← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I gestori di mercati regolamentati o MTF possono concludere accordi con CCP o CSD di altri Stati UE per compensazione e regolamento delle operazioni.
  • La Consob può opporsi agli accordi se necessario per preservare l’ordinato funzionamento dei mercati.
  • Per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato la competenza spetta alla Banca d'Italia.
  • Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli obblighi informativi dei gestori in occasione degli accordi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento

In vigore dal 01/07/1998

1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014 ((, nonché gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014 )) , i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato ((o al sistema multilaterale di negoziazione)) . ((73))

2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all’articolo 90-quinquies, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d’Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

4. La Consob e Banca d’Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

Gli accordi tra gestori di mercati e infrastrutture di post-trading europee

L’art. 90-sexies TUF disciplina la possibilità per i gestori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) di concludere accordi transfrontalieri con controparti centrali (CCP) o depositari centrali (CSD) stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, allo scopo di gestire la compensazione o il regolamento delle operazioni concluse sul proprio mercato.

Questa norma riflette l’evoluzione del mercato dei capitali europeo verso un’integrazione sempre più profonda delle infrastrutture di post-trading: i gestori dei mercati non sono necessariamente vincolati a utilizzare le infrastrutture nazionali, ma possono stipulare accordi con soggetti europei, a condizione di rispettare i requisiti fissati dai regolamenti EMIR, CSDR e MiFIR.

Il potere di opposizione della Consob

Il comma 2 attribuisce alla Consob il potere di opporsi agli accordi transfrontalieri tra gestori di mercati e CCP o CSD europei quando ciò si renda necessario per preservare l’ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e degli MTF. Si tratta di un potere di controllo ex post (la norma non richiede una previa approvazione degli accordi), esercitabile in funzione protettiva dell’integrità del mercato.

Il comma 3 specifica che per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato il potere di opposizione spetta alla Banca d'Italia, stante la rilevanza di questi mercati per la politica monetaria e la stabilità finanziaria.

Obblighi informativi regolamentari

Il comma 4 prevede che Consob e Banca d'Italia possano disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi transfrontalieri. Si tratta di una norma di chiusura che consente alle autorità di calibrare gli obblighi di trasparenza sulle specificità dei diversi tipi di accordi e mercati, garantendo la necessaria flessibilità nell’adeguamento alla normativa europea in continua evoluzione.

Domande frequenti

Un gestore di mercato regolamentato italiano può usare una CCP tedesca per compensare le proprie operazioni?

Sì, l’art. 90-sexies TUF lo consente, nel rispetto dei regolamenti EMIR e CSDR. La Consob può opporsi solo se l’accordo minaccia l’ordinato funzionamento del mercato, ma non può vietare a priori l’utilizzo di infrastrutture europee.

Cosa può fare la Consob se un accordo tra un mercato italiano e un CSD europeo crea rischi per il mercato?

La Consob può opporsi all’accordo qualora ritenga necessario preservare l’ordinato funzionamento dei mercati regolamentati o degli MTF. Per i mercati dei titoli di Stato questo potere spetta alla Banca d'Italia.

I gestori dei mercati devono comunicare alle autorità gli accordi transfrontalieri che concludono?

Sì, Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione di tali accordi. La norma consente di adeguare i requisiti di trasparenza alle specificità di ciascun accordo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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