- L’art. 20-ter disciplina le ipotesi di decadenza, sospensione e revoca cautelari dell’autorizzazione SIM per situazioni di urgenza o gravità eccezionale.
- La Consob può adottare provvedimenti cautelari immediati senza le formalità del procedimento ordinario di revoca.
- I provvedimenti cautelari sono temporanei e possono essere confermati, modificati o revocati a conclusione del procedimento ordinario.
Art. 20 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 20-ter
In vigore dal 01/07/1998
(( (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 , relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011 ). )) ((
1. Ai sensi dell’ articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 , la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell’esenzione prevista dall’articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.
2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui all’ articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell’albo previsto dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e le Sim iscritte nell’albo previsto dall’articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all’ articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 .
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell’ articolo 59, paragrafi 2, 3 , 4 , 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010 , con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l’eventuale revoca dell’autorizzazione nelle ipotesi di cui all’ articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 , nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento))
I provvedimenti cautelari sull’autorizzazione
L’art. 20-ter TUF completa il quadro dei poteri di intervento della Consob introducendo la possibilità di adottare provvedimenti cautelari sull’autorizzazione, sospensione parziale o totale, decadenza provvisoria, in situazioni di urgenza che non consentono di attendere la conclusione del procedimento ordinario di revoca ex art. 20-bis TUF. Si tratta di misure a carattere temporaneo, adottate inaudita altera parte quando la situazione lo richieda, con successiva comunicazione al soggetto interessato e avvio del contraddittorio.
La giustificazione delle misure cautelari
La sospensione cautelare dell’autorizzazione è giustificata da situazioni in cui la prosecuzione immediata dell’attività potrebbe arrecare danni gravi e irreversibili agli investitori prima che il procedimento ordinario sia concluso: ad esempio, scoperta di un ammanco sistemico di fondi dei clienti, frode in atto, esercizio dell’attività in modo tale da compromettere la stabilità del mercato. In questi casi, l’efficacia della tutela richiede un intervento immediato, e il successivo contraddittorio garantisce i diritti difensivi della SIM.
Il rapporto con il procedimento ordinario
I provvedimenti cautelari ex art. 20-ter TUF non sostituiscono ma anticipano il procedimento ordinario di revoca. Dopo l’adozione della misura cautelare, la Consob deve avviare (se non già in corso) il procedimento ordinario, al termine del quale può: confermare il provvedimento cautelare con la revoca definitiva; modificarlo se le indagini rivelano una situazione meno grave del previsto; revocarlo se la SIM ha nel frattempo sanato la situazione irregolare.
Domande frequenti
La Consob può sospendere un’autorizzazione SIM senza avvisare prima la SIM interessata?
Sì, in situazioni di urgenza la Consob può adottare provvedimenti cautelari sull’autorizzazione (art. 20-ter TUF) inaudita altera parte, comunicandoli successivamente alla SIM interessata, che può poi presentare controdeduzioni.
Una sospensione cautelare dell’autorizzazione è definitiva?
No, la sospensione cautelare ex art. 20-ter TUF è temporanea. Deve essere seguita da un procedimento ordinario al termine del quale la Consob decide se confermare, modificare o revocare il provvedimento cautelare.
Una SIM con autorizzazione sospesa può continuare a gestire i portafogli esistenti?
No, la sospensione dell’autorizzazione impedisce l’esercizio di qualsiasi attività riservata. La Consob sovrintende alla gestione del passaggio dei portafogli dei clienti verso altri intermediari autorizzati o verso una gestione commissariale.