- Le imprese di investimento UE e le banche UE hanno diritto di accedere ai servizi di regolamento gestiti dai depositari centrali italiani.
- I gestori dei mercati devono consentire ai partecipanti di designare sistemi di regolamento diversi da quello indicato dal mercato.
- La Consob riconosce sistemi di regolamento alternativi, previo parere della Banca d'Italia per specifiche categorie di mercati.
- I gestori dei mercati comunicano alla Consob (o alla Banca d'Italia per i titoli di Stato) le designazioni alternative effettuate dai partecipanti.
Art. 90 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera
In vigore dal 01/07/1998
1. Fatto salvo l’ articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 , le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. (73)
2. I gestori dei mercati assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni: a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni; b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di gestori di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia.
3. I gestori dei mercati comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma
2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d’Italia, nei casi di gestori di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di gestori di mercati regolamentati di ((strumenti del mercato monetario)) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.
Il diritto di accesso transfrontaliero ai servizi di regolamento
L’art. 90-quinquies TUF disciplina il diritto degli intermediari europei di accedere ai servizi di regolamento gestiti dai depositari centrali italiani e, specularmente, il diritto dei partecipanti ai mercati regolamentati di scegliere un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato stesso.
Questa norma attua il principio europeo della libera scelta del sistema di regolamento, sancito dall’art. 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR). L’obiettivo è promuovere la concorrenza tra le infrastrutture di post-trading (depositari centrali, sistemi di regolamento) e ridurre i costi di accesso al mercato per gli operatori europei.
Il meccanismo di designazione del sistema di regolamento alternativo
Il comma 2 prevede che i gestori dei mercati debbano assicurare ai partecipanti il diritto di designare un sistema di regolamento diverso da quello designato dal mercato, a condizione che siano rispettate due condizioni cumulative:
a) L’esistenza di collegamenti e dispositivi adeguati tra il sistema di regolamento alternativo e i sistemi del mercato regolamentato, tali da garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;
b) Il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche consentano il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d'Italia.
Obblighi informativi e ruolo delle autorità
Il comma 3 impone ai gestori dei mercati di comunicare alla Consob le designazioni alternative effettuate dai partecipanti (o alla Banca d'Italia per i mercati dei titoli di Stato), garantendo così la trasparenza del sistema e permettendo alle autorità di monitorare l’utilizzo dei sistemi di regolamento alternativi.
Il comma 4 prevede una procedura rafforzata di coinvolgimento della Banca d'Italia per i mercati di strumenti obbligazionari, derivati su tassi di interesse e su valute: in questi casi il riconoscimento della Consob è subordinato al parere preventivo della Banca d'Italia, stante la rilevanza sistemica di tali mercati per la stabilità finanziaria.
Domande frequenti
Un intermediario UE può utilizzare il proprio sistema di regolamento preferito per le operazioni su un mercato regolamentato italiano?
Sì, se il sistema di regolamento alternativo soddisfa le condizioni tecniche di efficienza ed è riconosciuto dalla Consob. Il gestore del mercato è obbligato per legge a consentire questa designazione alternativa.
Chi autorizza l’utilizzo di un sistema di regolamento alternativo per i titoli di Stato?
Per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato la competenza è della Banca d'Italia, non della Consob, data la rilevanza dei titoli pubblici per la politica monetaria e la stabilità finanziaria.
Quali condizioni deve soddisfare un sistema di regolamento alternativo per essere accettato?
Deve esistere un collegamento tecnico adeguato con i sistemi del mercato regolamentato (condizione di efficienza) e la Consob deve riconoscere che le condizioni tecniche garantiscano il regolare funzionamento del mercato (condizione di ordine del mercato).
I gestori dei mercati devono informare le autorità delle scelte di regolamento dei partecipanti?
Sì, il comma 3 impone ai gestori di comunicare alla Consob (o alla Banca d'Italia per i titoli di Stato) tutte le designazioni di sistemi di regolamento alternativi effettuate dai partecipanti al mercato.