Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 48 TUE – Aziende erogatrici di servizi pubblici

    Art. 48 TUE – Aziende erogatrici di servizi pubblici

    Art. 48 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Aziende erogatrici di servizi pubblici

    In vigore dal 30/06/2003

    28 febbraio 1985, n. 47, art. 45) 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonchè ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell’ipotesi dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l’opera già usufruisce di un pubblico servizio. (1) 3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l’opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 3 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività (2) ai sensi dell’articolo 23, comma 01 (3), eseguiti in assenza della stessa. (4) 3 ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 49-50 56 altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da curo 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonchè la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti. (5) Note: (1) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (2) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (3) Le parole “articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. v), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. t), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (5) Comma inserito dall’art. 32, comma 49-quater, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. CAPO III – DISPOSIZIONI FISCALI

  • Art. 47 TUE – Sanzioni a carico dei notai

    Art. 47 TUE – Sanzioni a carico dei notai

    Art. 47 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni a carico dei notai

    In vigore dal 30/06/2003

    1985, n. 47, art. 21) 1. Il ricevimento e l’autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell’articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. 2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall’articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni. (1) Note: (1) Comma modificato dall’art. 1, comma 2, DPR 9.11.2005 n. 304, pubblicato in G.U. 10.3.2006 n. 58.

  • CCNL Chimici Industria: apprendistato professionalizzante

    CCNL Chimica e Industria Farmaceutica

    In sintesi

    Nel CCNL Chimico-farmaceutico l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) dura da 6 mesi a 3 anni, per giovani tra 18 e 29 anni. Nel primo periodo l’apprendista è inquadrato una categoria sotto quella di destinazione, nel secondo nella categoria di destinazione, con il minimo contrattuale senza IPO; la categoria F non può essere di destinazione. La formazione va da 80 a 120 ore annue medie. Al termine, se nessuno recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federchimica · Farmindustria · Filctem-CGIL · Femca-CISL · UILTec-UIL
    Ultimo rinnovo
    15 aprile 2025 (ipotesi accordo), in vigore dal 1° luglio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    Addetti dell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante CCNL Chimico-farmaceutico
    Voce Regola
    Durata Minimo 6 mesi, massimo 3 anni
    Primo periodo Una categoria sotto quella di destinazione, minimo contrattuale senza IPO
    Secondo periodo Categoria di destinazione, minimo contrattuale senza IPO
    Categorie di destinazione Da E ad A (la F non può essere di destinazione)
    Formazione Da 80 a 120 ore annue medie, comprese fino a concorrenza quelle dell’offerta formativa pubblica
    Periodo di prova Come per gli altri lavoratori, ma non oltre il 40% della durata del contratto
    Malattia o infortunio oltre 30 giorni Il contratto può essere prolungato

    Età: tra 18 e 29 anni (da 17 con una qualifica professionale); senza limiti di età per chi riceve un’indennità di disoccupazione o di mobilità (artt. 44 e 47 D.Lgs. 81/2015). Le regole sono quelle della scheda del CCNL 2018-2022; il rinnovo del 2025 non risulta averle modificate.

    Tipologia: apprendistato professionalizzante

    Il CCNL Chimica Industria disciplina l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015), il tipo più diffuso. Riservato a giovani 18-29 anni; senza limiti di età per i beneficiari di indennità di disoccupazione o di mobilità (art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015).

    Finalità: acquisizione di una qualificazione contrattuale nelle categorie da E ad A (la F non può essere categoria di destinazione). L’apprendistato si articola in:

    • Contratto formativo: assunzione a tempo indeterminato con periodo formativo
    • Piano formativo individuale: definito al momento dell’assunzione, da 80 a 120 ore annue medie di formazione
    • Formazione: in azienda + esterna (centri di formazione, enti accreditati)

    Durata in base alla categoria

    Nel CCNL Chimico-farmaceutico l’apprendistato professionalizzante dura da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni, entro il tetto di legge (art. 44, comma 2, D.Lgs. 81/2015). In caso di malattia, infortunio o altra sospensione involontaria superiore a 30 giorni, il periodo può essere prolungato.

