Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 20 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Albo

In vigore dal 01/07/1998

((1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 , la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.)) ((73))

2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.

3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo o all’elenco.

In sintesi

  • Istituisce l'albo tenuto dalla Consob in cui sono iscritte le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche.
  • Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
  • La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.
  • I soggetti iscritti devono indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti e nella corrispondenza.
Indice dei contenuti

L'art. 20 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) istituisce e disciplina l'albo tenuto dalla Consob per gli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento. La norma stabilisce che, ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del Regolamento (UE) 600/2014, la Consob iscriva in un apposito albo le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, mentre le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo; prevede inoltre la comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e l'obbligo, per i soggetti iscritti, di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti e nella corrispondenza.

La funzione dell'albo

L'albo svolge una funzione di trasparenza e di certezza del mercato. Esso consente di individuare, in modo pubblico e affidabile, quali soggetti sono legittimati a operare nei servizi di investimento. In un settore in cui la fiducia degli investitori è un valore centrale, la possibilità di verificare che un intermediario sia regolarmente iscritto rappresenta una garanzia essenziale. L'iscrizione, dunque, non è un mero adempimento formale, ma il segno esterno della legittimazione a operare, conoscibile dai terzi.

I soggetti iscritti: SIM e imprese di paesi terzi

Il comma 1 individua i soggetti dell'iscrizione: le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le SIM sono gli intermediari nazionali per eccellenza nel campo dei servizi di investimento; le imprese di paesi terzi sono quelle provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, ammesse a operare alle condizioni previste dalla disciplina. La distinzione riflette la diversa provenienza dei soggetti e si coordina con il regime europeo, in particolare con il Titolo VIII del Regolamento 600/2014, espressamente fatto salvo.

L'elenco allegato per le imprese UE

Le imprese di investimento UE, ossia quelle provenienti da altri Stati membri dell'Unione, non sono iscritte nell'albo, ma in un apposito elenco ad esso allegato. La distinzione tra albo ed elenco riflette il principio del mutuo riconoscimento e il sistema del passaporto europeo: le imprese UE operano in Italia sulla base dell'autorizzazione ottenuta nello Stato d'origine, e la loro presenza è registrata in un elenco distinto, coerente con la logica dell'integrazione del mercato unico dei servizi finanziari.

Il raccordo con la Banca d'Italia

Il comma 2 prevede che la Consob comunichi alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo. Questa previsione si inserisce nel sistema di vigilanza condivisa che caratterizza il TUF, fondato sul riparto di competenze tra le due autorità. La comunicazione assicura che entrambe abbiano contezza dei soggetti operanti, ciascuna per i profili di propria competenza - la Consob per la trasparenza e la correttezza, la Banca d'Italia per la sana e prudente gestione - e costituisce un meccanismo di coordinamento informativo essenziale al buon funzionamento del sistema.

L'obbligo di indicazione degli estremi

Il comma 3 impone ai soggetti iscritti di indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco. È una regola di trasparenza verso i terzi: chiunque entri in rapporto con l'intermediario deve poter agevolmente verificare la sua legittimazione a operare. Questo obbligo rafforza la funzione di garanzia dell'albo, proiettandola sui singoli rapporti: non basta che l'iscrizione esista, occorre che essa sia resa conoscibile in concreto attraverso i documenti dell'intermediario.

Collocazione sistematica e rilievo

L'art. 20 si colloca nella disciplina dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e rappresenta una delle norme cardine del sistema di accesso al mercato. Insieme alle disposizioni sull'autorizzazione e sulla vigilanza, esso compone l'impianto che presidia l'ingresso degli intermediari nel settore, coniugando le esigenze di apertura e concorrenza con quelle di tutela degli investitori. La sua funzione, apparentemente formale, è in realtà sostanziale: senza un sistema affidabile di iscrizione e pubblicità, verrebbe meno la stessa possibilità di distinguere gli operatori legittimi da quelli abusivi.

Albo, autorizzazione e accesso al mercato

L'iscrizione all'albo non va confusa con l'autorizzazione a prestare i servizi di investimento: sono due momenti distinti ma collegati. L'autorizzazione è il provvedimento che abilita il soggetto a operare, all'esito della verifica dei requisiti; l'iscrizione all'albo è la registrazione pubblica che dà conto di tale abilitazione, rendendola conoscibile ai terzi. Insieme, autorizzazione e iscrizione compongono il meccanismo di accesso al mercato: il primo presidia la qualità degli operatori, la seconda la trasparenza nei confronti del pubblico. L'art. 20 disciplina specificamente questo secondo profilo, dandogli forma e contenuto.

Albo ed elenco: il riflesso del mercato unico

La distinzione tra l'albo, in cui sono iscritte le SIM e le imprese di paesi terzi, e l'elenco allegato, dedicato alle imprese di investimento UE, riflette l'architettura del mercato unico dei servizi finanziari. Le imprese provenienti da altri Stati membri operano in regime di mutuo riconoscimento, sulla base dell'autorizzazione ottenuta nello Stato d'origine: la loro presenza in Italia è registrata in un elenco distinto, coerente con la logica del passaporto europeo. La diversa collocazione testimonia il diverso titolo in base al quale i soggetti operano, pur nell'unitaria esigenza di trasparenza che governa il sistema.

Trasparenza verso gli investitori e tutela del mercato

In ultima analisi, l'art. 20 è una norma al servizio della tutela degli investitori e dell'integrità del mercato. La possibilità di verificare l'iscrizione di un intermediario, unita all'obbligo di indicarne gli estremi negli atti e nella corrispondenza, consente al pubblico di distinguere gli operatori legittimi da quelli abusivi. In un settore in cui l'abusivismo rappresenta un rischio concreto per il risparmio, la pubblicità dell'iscrizione costituisce un presidio essenziale. La funzione, solo apparentemente formale, dell'albo si rivela così profondamente sostanziale: senza di esso, verrebbe meno uno strumento fondamentale di fiducia e di controllo del mercato.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Chi tiene l'albo previsto dall'art. 20 TUF?

La Consob, che iscrive nell'albo le SIM e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del Regolamento (UE) 600/2014.

Dove sono iscritte le imprese di investimento UE?

In un apposito elenco allegato all'albo, distinto dall'iscrizione riservata alle SIM e alle imprese di paesi terzi.

Che ruolo ha la Banca d'Italia?

La Consob le comunica le iscrizioni all'albo, in coerenza con il riparto di vigilanza tra le due autorità previsto dal TUF.

Cosa devono indicare i soggetti iscritti?

Devono indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco, garantendo trasparenza verso i terzi.

A cosa serve l'iscrizione all'albo?

A rendere conoscibile e verificabile la legittimazione dell'intermediario a operare nei servizi di investimento, a tutela del mercato e degli investitori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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