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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Consob e Banca d'Italia esercitano i propri poteri di vigilanza nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali.
  • I poteri vigilanza sono quelli previsti dagli artt. 62-octies, 62-novies, 62-decies, 79-sexies e 79-quaterdecies TUF.
  • La norma accentra il regime di vigilanza sulle infrastrutture di mercato post-trading.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di vigilanza

In vigore dal 01/07/1998

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d’Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli ((62-octies, 62-novies, 62-decies,)) 79-sexies e 79-quaterdecies. ((73))

I poteri di vigilanza sulle infrastrutture di post-trading

L’art. 90-septies TUF concentra in un’unica disposizione il regime dei poteri di vigilanza esercitati da Consob e Banca d'Italia nei confronti dei soggetti chiave nell’infrastruttura di post-trading: i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti centrali (CCP) e i depositari centrali di titoli (CSD).

La norma non introduce autonomi poteri di vigilanza, bensì opera un rinvio ai poteri già disciplinati in altre norme del TUF: gli artt. 62-octies, 62-novies e 62-decies per i gestori delle sedi di negoziazione, e gli artt. 79-sexies e 79-quaterdecies per CCP e CSD. Si tratta di un’architettura normativa a cascata che consente di applicare coerentemente i poteri previsti nelle rispettive sezioni speciali.

La ripartizione tra Consob e Banca d'Italia

La norma rispecchia la struttura bipolare della vigilanza finanziaria italiana: la Consob è competente per i profili di trasparenza, tutela degli investitori e correttezza degli operatori; la Banca d'Italia supervisiona la stabilità delle infrastrutture e i profili sistemici. Per le infrastrutture di post-trading, che operano al centro del sistema finanziario e la cui eventuale crisi potrebbe produrre effetti sistemici, entrambe le autorità devono poter esercitare i propri poteri specifici.

Questa ripartizione si coordina con il quadro europeo definito dal regolamento EMIR (per le CCP) e dal regolamento CSDR (per i CSD), che prevedono meccanismi di coordinamento tra le autorità nazionali competenti e l’ESMA.

Rilevanza sistematica delle norme richiamate

I poteri richiamati comprendono tipicamente: richiesta di informazioni e documenti, ispezioni, adozione di misure correttive, sospensione o revoca dell’autorizzazione nei casi più gravi. Per le infrastrutture di mercato, la capacità delle autorità di intervenire tempestivamente è determinante: un malfunzionamento di una CCP o di un CSD può bloccare il regolamento di milioni di operazioni e generare effetti a cascata sull’intero sistema finanziario.

Domande frequenti

Quali poteri hanno Consob e Banca d'Italia sulle infrastrutture di post-trading?

Hanno i poteri previsti dagli artt. 62-octies, 62-novies, 62-decies, 79-sexies e 79-quaterdecies TUF, che includono richiesta di informazioni, ispezioni e adozione di misure correttive nei confronti di gestori dei mercati, CCP e CSD.

Come si ripartisce la vigilanza tra Consob e Banca d'Italia sulle infrastrutture di mercato?

La Consob vigila sui profili di trasparenza e tutela degli investitori, la Banca d'Italia sui profili di stabilità sistemica. Entrambe esercitano i propri poteri specifici sugli stessi soggetti (CCP e CSD), con meccanismi di coordinamento istituzionale.

Il regolamento ESMA incide sui poteri nazionali di vigilanza sulle CCP e i CSD?

Sì. Il regolamento EMIR (CCP) e il CSDR (CSD) prevedono un coordinamento tra le autorità nazionali competenti e l’ESMA, con competenze dirette dell’ESMA per le CCP di importanza sistemica. I poteri nazionali si esercitano nel rispetto di questo framework europeo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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