Art. 116 T.U.B. – Pubblicità
In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 141/2010.
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi.
2. Per i contratti di credito ai consumatori si applicano le specifiche disposizioni contenute nel titolo VI, capo II.
3. Il CICR stabilisce le modalità di pubblicità delle condizioni praticate, con specifico riguardo ai canali attraverso i quali le informazioni devono essere rese disponibili.
