Autore: Andrea Marton

  • Art. 78 TUF – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazi…

    Art. 78 TUF – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazi…

    Art. 78 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell’effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al fine dell’applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti ((dagli articoli da 3 a 11-bis)) e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell’implementazione del regime previsto dall’articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l’obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonché per determinare se un’impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, la Consob, secondo le modalità e i termini dalla stessa determinati con regolamento, può chiedere informazioni: a) alle sedi di negoziazione; b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.

    2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni sul proprio sito internet.

    3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Banca d’Italia nel presente capo, ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d’Italia secondo il contenuto, le modalità e i tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto dall’articolo 62-ter, comma

    4. (73)

  • Art. 20 ter TUF – Articolo 20-ter

    Art. 20 ter TUF – Articolo 20-ter

    Art. 20 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 20-ter

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 , relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 ). )) ((

    1. Ai sensi dell’ articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 , la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.

    2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui all’ articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell’albo previsto dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e le Sim iscritte nell’albo previsto dall’articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 .

    4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 , 4 , 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010 , con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l’eventuale revoca dell’autorizzazione nelle ipotesi di cui all’ articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 , nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento))

  • Art. 33 TUF – (Attività esercitabili)

    Art. 33 TUF – (Attività esercitabili)

    Art. 33 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività esercitabili)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr gestiscono il patrimonio e i rischi degli Oicr nonché amministrano e commercializzano gli Oicr gestiti.

    2. Le Sgr ((autorizzate)) possono altresì: ((133)) a) prestare il servizio di gestione di portafogli; b) istituire e gestire fondi pensione ((, inclusi i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) in conformità con quanto previsto nel regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 )) ; ((133)) c) svolgere le attività connesse o strumentali; d) prestare i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero (1), ((limitatamente alle quote o azioni di Oicr)) ; (73) ((133)) e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti; f) commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d’Italia; g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini; (132) g-bis) amministrare indici di riferimento, fatta eccezione per gli indici di riferimento utilizzati dagli Oicr gestiti, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 ; (132) g-ter) qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA, svolgere attività di gestione di crediti nei confronti dei FIA gestiti e prestare il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021 ; (132) g-quater) svolgere attività di concessione di finanziamenti per conto dei FIA gestiti, ai sensi degli articoli 46-bis, 46-ter, 46-quater; (132) g-quinquies) svolgere, con riferimento ai FIA gestiti, servizi per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 e per le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui all’ articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 , in conformità con l’articolo 7 della medesima legge n. 130 del 1999 ; (132) g-sexies) prestare a terze parti qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla Sgr in relazione a un Oicr da essa gestito o in relazione ai servizi che essa fornisce a norma del comma 1 e del presente comma, a condizione che potenziali conflitti di interesse derivanti dalla fornitura di tali funzioni o attività a terze parti siano gestiti in modo adeguato. (132)

    2-bis. ((Le Sgr autorizzate non possono prestare in via esclusiva le attività e i servizi di cui al comma

    2. Alle Sgr autorizzate che prestano il servizio di gestione di crediti in sofferenza nei confronti di acquirenti di crediti in sofferenza di cui al comma 2, lettera g-ter), si applicano le disposizioni sull’acquisto e gestione di crediti in sofferenza di cui al titolo V, capo II, laddove compatibili, nonché gli articoli 128 e 144 del T.U. bancario.)) ((133))

    3. ((Le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie ((e, nel caso delle Sicaf, anche di strumenti finanziari partecipativi ove previsti dallo statuto)) ; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali ((di cui al comma 2, lettera c) )) . ((133))

    3-bis. ((Le società di partenariato in gestione interna autorizzate prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l’offerta di azioni proprie e, ove previsti nello statuto, anche di strumenti finanziari partecipativi e mediante le ulteriori modalità di raccolta ivi definite, nei limiti e alle condizioni previsti all’articolo 35-novies.1; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c). Il presente comma si applica anche alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.)) ((133))

