Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 Codice Civile: Maggiore età

    Art. 2 c.c. Maggiore età. Capacità di agire.

    In vigore

    La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

    Spiegazione

    La maggiore età si raggiunge al compimento dei diciotto anni. Con essa si acquista la capacità di agire, cioè la capacità di compiere validamente da soli tutti gli atti per i quali non sia fissata un’età diversa. Restano salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore per la capacità di prestare il proprio lavoro.

    Come funziona e quando si applica

    Va distinta dalla capacità giuridica (art. 1), che si acquista con la nascita ed è l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri. La capacità di agire è invece il potere di esercitarli da sé. Il minore agisce tramite i genitori o il tutore (rappresentanza legale).

    Esempio pratico

    Al compimento dei 18 anni una persona può firmare contratti, aprire un conto, votare e disporre dei propri beni senza l’intervento dei genitori.

    Domande frequenti

    A che età si diventa maggiorenni in Italia?

    A 18 anni: si acquista la piena capacità di agire.

    Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?

    La prima (art. 1 c.c.) si ha dalla nascita ed è l’idoneità a essere titolari di diritti; la seconda si ha a 18 anni ed è il potere di esercitarli da soli.

    Un minore può lavorare?

    Le leggi speciali fissano un’età inferiore per la capacità lavorativa, fatti salvi i limiti a tutela del minore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

    Spiegazione

    La maggiore età si raggiunge al compimento dei diciotto anni. Con essa si acquista la capacità di agire, cioè la capacità di compiere validamente da soli tutti gli atti per i quali non sia fissata un’età diversa. Restano salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore per la capacità di prestare il proprio lavoro.

    Come funziona e quando si applica

    Va distinta dalla capacità giuridica (art. 1), che si acquista con la nascita ed è l’attitudine a essere titolari di diritti e doveri. La capacità di agire è invece il potere di esercitarli da sé. Il minore agisce tramite i genitori o il tutore (rappresentanza legale).

    Esempio pratico

    Al compimento dei 18 anni una persona può firmare contratti, aprire un conto, votare e disporre dei propri beni senza l’intervento dei genitori.

    Domande frequenti

    A che età si diventa maggiorenni in Italia?

    A 18 anni: si acquista la piena capacità di agire.

    Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire?

    La prima (art. 1 c.c.) si ha dalla nascita ed è l’idoneità a essere titolari di diritti; la seconda si ha a 18 anni ed è il potere di esercitarli da soli.

    Un minore può lavorare?

    Le leggi speciali fissano un’età inferiore per la capacità lavorativa, fatti salvi i limiti a tutela del minore.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. Definizioni

    Art. 1 T.U.B. – Definizioni

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:

    a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), il Ministro dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;

    b) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

    c) «Banca d’Italia» indica la Banca d’Italia;

    d) «banche» indica le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria;

    e) «banche italiane» indica le banche aventi sede legale in Italia;

    f) «banche comunitarie» indica le banche aventi sede legale e direzione generale in un altro Stato comunitario;

    g) «banche extracomunitarie» indica le banche aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    h) «Stato comunitario» indica uno Stato appartenente all’Unione europea;

    i) «Stato extracomunitario» indica uno Stato non appartenente all’Unione europea;

    l) «succursale» indica una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività bancaria;

    m) «intermediari finanziari» indica i soggetti indicati nell’articolo 106;

    n) «istituti di moneta elettronica» (IMEL) indica le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

    o) «istituti di pagamento» indica le persone giuridiche, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, abilitate a prestare servizi di pagamento;

    p) «servizi di pagamento» ha il significato previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

    q) «fondi propri» ha il significato attribuito dalla normativa europea direttamente applicabile.

  • Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B.: Banca d’Italia

    Art. 2 T.U.B. – Banca d’Italia

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente per le funzioni di vigilanza bancaria attribuitele dal presente decreto e dalla normativa europea applicabile.

    2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Banca d’Italia agisce in modo indipendente e nel rispetto del principio di proporzionalità. Essa persegue la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l’efficienza e la competitività del sistema finanziario, nonché l’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

    3. La Banca d’Italia opera in stretto raccordo con le istituzioni europee competenti, in particolare con la Banca centrale europea nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

  • Art. 4 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 4 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 4 T.U.B. – Ministro dell’economia e delle finanze

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’attività delle autorità creditizie e sull’andamento del sistema bancario.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può chiedere alla Banca d’Italia dati, notizie e documenti in ordine all’attività svolta nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

  • Art. 3 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 3 T.U.B.: Ministro dell’economia e delle finanze

    Art. 3 T.U.B. – Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Il CICR ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.

    2. Il CICR delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto e da altre leggi.

    3. Le deliberazioni del CICR sono adottate su proposta della Banca d’Italia.

    4. Il CICR è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze ed è composto dai Ministri competenti per materia.

  • Art. 5 T.U.B.: Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 T.U.B.: Finalità e destinatari della vigilanza

    Art. 5 T.U.B. – Finalità e destinatari della vigilanza

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

    2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106, nonché dei soggetti ai quali sono state affidate funzioni operative essenziali o importanti.

    3. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza tenendo conto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dell’intervento.

  • Art. 6 T.U.B.: Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    Art. 6 T.U.B.: Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    Art. 6 T.U.B. – Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

    2. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto degli orientamenti e delle istruzioni emanate dalla Banca centrale europea.

  • Art. 7 T.U.B.: Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

    Art. 7 T.U.B.: Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

    Art. 7 T.U.B. – Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze.

    2. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolati dal segreto d’ufficio.

    3. La Banca d’Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità di vigilanza bancaria degli altri Stati comunitari, con la Banca centrale europea, con le autorità degli Stati extracomunitari aventi funzioni analoghe, nonché con le istituzioni e con gli organismi istituiti nell’ambito dell’Unione europea.

  • Art. 8 T.U.B.: Comunicazioni alla Banca d’Italia

    Art. 8 T.U.B.: Comunicazioni alla Banca d’Italia

    Art. 8 T.U.B. – Comunicazioni alla Banca d’Italia

    In vigore dal 01/01/1994

    1. L’autorità giudiziaria dà comunicazione alla Banca d’Italia dei procedimenti penali a carico di esponenti di banche e di società facenti parte di gruppi bancari, e di ogni provvedimento definitivo adottato nei loro confronti.

    2. Le autorità competenti per la vigilanza sui mercati e sugli intermediari non bancari trasmettono alla Banca d’Italia le informazioni rilevanti per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.

  • Art. 11 T.U.B.: Raccolta del risparmio

    Art. 11 T.U.B.: Raccolta del risparmio

    Art. 11 T.U.B. – Raccolta del risparmio

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 385/2003.

    1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

    2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

    3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riferimento all’attività e alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie di soggetti individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

    4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

    a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta è consentita in base alle norme vigenti;

    b) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;

    c) agli altri soggetti nei casi previsti dalla legge.

  • Art. 12 T.U.B. Obbligazioni bancarie garantite

    Art. 12 T.U.B. Obbligazioni bancarie garantite

    Art. 12 T.U.B. – Obbligazioni bancarie garantite

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 30/2003.

    1. Le banche possono emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

    2. Le banche possono emettere obbligazioni bancarie garantite secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130.

    3. La Banca d’Italia stabilisce le condizioni e i limiti per l’emissione di obbligazioni da parte di banche.

  • Art. 13 T.U.B.: Albo

    Art. 13 T.U.B.: Albo

    Art. 13 T.U.B. – Albo

    In vigore dal 01/01/1994

    1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali in Italia delle banche comunitarie ed extracomunitarie.

    2. La Banca d’Italia rende pubblico l’albo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.