Autore: Andrea Marton

  • Art. 215 SIC – Valori limite di esposizione

    Art. 215 SIC – Valori limite di esposizione

    Art. 215 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valori limite di esposizione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell’allegato XXXVII, parte I.

    2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell’allegato XXXVII, parte II.

  • Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 Codice Civile: Revoca dell’adozione

    Art. 305 c.c. – Revoca dell’adozione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

  • Art. 59 TUF – Sistemi di indennizzo

    Art. 59 TUF – Sistemi di indennizzo

    Art. 59 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sistemi di indennizzo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. (( Il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento )) è subordinato all’adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo.

    3. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l’operatività dei sistemi d’indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l’attività di vigilanza.

    4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

    5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall’esercizio dei servizi (( e delle attività )) di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

    6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

  • Art. 206 SIC – (Campo di applicazione)

    Art. 206 SIC – (Campo di applicazione)

    Art. 206 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Campo di applicazione)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

    2. I Valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nel presente capo riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

    3. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

    4. Per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attività militari, ivi comprese esercitazioni militari internazionali congiunte, in applicazione degli articoli 3, comma 2, e 13, comma 1-bis, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 182 e 210 del presente decreto, il sistema di protezione equivalente di cui all’ articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/35/UE è costituito dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale, di cui agli articoli 245 e 253 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , nel rispetto dei criteri ivi previsti))

  • Art. 108 TUF – (Obbligo di acquisto)

    Art. 108 TUF – (Obbligo di acquisto)

    Art. 108 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligo di acquisto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

    2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell’offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta.

    4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all’annuncio dell’offerta effettuato ai sensi dell’ articolo 102, comma 1 , o dell’ articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 , ovvero antecedente l’acquisto che ha determinato il sorgere dell’obbligo,

    5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma ((di quello dell’offerta. Nel caso in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell’Unione europea,)) il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo ((in denaro)) , determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.

    6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell’offerta precedente l’obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

    7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare: a) gli obblighi informativi connessi all’attuazione del presente articolo; b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.

  • Art. 77 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 77 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 77 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    Articolo non più previsto a seguito di modifiche legislative successive (D.Lgs. 129/2017, D.Lgs. 44/2014 o analoghi). Cfr. testo coordinato su normattiva.it.

  • Art. 71 bis TUF – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-…

    Art. 71 bis TUF – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-…

    Art. 71 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 .))

    2. ((La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.))

  • Art. 282 SIC – (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

    Art. 282 SIC – (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

    Art. 282 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e

    5. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2; b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e

    4. ))

  • Art. 179 SIC – Articolo abrogato

    Art. 179 SIC – Articolo abrogato

    Art. 179 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/05/2008

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106

  • Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso

    Art. 311 Codice Civile: Manifestazione del consenso

    Art. 311 c.c. – Manifestazione del consenso

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l’adottante ha residenza.

    COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431 .

    L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

  • Art. 41 bis TUF – Società di gestione UE

    Art. 41 bis TUF – Società di gestione UE

    Art. 41 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Società di gestione UE

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per l’esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob da parte dell’autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l’attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 42, le società di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell’Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d’Italia e la Consob siano informate dall’autorità competente dello Stato di origine.

    3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonché le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d’Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell’articolo 37 ((o lo statuto della Sicav in gestione esterna ai sensi dell’articolo 38)) a condizione che: ((133)) a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel presente comma; b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione; c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

    4. Qualora la Banca d’Italia intenda rifiutare l’approvazione del regolamento del fondo o ((dello statuto)) della Sicav di cui al comma 3, consulta l’autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE. ((133))

    5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di ((servizi. La Banca d’Italia disciplina altresì il contenuto dell’accordo)) tra la società di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c). ((133))

    6. Le società di gestione UE che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all’articolo

    35-decies. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle società di gestione UE, anche per il tramite di queste ultime. (73)

  • Art. 198 SIC – Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e…

    Art. 198 SIC – Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e…

    Art. 198 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite ((le)) parti sociali, ((entro due anni)) dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.