Autore: Andrea Marton

  • Art. 92 TUF – Parità di trattamento

    Art. 92 TUF – Parità di trattamento

    Art. 92 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Parità di trattamento

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

    2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l’esercizio dei loro diritti.

    3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell’utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni. ))

  • Art. 4 quater TUF – Articolo 4-quater

    Art. 4 quater TUF – Articolo 4-quater

    Art. 4 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-quater

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 ) ))

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

    2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e la ((COVIP)) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dal regolamento (UE) 2015/2365 )) a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

    3. ((La Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365 , che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9 , 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365 .)) A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall’articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 . 5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

  • Art. 164 SIC – Informazione e formazione

    Art. 164 SIC – Informazione e formazione

    Art. 164 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

  • Art. 7 duodecies TUF – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    Art. 7 duodecies TUF – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    Art. 7 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 , le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.

    1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto.))

  • Art. 316 Codice Civile: Responsabilità genitoriale

    Art. 316 Codice Civile: Responsabilità genitoriale

    Art. 316 c.c. – Responsabilità genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Responsabilità genitoriale.

    Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

    In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

    Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.

    Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

    Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

  • Art. 159 SIC – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

    Art. 159 SIC – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

    Art. 159 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.

    2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e

    3. 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

  • Art. 262 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    Art. 262 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    Art. 262 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, ((e 249, commi 1, 1-bis e 3)) ; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma

    6. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro ((per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,)) e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

  • Art. 132 SIC – Relazione tecnica

    Art. 132 SIC – Relazione tecnica

    Art. 132 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Relazione tecnica

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

  • Art. 98 quater TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 98 quater TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 98 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni di attuazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell’Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare: ((a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all’offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonché le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e l’eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto;)) a-bis) il contenuto della documentazione d’offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione; a-ter) il regime linguistico del ((KIID)) e del prospetto; b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 42-bis; c) le modalità di svolgimento dell’offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

    2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l’inserimento nella documentazione d’offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.

  • Art. 25 ter TUF – Prodotti di investimento assicurativo

    Art. 25 ter TUF – Prodotti di investimento assicurativo

    Art. 25 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Prodotti di investimento assicurativo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e dalla normativa europea direttamente applicabile. (78)

    2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all’articolo 6, comma 2, sentito l’IVASS, nonché i poteri di cui all’articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all’articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all’articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e

    3-bis. (78)

    2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all’articolo 6, comma 2, è esercitato dalla CONSOB, sentita l’IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d’investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché il rispetto della normativa europea direttamente applicabile. (78)

    2-ter. La Consob e l’IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati. (78) ((

    2-quater. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all’articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall’ articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

    2-quinquies. L’IVASS, l’Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all’ articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. ))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (73)

  • Art. 225 SIC – Misure specifiche di protezione e di prevenzione

    Art. 225 SIC – Misure specifiche di protezione e di prevenzione

    Art. 225 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche di protezione e di prevenzione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinchè il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e

    230. 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.

    3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

    4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo

    223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

    5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

    6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

    7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

    8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza. ((Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.))

  • Art. 57 bis TUF – (Liquidazione ordinaria)

    Art. 57 bis TUF – (Liquidazione ordinaria)

    Art. 57 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Liquidazione ordinaria)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l’articolo 97 del T.U. bancario.))

    2. ((Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti dal presente decreto.))

    3. ((La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.))