Autore: Andrea Marton

  • Art. 244 SIC – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sess…

    Art. 244 SIC – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sess…

    Art. 244 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità

    In vigore dal 15/05/2008

    1. L’INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all’articolo

    8. 2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all’INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 , che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

    3. Presso l’INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate: a) ((ai casi di cui all’allegato XLIII-ter dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto;)) b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS); c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali. c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

    4. L’INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

    5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e province autonome.

  • Art. 90 quinquies TUF – Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti fin…

    Art. 90 quinquies TUF – Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti fin…

    Art. 90 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fatto salvo l’ articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 , le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. (73)

    2. I gestori dei mercati assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni: a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni; b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di gestori di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia.

    3. I gestori dei mercati comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma

    2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.

    4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d’Italia, nei casi di gestori di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di gestori di mercati regolamentati di ((strumenti del mercato monetario)) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

  • Art. 4 undecies TUF – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 4 undecies TUF – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 4 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, nonché del ((regolamento prospetto come definito all’ articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del)) regolamento (UE) n. 596/2014 . (78)

    2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato; b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.

    3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’ articolo 2043 del Codice civile , la presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. ((Si applicano le disposizioni contenute nell’ articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .))

    4. La Banca d’Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all’esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (73)

  • Art. 126 TUF – Convocazioni successive alla prima

    Art. 126 TUF – Convocazioni successive alla prima

    Art. 126 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Convocazioni successive alla prima

    In vigore dal 01/07/1998

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

    37. ((

    2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall’articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l’elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 2, le liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l’emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall’articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni. ))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

    37. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

    37. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

  • Art. 60 TUF – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri

    Art. 60 TUF – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri

    Art. 60 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le succursali di imprese di investimento ((UE)) , di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche ((UE)) insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. ((73))

    2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di ((paesi terzi)) insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di ((paesi terzi)) operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti. ((73))

  • Art. 65 quinquies TUF – (Negoziazione «matched principal» e operatività in conto proprio de…

    Art. 65 quinquies TUF – (Negoziazione «matched principal» e operatività in conto proprio de…

    Art. 65 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Negoziazione «matched principal» e operatività in conto proprio del gestore di una sede di negoziazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La Consob definisce con regolamento i vincoli cui sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operatività “matched principal” e di negoziazione in conto proprio all’interno del sistema.)) ((133))

  • Art. 35 terdecies TUF – (Revoca dell’autorizzazione)

    Art. 35 terdecies TUF – (Revoca dell’autorizzazione)

    Art. 35 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revoca dell’autorizzazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 57, comma 1.))

    2. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob, revoca l’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di un gestore autorizzato quando la società: a) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non soddisfi più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) non soddisfi più le condizioni di cui alla disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , se l’autorizzazione comprende anche la gestione di portafogli di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d).))

    3. ((La revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la società comunica alla Banca d’Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La società provvede a liquidare ovvero a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d’Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’ articolo 2487 del codice civile . L’organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d’Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, anche alla Consob. La Banca d’Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti dal presente decreto.))

    4. ((Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati ai sensi dell’articolo 41-quater.)) ((133)) ————— AGGIORNAMENTO ((133)) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto”.

  • Art. 101 ter TUF – (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

    Art. 101 ter TUF – (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

    Art. 101 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

    2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob. l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob. autorità degli altri Stati ((dell’Unione europea)) con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato ((dell’Unione europea)) , e strumentali o successive all’acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

    3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche: a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani; b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ((dell’Unione europea)) diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani; c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ((dell’Unione europea)) diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati ((dell’Unione europea)) diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati ((dell’Unione europea)) , nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell’autorità competente per la vigilanza sull’offerta.

    4. Nei casi in cui la Consob sia l’autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell’offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell’offerente di procedere all’offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell’offerta. Per le questioni riguardanti l’informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l’obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo ((, all’obbligo di acquisto, al diritto di acquisto)) e alle condizioni in presenza delle quali l’organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, le norme applicabili e l’autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

    5. Nei casi in cui l’offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati ((dell’Unione europea)) , sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob.

  • Art. 51 TUF – Articolo abrogato

    Art. 51 TUF – Articolo abrogato

    Art. 51 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 5 TUF – Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 TUF – Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Finalità e destinatari della vigilanza

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori ((, anche attraverso la promozione dell’educazione finanziaria)) ; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

    2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari ((, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale)) .

    3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

    4. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e

    3. 5. La Banca d’Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

    5-bis. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

    5-ter. Il protocollo d’intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite. (73)

  • Art. 4 TUF – Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio

    Art. 4 TUF – Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio

    Art. 4 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.

    2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea. (73)

    2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, con l’AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Italia possono ricorrere all’AESFEM e all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (73)

    2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni contestualmente all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob. (73)

    3. la Banca d’Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

    4. ((Fatta salva la possibilità di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall’ articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e dall’ articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , le informazioni)) ricevute dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite. ((132))

    5. La Banca d’Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con le controparti centrali e i depositari centrali; d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite; (73) d-bis) ((ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , con l’amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un’attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.)) ((132))

    5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all’esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

    6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

    7. La Banca d’Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante l’espletamento dell’indagine.

    8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d’ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d’Italia.

    9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d’Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

    9-bis. La Banca d’Italia, se nell’esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , o un’evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell’Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, informa tempestivamente l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.

    10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

    11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

    12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.

    13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

    13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’ articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma

    1-bis. 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’ articolo 329 del codice di procedura penale , la Consob e la Banca d’Italia possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.

  • Art. 130 TUF – Informazione dei soci

    Art. 130 TUF – Informazione dei soci

    Art. 130 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazione dei soci

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.