Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 123 Codice del Processo Amministrativo – Sanzioni alternative

    Art. 123 Codice del Processo Amministrativo – Sanzioni alternative

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nei casi di cui all’articolo 121, comma 5, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:

    a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria” – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;

    b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.

    2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l’articolo 73, comma 3. In ogni caso l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.

    3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.

  • Art. 52 TUE – Tipo di strutture e norme tecniche

    Art. 52 TUE – Tipo di strutture e norme tecniche

    Art. 52 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Tipo di strutture e norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l’interno. Dette norme definiscono: a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell’opera, nonchè i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d) la protezione delle costruzioni dagli incendi. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 53-56 58 2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio. (1) 3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 45, comma 2, lett. a), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, pubblicata in G.U. 27.12.2011 n. 300, S.O. n. 276. Testo precedente: “Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l’idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.“.

  • Articolo 167 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 167 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 167 CCII – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.

  • Art. 69 duodecies T.U.B.: Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B.: Accordo di gruppo

    Art. 69 duodecies T.U.B. – Accordo di gruppo.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. La capogruppo di un gruppo bancario, le società italiane ed estere appartenenti al gruppo bancario e le altre società incluse nella vigilanza consolidata indicate nell’articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell’intervento precoce ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le condizioni indicate nel presente capo. Il medesimo accordo può essere concluso anche dalle società indicate all’articolo 69.2 con le società da essa controllate e le altre società soggette a vigilanza su base consolidata in un altro Stato dell’Unione europea.

    2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del libro V del codice civile, il presente capo non si applica:

    a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della liquidità eseguite tra società del gruppo bancario se per nessuna di esse sussistono i presupposti dell’intervento precoce;

    b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso l’apporto di capitale, a un’altra società del gruppo al di fuori dei casi previsti dall’accordo, quando la società cui il sostegno è concesso si trovi in difficoltà e il sostegno sia in linea con le politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilità del gruppo.

    3. Le società che aderiscono all’accordo di sostegno finanziario di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformità dei termini dell’accordo. Possono essere previsti anche obblighi di sostegno reciproco.

    4. Il sostegno finanziario può essere concesso in forma di finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a disposizione di beni o attività da utilizzare come garanzia reale o finanziaria, nonché con qualsiasi combinazione di queste forme, mediante un’unica o più operazioni, anche tra il beneficiario del sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti all’accordo.

    5. L’accordo è conforme ai seguenti principi:

    a) l’accordo è sottoscritto da ciascuna parte nell’esercizio della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali direttive impartite dalla capogruppo;

    b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della decisione di fornire il sostegno;

    c) l’accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtù dell’accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalità dell’accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di mercato, in particolare se esso è influenzato da fattori anomali ed esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in forza dell’appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni non pubbliche rilevanti.

    6. L’accordo di sostegno finanziario di gruppo non può essere concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti dell’accordo sussistono, a giudizio dell’autorita’ competente, i presupposti dell’intervento precoce.

    7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall’accordo può essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile.”

  • Art. 51 TUE – Finanziamenti pubblici e sanatoria

    Art. 51 TUE – Finanziamenti pubblici e sanatoria

    Art. 51 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Finanziamenti pubblici e sanatoria

    In vigore dal 30/06/2003

    dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50) 1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. PARTE II – NORMATIVA TECNICA PER L’EDILIZIA CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

  • Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Art. 4 D.P.R. n. 637/1972 (abrogato)

    Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Art. 4 D.P.R. n. 637/1972 (abrogato)

    Art. 4 D.Lgs. 346/1990 – Art. 4 D.P.R. n. 637/1972

    D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 21 novembre 2000, n. 342. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Aliquote 1.

    L’imposta è commisurata per scaglioni di valore imponibile con le aliquote crescenti stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico, salvo quanto stabilito nell’art. 59

  • Art. 3 D.Lgs. 346/1990 – Trasferimenti non soggetti all’imposta

    Art. 3 D.Lgs. 346/1990 – Trasferimenti non soggetti all’imposta

    Art. 3 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Trasferimenti non soggetti all’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, [nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)] (1) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all’imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma. 3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall’accettazione dell’eredità o della donazione o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo nonchè, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati. (2) 4 bis. Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici. (3) 4 ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti. (4) Note: (1) La presente disposizione risulterà abrogata a seguito della modifica dell’art. 19, DLgs. 4.12.1997 n. 460, ai sensi dell’art. 102, comma 2, DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore). (2) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. a), L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. Testo precedente: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all’estero.“. (3) Comma così inserito dall’art. 5, comma 4, L. 3.6.1999 n. 157, pubblicata in G.U. 4.6.1999 n. 129. (4) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 1, comma 31, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285; – l’art. 1, comma 78, lett. a), L. 27.12.2006 n. 296, pubblicata in G.U. 27.12.2006 n. 299, S.O. n. 244. Si veda l’art. 1, comma 272, L. 30.12.2020 n. 178, pubblicata in G.U. 30.12.2020 n. 322, S.O. n. 46.

  • Art. 50 TUE – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

    Art. 50 TUE – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

    Art. 50 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46) 1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all’atto da registrare, all’amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell’atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio dell’amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell’ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. (1) 2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall’imposta comunale sugli immobili , qua- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 51-52 57 lora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L’esenzione si applica a condizione che l’interessato ne faccia richiesta all’ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all’ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. (1) 3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonchè degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. (1) 4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49. 5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell’interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma. 6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell’imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate. (1) Note: (1) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 116-bis D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro)

    Art. 116-bis D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'intermediario di cui all'articolo 116, comma 1, che intende effettuare per la prima volta attività in regime di libera prestazione di servizi in altro Stato membro, trasmette all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro; d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare.

    2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi ne fornisce comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'intermediario può iniziare ad esercitare l'attività nello Stato membro ospitante dal momento in cui l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi lo informa dell'avvenuta ricezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante delle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi dà notizia di tale operatività nel registro.

    3. L'intermediario è tenuto a rispettare le disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e tramite il sito internet dell'AEAP, mediante appositi collegamenti ipertestuali, oggetto della comunicazione di cui al comma 2.

    4. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno trenta giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di trenta giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni delle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante

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  • Art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta

    Art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta

    Art. 2 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Territorialità dell’imposta

    In vigore dal 01/01/1991

    1. L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. 2. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 2 bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. (1) 3. Agli effetti del comma 2 e del comma 2-bis, (2) si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 4. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. Note: (1) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “e del comma 2-bis,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 49 TUE – Disposizioni fiscali

    Art. 49 TUE – Disposizioni fiscali

    Art. 49 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Disposizioni fiscali

    In vigore dal 30/06/2003

    1150, art. 41-ter) 1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. 2. È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24 (1), ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente. (2) 3. Il diritto dell’amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune. 4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa. Note: (1) Le parole “dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24” sono state sostituite alle precedenti “dalla richiesta del certificato di agibilità“ dall’art. 3, comma 1, lett. w), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (2) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 205 D.P.R. 115/2002 – Recupero intero, forfettizzato e per quota

    Art. 205 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario.

    2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 )).

    2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall' articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

    2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno.

    ((

    2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

    2-quinquies. Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

    2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all' articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo))

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