Autore: Andrea Marton

  • Art. 204 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 204 SIC – Sorveglianza sanitaria

    Art. 204 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

    2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

  • Art. 234 SIC – Definizioni

    Art. 234 SIC – Definizioni

    Art. 234 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno: 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato; b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 . (( b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 ; b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII; b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna “Osservazioni” dell’allegato XLIII; )) c) valore limite: se non altrimenti specificato, ((il limite della concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione)) , rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell’allegato XLIII. (( c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto; c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro. ))

  • Art. 73 TUF – (Vigilanza)

    Art. 73 TUF – (Vigilanza)

    Art. 73 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. La Consob vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014 , sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 , nonché sull’accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull’obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto dall’articolo 37 del medesimo regolamento, nonché sul rispetto delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. A tali fini si avvale dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.)) ((73))

  • Art. 188 SIC – Definizioni

    Art. 188 SIC – Definizioni

    Art. 188 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente capo si intende per: a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 \muPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

  • Art. 114 TUF – Comunicazioni al pubblico

    Art. 114 TUF – Comunicazioni al pubblico

    Art. 114 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Comunicazioni al pubblico

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell’ articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 , secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo

    10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 2, lettera d). (73)

    2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinchè le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014 . Le società controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

    3. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, trasmettono su successiva richiesta della Consob la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’ articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 .

    5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall’articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente.

    6. Qualora gli emittenti, i soggetti che li controllano e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine oppongano, con reclamo motivato, che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine, il reclamo si intende accolto.

    7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) .

    8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 .

    9. Al fine di garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob può richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.

    10. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, con le modalità da essa stabilite, la sussistenza delle condizioni indicate dall’ articolo 20, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 596/2014 , con riguardo alle norme di autoregolamentazione dei soggetti che esercitano l’attività giornalistica, e comunica il relativo esito, nonché le medesime norme di autoregolamentazione, al Ministero dell’economia e delle finanze. 11.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107 .

    12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani ed esteri che: a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione di strumenti finanziari di propria emissione alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano; b) hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano; c) hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

  • Art. 66 quater TUF – Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari…

    Art. 66 quater TUF – Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari…

    Art. 66 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca d’Italia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Consob, ai fini ((dell’esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto)) . ((

    1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici. ))

    2. Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell’articolo 66-ter, commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch’essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 , tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell’investitore o all’ordinato funzionamento del mercato.

    3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all’ordinato funzionamento del mercato, la Consob prescrive alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorità competenti di altri Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l’esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un’offerta d’acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l’emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 .

    4. Qualora la sospensione o l’esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, la decisione della Consob è adottata sentita la Banca d’Italia. Qualora la sospensione o l’esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento ad una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, la decisione è adottata dalla Banca d’Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca d’Italia delle decisioni assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

    5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 )) . (73)

  • Art. 148 SIC – Lavori speciali

    Art. 148 SIC – Lavori speciali

    Art. 148 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori speciali

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. ))

    2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

  • Art. 100 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 100 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 100 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

  • Art. 112 TUF – Articolo abrogato

    Art. 112 TUF – Articolo abrogato

    Art. 112 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

  • Art. 32 quater TUF – (Riserva di attività)

    Art. 32 quater TUF – (Riserva di attività)

    Art. 32 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riserva di attività)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, ((alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna, nonché)) alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo. ((133))

    1-bis. ((I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.)) ((133))

    2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico; b) alle Banche centrali nazionali; c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari; e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; f) alle società di cartolarizzazione dei crediti; g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .

    3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

  • Art. 50 quater TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 quater TUF – Articolo abrogato

    Art. 50 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

  • Art. 124 septies TUF – (Trasparenza dei gestori di attivi)

    Art. 124 septies TUF – (Trasparenza dei gestori di attivi)

    Art. 124 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasparenza dei gestori di attivi)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all’ articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE , con cui hanno concluso gli accordi di cui all’articolo 124-sexies, in che modo la loro strategia d’investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.

    2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende: a) le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e, ove applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito nonché il modo in cui quest’ultima viene implementata al fine di perseguire le loro attività di impegno, in particolare in occasione delle assemblee generali delle società partecipate; b) informazioni in merito all’eventuale adozione, e alle relative modalità, di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari; c) informazioni in merito all’eventuale insorgenza di conflitti di interessi in connessione con le attività di impegno e le misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.

    3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano già a disposizione del pubblico.

    4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.)) ((89))