Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 quinquies TUF – (Negoziazione «matched principal» e operatività in conto proprio de…

    Art. 65 quinquies TUF – (Negoziazione «matched principal» e operatività in conto proprio de…

    Art. 65 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Negoziazione «matched principal» e operatività in conto proprio del gestore di una sede di negoziazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La Consob definisce con regolamento i vincoli cui sono soggette le sedi di negoziazione in materia di operatività “matched principal” e di negoziazione in conto proprio all’interno del sistema.)) ((133))

  • Art. 35 terdecies TUF – (Revoca dell’autorizzazione)

    Art. 35 terdecies TUF – (Revoca dell’autorizzazione)

    Art. 35 terdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Revoca dell’autorizzazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 57, comma 1.))

    2. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob, revoca l’autorizzazione all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di un gestore autorizzato quando la società: a) abbia ottenuto l’autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) non soddisfi più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; c) non soddisfi più le condizioni di cui alla disciplina attuativa della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 , se l’autorizzazione comprende anche la gestione di portafogli di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d).))

    3. ((La revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la società comunica alla Banca d’Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La società provvede a liquidare ovvero a cedere gli Oicr gestiti. La Banca d’Italia può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’ articolo 2487 del codice civile . L’organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d’Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, anche alla Consob. La Banca d’Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti dal presente decreto.))

    4. ((Il presente articolo si applica anche ai GEFIA non UE autorizzati ai sensi dell’articolo 41-quater.)) ((133)) ————— AGGIORNAMENTO ((133)) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l’art. 11, comma 3) che “Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all’entrata in vigore del presente decreto”.

  • Art. 101 ter TUF – (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

    Art. 101 ter TUF – (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

    Art. 101 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Autorità di vigilanza e diritto applicabile)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

    2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob. l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob. autorità degli altri Stati ((dell’Unione europea)) con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato ((dell’Unione europea)) , e strumentali o successive all’acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

    3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche: a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani; b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ((dell’Unione europea)) diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani; c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato ((dell’Unione europea)) diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati ((dell’Unione europea)) diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati ((dell’Unione europea)) , nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell’autorità competente per la vigilanza sull’offerta.

    4. Nei casi in cui la Consob sia l’autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell’offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell’offerente di procedere all’offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell’offerta. Per le questioni riguardanti l’informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l’obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo ((, all’obbligo di acquisto, al diritto di acquisto)) e alle condizioni in presenza delle quali l’organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, le norme applicabili e l’autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

    5. Nei casi in cui l’offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati ((dell’Unione europea)) , sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l’autorità competente in relazione ad esse è la Consob.

  • Art. 51 TUF – Articolo abrogato

    Art. 51 TUF – Articolo abrogato

    Art. 51 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 5 TUF – Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 TUF – Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Finalità e destinatari della vigilanza

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori ((, anche attraverso la promozione dell’educazione finanziaria)) ; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

    2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d’Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari ((, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale)) .

    3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

    4. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e

    3. 5. La Banca d’Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

    5-bis. La Banca d’Italia e la Consob, al fine di coordinare l’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d’intesa, avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

    5-ter. Il protocollo d’intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite. (73)

  • Art. 4 TUF – Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio

    Art. 4 TUF – Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio

    Art. 4 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.

    2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea. (73)

    2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, con l’AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Italia possono ricorrere all’AESFEM e all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (73)

    2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni contestualmente all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob. (73)

    3. la Banca d’Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

    4. ((Fatta salva la possibilità di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall’ articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e dall’ articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , le informazioni)) ricevute dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite. ((132))

    5. La Banca d’Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con le controparti centrali e i depositari centrali; d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite; (73) d-bis) ((ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , con l’amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un’attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.)) ((132))

    5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all’esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

    6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

    7. La Banca d’Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante l’espletamento dell’indagine.

    8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d’ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d’Italia.

    9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d’Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

    9-bis. La Banca d’Italia, se nell’esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , o un’evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell’Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, informa tempestivamente l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.

    10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

    11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

    12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.

    13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

    13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’ articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma

    1-bis. 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’ articolo 329 del codice di procedura penale , la Consob e la Banca d’Italia possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.

  • Art. 130 TUF – Informazione dei soci

    Art. 130 TUF – Informazione dei soci

    Art. 130 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazione dei soci

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copia a proprie spese.

  • Art. 67 ter TUF – Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazio…

    Art. 67 ter TUF – Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazio…

    Art. 67 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica: a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell’attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati, impediscano di inviare ordini erronei o comunque recare pregiudizio all’ordinato svolgimento delle negoziazioni; b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole della sede di negoziazione; c) dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione algoritmica e provvedono affinchè i loro sistemi siano soggetti a verifica e monitoraggio in modo adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente comma.

    2. Le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all’autorità competente dello Stato membro della sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede di negoziazione. La notifica è altresì effettuata alla Banca d’Italia per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato.

    3. Ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia, la Consob vigila sul rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo da parte di Sim e banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica. A tale fine la Consob può chiedere, su base regolare o ad hoc, ai soggetti sopra indicati: a) una descrizione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica; b) i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto; c) i controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte; d) i dettagli sulla verifica dei sistemi; e) ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati.

    4. La Consob comunica alla Banca d’Italia le informazioni che riceve ai sensi del comma 3 o dall’autorità competente dello Stato membro d’origine della banca UE o dell’impresa di investimento UE, quando dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o clienti che effettuano negoziazione algoritmica nelle sedi di negoziazioni all’ingrosso di titoli di Stato.

    5. Le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione a condizione che esse pongano in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio.

    6. La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento: a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1 che pongono in essere tecniche di negoziazione algoritmica; b) le condizioni in base alle quali le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione e le caratteristiche dei controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte; c) gli obblighi di notifica, di informazione e di registrazione cui sono tenuti le Sim e le banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione; d) gli obblighi delle Sim e delle banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making.

    7. La Consob, su richiesta dell’autorità competente della sede di negoziazione di un altro Stato membro nella quale una Sim o una banca italiana svolgono negoziazione algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto, comunica tempestivamente alla stessa le informazioni ricevute ai sensi del comma

    3. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche: a) ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti a essere autorizzati a norma dell’articolo 4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i) e l) o che sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf; b) alle imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter ((, nonché agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l’autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2.)) .

    8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui al comma 8 quando effettuano negoziazione algoritmica e/o forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione.

    9. Le Sim e le banche italiane e le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali per conto di propri clienti: a) pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per la Sim o per la banca e per il mercato; b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra gli stessi e la persona per la quale agiscono per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio. (73)

  • Art. 260 SIC – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

    Art. 260 SIC – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

    Art. 260 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.))

    2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ ((INAIL)) copia dei documenti di cui al comma l.

    3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ ((INAIL)) , per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma

    1. 4. L’ ((INAIL)) provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

  • Art. 116 TUF – Articolo abrogato

    Art. 116 TUF – Articolo abrogato

    Art. 116 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21

  • Art. 83 decies TUF – Responsabilità dell’intermediario

    Art. 83 decies TUF – Responsabilità dell’intermediario

    Art. 83 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Responsabilità dell’intermediario

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’intermediario è responsabile: a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all’articolo ((82, comma 2)) ; b) verso l’emittente, per l’adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all’articolo ((82, comma 2)) .

  • Art. 256 SIC – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

    Art. 256 SIC – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

    Art. 256 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’ articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .

    2. Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

    3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.

    4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; c) ((verifica, prima della ripresa di altre attività, dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione, eventualmente anche attraverso la misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro)) all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

    5. Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

    6. L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo

    250. 7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.