    3-ter. ((I GEFIA sotto soglia registrati prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 nei limiti e alle condizioni previsti all’articolo 35-quaterdecies. Essi possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali di cui al comma 2, lettera c).)) ((133))

    4. ((I gestori autorizzati)) possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità ((del gestore autorizzato)) nei confronti degli investitori per l’operato dei soggetti delegati. (73) ((133))

    4-bis. La commercializzazione delle quote o azioni degli Oicr gestiti svolta da uno o più distributori non è considerata delega ai sensi delle norme attuative della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 quando le quote o azioni degli Oicr sono commercializzati in conformità con le norme di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 o attraverso prodotti di investimento assicurativo in conformità con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016 , a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il gestore autorizzato e il distributore. (132)

    5. La Banca d’Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

  • Art. 7 novies TUF – (Riserve di capitale)

    Art. 7 novies TUF – (Riserve di capitale)

    Art. 7 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserve di capitale)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. La Banca d’Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE , nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 , quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.)) ((73))

  • Art. 235 SIC – Sostituzione e riduzione

    Art. 235 SIC – Sostituzione e riduzione

    Art. 235 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sostituzione e riduzione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione ((di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione)) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

    2. Se non è tecnicamente possibile sostituire ((l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione)) il datore di lavoro provvede affinchè la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

    3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori ((all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia)) sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 )) . ((

    3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinchè il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.

    3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma

    3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.

    3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII. ))

  • Art. 154 quater TUF – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)

    Art. 154 quater TUF – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)

    Art. 154 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, operanti in uno dei settori di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 , pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

    2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

    3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato. ))

  • Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 c.c. [Revoca promossa dal pubblico ministero]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 154 TUF – (Disposizioni non applicabili)

    Art. 154 TUF – (Disposizioni non applicabili)

    Art. 154 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni non applicabili)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano ((gli articoli 2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2397)) , 2398, 2399, 2403, ((2403-bis, primo comma, 2407, secondo comma,)) , 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441 , sesto comma, del codice civile .

    2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano ((gli articoli 2396-quinquies , 2396-septies , 2409-septies)) , del codice civile .

    3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano ((2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2409-septies e 2409-octiesdecies, primo comma, primo periodo, e secondo e quarto comma,)) del codice civile .

  • Art. 98 ter TUF – (KID e prospetto)

    Art. 98 ter TUF – (KID e prospetto)

    Art. 98 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (KID e prospetto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati ((il KID)) e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d’offerta individuata dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, lettera a-bis).

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29 )) . ((

    3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale. ))

    4. Si applica l’articolo 94, commi 5, 6, 7 e

    9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29 )) . ((

    5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo

    42. ))

    5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d’offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 43 o dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.

  • Art. 7 TUF – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    Art. 7 TUF – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    Art. 7 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

    1-bis. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati ((e gli Oicr societari in gestione esterna)) abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;

    1-ter. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. (73)

    1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (73)

    2. La Banca d’Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.

    2-bis. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

    2-ter. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d’Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

    3. Nell’interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d’Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresì, ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorità dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonché, in entrambi i casi, all’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, al CERS. La Banca d’Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorità competenti, o dello Stato membro ospitante dell’OICVM, o dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e la Banca d’Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorità richiedenti, nonché l’AESFEM ai fini dell’emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell’Unione europea e il CERS, ove esso sia stato già interessato dalle autorità richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d’Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell’AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l’AESFEM e le autorità richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi. (132)

    3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori. (73)

  • Art. 165 quinquies TUF – (Obblighi delle società italiane Collegate)

    Art. 165 quinquies TUF – (Obblighi delle società italiane Collegate)

    Art. 165 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi delle società italiane Collegate)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 ((…)) le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo. (14)

  • Art. 39 undecies TUF – (Obblighi informativi per i FIA italiani)

    Art. 39 undecies TUF – (Obblighi informativi per i FIA italiani)

    Art. 39 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi informativi per i FIA italiani)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile , per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell’Unione europea vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.))

    2. ((I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.))

    3. ((Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 154-ter, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari)) . ((133))