Art. 2 c.c. Maggiore età. Capacità di agire.
In vigore
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Spiegazione
La maggiore età si raggiunge al compimento dei diciotto anni. Con essa si acquista la capacità di agire, cioè la capacità di compiere validamente da soli tutti gli atti per i quali non sia fissata un’età diversa. Restano salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore per la capacità di prestare il proprio lavoro.
Come funziona e quando si applica
Va distinta dalla capacità giuridica (art. 1), che si acquista con la nascita ed è l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri. La capacità di agire è invece il potere di esercitarli da sé. Il minore agisce tramite i genitori o il tutore (rappresentanza legale).
Esempio pratico
Al compimento dei 18 anni una persona può firmare contratti, aprire un conto, votare e disporre dei propri beni senza l’intervento dei genitori.
Domande frequenti
A che età si diventa maggiorenni in Italia?
A 18 anni: si acquista la piena capacità di agire.
Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?
La prima (art. 1 c.c.) si ha dalla nascita ed è l’idoneità a essere titolari di diritti; la seconda si ha a 18 anni ed è il potere di esercitarli da soli.
Un minore può lavorare?
Le leggi speciali fissano un’età inferiore per la capacità lavorativa, fatti salvi i limiti a tutela del minore.
Norme collegate
- Art. 1 c.c. – Capacità giuridica
- Art. 414 c.c. – Persone che possono essere interdette
- Art. 320 c.c. – Rappresentanza e amministrazione
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.


Spiegazione
La maggiore età si raggiunge al compimento dei diciotto anni. Con essa si acquista la capacità di agire, cioè la capacità di compiere validamente da soli tutti gli atti per i quali non sia fissata un’età diversa. Restano salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore per la capacità di prestare il proprio lavoro.
Come funziona e quando si applica
Va distinta dalla capacità giuridica (art. 1), che si acquista con la nascita ed è l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri. La capacità di agire è invece il potere di esercitarli da sé. Il minore agisce tramite i genitori o il tutore (rappresentanza legale).
Esempio pratico
Al compimento dei 18 anni una persona può firmare contratti, aprire un conto, votare e disporre dei propri beni senza l’intervento dei genitori.
Domande frequenti
A che età si diventa maggiorenni in Italia?
A 18 anni: si acquista la piena capacità di agire.
Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?
La prima (art. 1 c.c.) si ha dalla nascita ed è l’idoneità a essere titolari di diritti; la seconda si ha a 18 anni ed è il potere di esercitarli da soli.
Un minore può lavorare?
Le leggi speciali fissano un’età inferiore per la capacità lavorativa, fatti salvi i limiti a tutela del minore.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.