermediari finanziari

    In vigore dal 19/09/2010. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. L’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. Oltre alle attività di cui al comma 1, gli intermediari finanziari possono:

    a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati e iscritti nei relativi albi o registri;

    b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998;

    c) esercitare le altre attività a essi eventualmente consentite dalla legge.

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico.

  • Art. 107 T.U.B.: Autorizzazione

    Art. 107 T.U.B.: Autorizzazione

    Art. 107 T.U.B. – Autorizzazione

    In vigore dal 19/09/2010. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. La Banca d’Italia autorizza l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106 quando ricorrono le seguenti condizioni:

    a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

    b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

    c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;

    d) i titolari di partecipazioni e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti di onorabilità e di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109;

    e) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa.

  • Art. 108 T.U.B.: Requisiti dei partecipanti al capitale

    Art. 108 T.U.B.: Requisiti dei partecipanti al capitale

    Art. 108 T.U.B. – Requisiti dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari

    In vigore dal 19/09/2010

    1. I soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono il controllo o una partecipazione rilevante nel capitale degli intermediari finanziari iscritti nell’albo devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. La Banca d’Italia verifica il possesso dei requisiti e può chiedere ogni informazione utile.

  • Art. 114 T.U.B.: Norme finali

    Art. 114 T.U.B.: Norme finali

    Art. 114 T.U.B. – Norme finali
    Testo vigente (ultima modifica: D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116).

    «1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo 106.

    2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia, già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sull’attività finanziaria svolta.

    2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l’operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS. I soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d’Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.»

  • Art. 118 T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    Art. 118 T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    Art. 118 T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 40/2007.

    1. Nei contratti di durata può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

    2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

    3. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. In tale caso, in sede di scioglimento del contratto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.