Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 90 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di vigilanza

In vigore dal 01/07/1998

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d’Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli ((62-octies, 62-novies, 62-decies,)) 79-sexies e 79-quaterdecies. ((73))

In sintesi

  • L'art. 90-septies TUF attribuisce a Consob e Banca d'Italia poteri di vigilanza sulle infrastrutture di mercato.
  • I poteri riguardano i gestori delle sedi di negoziazione, le controparti centrali e i depositari centrali.
  • La norma richiama, per estensione, i poteri già previsti da altre disposizioni del TUF.
  • Realizza un riparto di competenze tra le due autorità secondo le rispettive attribuzioni.
  • Mira a garantire l'ordinato funzionamento e l'integrità delle infrastrutture di mercato.
Indice dei contenuti

L'articolo 90-septies del Testo unico della finanza si colloca nel sistema della vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari, attribuendo a Consob e Banca d'Italia, ciascuna secondo le proprie competenze, i poteri necessari allo svolgimento delle funzioni previste nel relativo titolo. La disposizione opera attraverso la tecnica del richiamo, estendendo ai gestori delle sedi di negoziazione, alle controparti centrali e ai depositari centrali i poteri di vigilanza già contemplati da altre norme del testo unico. Si tratta di un tassello del più ampio disegno di tutela dell'ordinato funzionamento e dell'integrità dei mercati. La norma assume un rilievo particolare perché ha per oggetto soggetti che non sono semplici operatori, ma snodi essenziali dell'architettura dei mercati: il loro corretto funzionamento condiziona la possibilità stessa che le negoziazioni si svolgano in modo ordinato e che gli scambi siano regolati con sicurezza. Attribuire alle autorità poteri di vigilanza effettivi su tali infrastrutture significa, in definitiva, presidiare la tenuta complessiva del sistema finanziario, prevenendo che eventuali disfunzioni si propaghino oltre i confini del singolo operatore.

L'oggetto della vigilanza: le infrastrutture di mercato

I soggetti destinatari della vigilanza sono le infrastrutture che assicurano il funzionamento dei mercati: i gestori delle sedi di negoziazione, presso cui si incontrano domanda e offerta di strumenti finanziari; le controparti centrali, che si interpongono nelle operazioni assumendo il rischio di controparte; i depositari centrali, che curano la gestione accentrata e il regolamento degli strumenti finanziari. Si tratta di soggetti la cui solidità e correttezza operativa condizionano l'intero sistema, sicché la vigilanza su di essi assume un rilievo sistemico, andando oltre la tutela del singolo investitore.

La tecnica del richiamo ai poteri esistenti

L'art. 90-septies TUF non costruisce ex novo un catalogo di poteri, ma richiama quelli già previsti da altre disposizioni del testo unico, estendendoli ai soggetti indicati. Questa tecnica legislativa evita duplicazioni e assicura coerenza, perché i poteri di vigilanza vengono modellati su un nucleo comune già sperimentato in altri ambiti. In linea generale, tali poteri comprendono facoltà di richiesta di informazioni e dati, di acquisizione di documentazione, di accertamento e ispezione, funzionali a verificare il rispetto delle regole da parte delle infrastrutture vigilate.

Il riparto di competenze tra le autorità

La disposizione precisa che Consob e Banca d'Italia dispongono dei poteri rispettivamente previsti, secondo un criterio di riparto delle competenze. Tipicamente, il sistema di vigilanza italiano sui mercati finanziari distingue le attribuzioni delle due autorità in base agli obiettivi perseguiti: la trasparenza e la correttezza dei comportamenti da un lato, la stabilità e il contenimento del rischio dall'altro. La norma riflette questo assetto, attribuendo a ciascuna autorità i poteri coerenti con la propria missione istituzionale e favorendo, al contempo, il coordinamento tra le stesse.

La finalità di tutela sistemica

La ratio dell'attribuzione di poteri così pervasivi risiede nella rilevanza sistemica delle infrastrutture di mercato. Un malfunzionamento di una sede di negoziazione, di una controparte centrale o di un depositario centrale potrebbe propagarsi all'intero sistema finanziario, con effetti a catena. La vigilanza, dotata di poteri effettivi, è lo strumento con cui le autorità prevengono tali rischi, garantendo che le infrastrutture operino in modo ordinato, trasparente e sicuro. La norma, in questa prospettiva, è un presidio di stabilità e di fiducia nei mercati.

