Art. 100 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato
In vigore dal 01/07/1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

In vigore dal 01/07/1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

In vigore dal 01/07/1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47

In vigore dal 01/07/1998
1. L’esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle Sgr, ((alle Sicav in gestione interna, alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna, nonché)) alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo. ((133))
1-bis. ((I GEFIA sotto soglia registrati esercitano in via professionale il servizio di gestione collettiva del risparmio esclusivamente nei limiti e alle condizioni previste dal capo I-ter del presente titolo.)) ((133))
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico; b) alle Banche centrali nazionali; c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici; d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all’aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l’esercizio del controllo, dell’influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che: 1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione europea; oppure 2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari; e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all’impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori; f) alle società di cartolarizzazione dei crediti; g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .
3. La Banca d’Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea.

In vigore dal 01/07/1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

In vigore dal 01/07/1998
((
1. I gestori di attivi comunicano, con frequenza annuale, agli investitori istituzionali indicati all’ articolo 2, lettera e), della direttiva 2007/36/CE , con cui hanno concluso gli accordi di cui all’articolo 124-sexies, in che modo la loro strategia d’investimento e la relativa attuazione rispettano tali accordi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali o dei fondi.
2. La comunicazione prevista al comma 1 comprende: a) le relazioni sui principali rischi a medio e lungo termine associati agli investimenti, sulla composizione del portafoglio, sulla sua rotazione e sui relativi costi, sul ricorso ai consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno e, ove applicabile, sulla loro politica di concessione di titoli in prestito nonché il modo in cui quest’ultima viene implementata al fine di perseguire le loro attività di impegno, in particolare in occasione delle assemblee generali delle società partecipate; b) informazioni in merito all’eventuale adozione, e alle relative modalità, di decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio e lungo termine delle società partecipate, compresi i risultati non finanziari; c) informazioni in merito all’eventuale insorgenza di conflitti di interessi in connessione con le attività di impegno e le misure adottate dai gestori di attivi per gestirli.
3. I gestori di attivi non provvedono alla comunicazione di cui al presente articolo, qualora le informazioni richieste siano già a disposizione del pubblico.
4. Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate con la relazione annuale del fondo o, nel caso del servizio di investimento di gestione del portafoglio, con il rendiconto periodico.)) ((89))

In vigore dal 01/07/1998
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 )) .

In vigore dal 15/05/2008
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.
4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro; f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

In vigore dal 15/05/2008
((
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.
2. L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; b) tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative; c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE; d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro; e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale; f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , e successive modificazioni, concernente “Attuazione della direttiva 93/42/CEE , concernente i dispositivi medici.”))

In vigore dal 01/07/1998
1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 28, comma
1. Resta ferma l’applicazione degli articoli 13 ((e 14-bis)) del T.U. bancario. ((133))
2. L’autorizzazione è negata se non risulta garantita la capacità della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell’Unione europea direttamente applicabili.
3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica. ((133))
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e
6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 . Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133))
6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dall’articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob. ((133))
6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.
7. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le banche di paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. (73)

In vigore dal 01/07/1998
Revoca dell’acquisto o della sottoscrizione ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 17

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

In vigore dal 01/07/1998
1. ((Il depositario centrale di titoli)) comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell’aggiornamento del libro dei soci.