Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 116 T.U.B.: Pubblicità

    Art. 116 T.U.B.: Pubblicità

    Art. 116 T.U.B. – Pubblicità

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi.

    2. Per i contratti di credito ai consumatori si applicano le specifiche disposizioni contenute nel titolo VI, capo II.

    3. Il CICR stabilisce le modalità di pubblicità delle condizioni praticate, con specifico riguardo ai canali attraverso i quali le informazioni devono essere rese disponibili.

  • Art. 117 T.U.B.: Forma dei contratti

    Art. 117 T.U.B.: Forma dei contratti

    Art. 117 T.U.B. – Forma dei contratti

    In vigore dal 01/01/1994

    1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

    2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

    3. Nel caso in cui il contratto prevede una facoltà di recesso, il cliente può sempre recedere senza penalità e senza spese nei casi previsti dalla legge.

    4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

    5. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

  • Art. 118 T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    Art. 118 T.U.B.: Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    Art. 118 T.U.B. – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dalla Legge 40/2007.

    1. Nei contratti di durata può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

    2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

    3. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione. In tale caso, in sede di scioglimento del contratto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

  • Art. 119 T.U.B.: Comunicazioni periodiche alla clientela

    Art. 119 T.U.B.: Comunicazioni periodiche alla clientela

    Art. 119 T.U.B. – Comunicazioni periodiche alla clientela

    In vigore dal 01/01/1994

    1. Nei contratti di durata, i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione scritta chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

    2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente almeno una volta all’anno; per i rapporti di credito si invia almeno una volta all’anno un prospetto riepilogativo delle condizioni applicali.

    3. Le clausole di approvazione tacita degli estratti conto e delle altre comunicazioni periodiche sono nulle.

    4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

  • Art. 120 T.U.B.: Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

    Art. 120 T.U.B.: Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

    Art. 120 T.U.B. – Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi

    In vigore dal 01/10/2016. Modificato dalla Legge 49/2016.

    1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa banca presso cui viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

    2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

    a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

    b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

  • Art. 121 T.U.B.: Definizioni

    Art. 121 T.U.B.: Definizioni

    Art. 121 T.U.B. – Definizioni

    In vigore dal 01/06/2011. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. Ai fini del presente capo si intendono per:

    a) «consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

    b) «finanziatore»: un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

    c) «intermediario del credito»: un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività professionale e dietro un compenso in denaro o altro vantaggio economico, presenta o propone contratti di credito, assiste i consumatori o compie altri atti preparatori in vista della conclusione di tali contratti ovvero conclude i contratti di credito per conto del finanziatore;

    d) «contratto di credito»: il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

  • Art. 125 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 125 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 125 T.U.B. – Obblighi precontrattuali

    In vigore dal 01/06/2011

    1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta, il finanziatore e, se del caso, l’intermediario del credito forniscono al consumatore, sulla base delle condizioni di credito offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, le informazioni necessarie per consentire al consumatore di confrontare le diverse offerte e di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

    2. Le informazioni sono fornite mediante il modulo denominato «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» che include i seguenti elementi: tipo di credito, identità del finanziatore, importo totale del credito, tasso annuo effettivo globale, durata del contratto, importo delle rate e numero.

  • Art. 126 T.U.B.: Forma e contenuto del contratto

    Art. 126 T.U.B.: Forma e contenuto del contratto

    Art. 126 T.U.B. – Forma e contenuto del contratto

    In vigore dal 01/06/2011

    1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

    2. Il contratto di credito indica in modo chiaro e conciso:

    a) il tipo di credito;

    b) le parti del contratto;

    c) la durata del contratto;

    d) l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

    e) il tasso debitore, le condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, l’indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore;

    f) il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l’importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto;

    g) l’importo, il numero e la periodicità dei pagamenti.

  • Art. 127 T.U.B.: Norme generali

    Art. 127 T.U.B.: Norme generali

    Art. 127 T.U.B. – Norme generali

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.

    1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

    2. Le autorità creditizie, nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dal presente decreto, assicurano adeguata tutela ai clienti.

    3. I clienti possono ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario per la soluzione delle controversie con le banche e gli intermediari finanziari secondo le procedure stabilite dal CICR.

  • Art. 128 T.U.B.: Arbitro Bancario Finanziario

    Art. 128 T.U.B.: Arbitro Bancario Finanziario

    Art. 128 T.U.B. – Arbitro Bancario Finanziario

    Introdotto dal D.Lgs. 141/2010.

    1. È istituito l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con il compito di risolvere le controversie tra i clienti e le banche e gli intermediari finanziari.

    2. La Banca d’Italia determina i criteri di composizione e di funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario in modo da assicurare l’imparzialità dell’organo e la rappresentatività dei soggetti interessati.

    3. I componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario sono scelti tra persone dotate di specifica competenza e onorabilità.

    4. I soggetti che non adempiono alle decisioni dell’ABF sono inseriti in un elenco pubblicato nel sito della Banca d’Italia.

  • Art. 130 T.U.B.: Recesso del consumatore

    Art. 130 T.U.B.: Recesso del consumatore

    Art. 130 T.U.B. – Recesso del consumatore

    In vigore dal 01/06/2011

    1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o dal giorno in cui riceve le informazioni contrattuali di cui all’articolo 126, se tale data è posteriore.

    2. Il consumatore che esercita il diritto di recesso rimborsa al finanziatore il capitale e gli interessi maturati su di esso nel periodo tra la data di utilizzo del credito e la data di rimborso del capitale.

    3. Il diritto di recesso non si applica ai contratti di credito finalizzati all’acquisto di specifici beni o servizi in relazione ai quali il fornitore rinuncia al diritto di recesso.

  • Art. 144 T.U.B.: Sanzioni amministrative

    Art. 144 T.U.B.: Sanzioni amministrative

    Art. 144 T.U.B. – Sanzioni amministrative

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5.000.000 di euro nei seguenti casi:

    a) inosservanza delle disposizioni generali della Banca d’Italia emanate ai sensi degli articoli 53 e 67;

    b) mancata o non corretta trasmissione delle segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia;

    c) violazione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

    2. Nei confronti delle banche si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato quando ciò risulti più grave rispetto alla sanzione di cui al comma 1.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.