Il rapporto con il quadro europeo

La disciplina delle infrastrutture di mercato si inserisce in un quadro fortemente armonizzato a livello europeo, nel quale le autorità nazionali esercitano poteri coordinati con quelli delle istituzioni e delle reti di vigilanza sovranazionali. In linea generale, i poteri richiamati dall'art. 90-septies TUF vanno letti in coerenza con tale contesto, che impone standard comuni e meccanismi di cooperazione. L'azione delle autorità nazionali si svolge quindi entro un perimetro definito anche dalle fonti europee, in un'ottica di vigilanza integrata.

La natura strumentale dei poteri di vigilanza

I poteri attribuiti dalla norma hanno natura strumentale: non sono fini a se stessi, ma servono allo svolgimento delle funzioni di vigilanza previste dal relativo titolo del testo unico. Questa strumentalità ne delimita anche l'esercizio, che deve restare ancorato alle finalità per le quali i poteri sono conferiti. In linea generale, l'azione delle autorità deve rispettare i principi di proporzionalità e di pertinenza, esercitando le facoltà di intervento nella misura necessaria a perseguire gli obiettivi di vigilanza. Tale impostazione coniuga l'effettività del controllo con il rispetto della sfera dei soggetti vigilati, evitando che i poteri si traducano in oneri sproporzionati rispetto alle esigenze concrete dell'attività di supervisione.

Rilievo operativo

Per i soggetti vigilati, la norma comporta l'assoggettamento a obblighi di collaborazione, di trasparenza informativa e di disponibilità agli accertamenti delle autorità. La corretta comprensione del perimetro dei poteri e del riparto di competenze tra Consob e Banca d'Italia è essenziale per indirizzare correttamente gli adempimenti e per gestire i rapporti con le autorità. In definitiva, la norma stabilisce gli strumenti attraverso cui la vigilanza sulle infrastrutture di mercato si traduce in concreta capacità di intervento, a presidio dell'integrità del sistema.

Vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva

I poteri richiamati dalla disposizione si articolano tipicamente lungo tre direttrici complementari. La vigilanza informativa si fonda sulla raccolta e sull'analisi di dati e notizie che le infrastrutture sono tenute a fornire, e consente alle autorità di monitorare con continuità l'andamento dell'attività vigilata. La vigilanza regolamentare attiene alla fissazione di regole tecniche cui i soggetti devono conformarsi. La vigilanza ispettiva, infine, si esprime negli accertamenti diretti presso i soggetti vigilati, finalizzati a verificare in concreto il rispetto delle regole. L'integrazione di queste tre modalità rende il sistema di vigilanza efficace, perché combina il monitoraggio continuo con la capacità di intervento puntuale, a presidio dell'ordinato funzionamento delle infrastrutture di mercato.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali soggetti sono vigilati ai sensi dell'art. 90-septies TUF?

I gestori delle sedi di negoziazione, le controparti centrali e i depositari centrali, ossia le infrastrutture che assicurano il funzionamento e il regolamento dei mercati finanziari.

Quali poteri attribuisce la norma a Consob e Banca d'Italia?

Estende a tali soggetti i poteri di vigilanza già previsti da altre disposizioni del TUF, tipicamente facoltà di richiesta di informazioni, acquisizione di documenti, accertamento e ispezione.

Come sono ripartite le competenze tra le due autorità?

Ciascuna autorità dispone dei poteri rispettivamente previsti, secondo il riparto del sistema di vigilanza: trasparenza e correttezza da un lato, stabilità e contenimento del rischio dall'altro.

Perché la vigilanza su queste infrastrutture è così rilevante?

Perché un loro malfunzionamento avrebbe effetti sistemici sull'intero sistema finanziario. La vigilanza con poteri effettivi previene tali rischi e tutela la stabilità e la fiducia nei mercati.

La disciplina è solo nazionale?

No. Si inserisce in un quadro europeo armonizzato che impone standard comuni e meccanismi di cooperazione: i poteri nazionali vanno letti in coerenza con le fonti sovranazionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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