    Al termine del periodo formativo l’apprendista è confermato in via definitiva nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto.

    Retribuzione scalare

    Il CCNL non usa percentuali sul minimo: l’apprendista è sottoinquadrato.

    • Primo periodo: una categoria sotto quella di destinazione, con il minimo contrattuale di quella categoria senza IPO
    • Secondo periodo: categoria di destinazione, con il minimo contrattuale senza IPO

    Esempio: un apprendista destinato alla categoria D riceve nel primo periodo il minimo della categoria E e nel secondo il minimo della D, in entrambi i casi senza l’IPO. I minimi sono nella scheda tabelle retributive del CCNL.

    Vantaggi per il datore e tutele

    Il datore di lavoro ha vantaggi specifici:

    • Sottoinquadramento per il primo periodo e retribuzione senza IPO
    • Periodo di prova: come per gli altri lavoratori, ma non oltre il 40% della durata del contratto

    L’apprendista ha le stesse tutele dei colleghi (ferie, malattia, infortunio, maternità, sicurezza). Al termine del periodo formativo le parti possono recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dalla fine del periodo; se nessuno recede il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista D primo anno
    Tizio è assunto come apprendista con destinazione alla categoria D, per 3 anni. Nel primo periodo è inquadrato in E con il minimo della E senza IPO, poi passa in D con il minimo della D senza IPO. Fa da 80 a 120 ore annue medie di formazione. Se nessuno recede, a fine periodo resta in D a tempo indeterminato.
    Caia – Apprendista C nel terzo anno
    Caia è apprendista con destinazione C, nel terzo e ultimo anno (la durata massima è 3 anni). È nel secondo periodo: categoria C con il minimo contrattuale senza IPO. Anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato (non dalla conferma).
    Sempronio – Recesso del datore prima della scadenza
    Sempronio è apprendista B, viene a sapere che il datore non lo confermerà a fine periodo. Il datore recede con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dalla fine del periodo formativo (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015). Sempronio cessa al termine del preavviso. Riceve TFR, ferie e 13ª maturate. NASpI se involontaria disoccupazione.

    Domande frequenti

    A chi è destinato l’apprendistato chimico?
    A giovani tra 18 e 29 anni (da 17 con una qualifica professionale). Senza limiti di età si possono assumere in apprendistato professionalizzante i beneficiari di indennità di disoccupazione o di mobilità (artt. 44 e 47 D.Lgs. 81/2015).
    Quanto dura l’apprendistato?
    Da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni; la durata è fissata nel contratto e nel piano formativo individuale e può essere prolungata per assenze involontarie superiori a 30 giorni.
    Quanto guadagna un apprendista?
    Nel primo periodo il minimo contrattuale della categoria immediatamente inferiore a quella di destinazione, nel secondo il minimo della categoria di destinazione, in entrambi i casi senza IPO. Gli importi sono nella scheda tabelle retributive del CCNL.
    Posso essere licenziato durante l'apprendistato?
    Durante il periodo formativo solo per giusta causa o giustificato motivo, con le tutele contro il licenziamento illegittimo (art. 42, comma 3, D.Lgs. 81/2015). Al termine le parti possono recedere con il preavviso dell’art. 2118 c.c., che decorre dalla fine del periodo.
    La formazione è obbligatoria?
    Sì: il CCNL prevede da 80 a 120 ore annue medie di formazione. Se la formazione manca per colpa esclusiva del datore, la legge lo obbliga a versare la differenza di contributi rispetto al livello finale, maggiorata del 100% (art. 47, comma 1, D.Lgs. 81/2015).
    Cosa succede al termine dell'apprendistato?
    Conferma automatica nella categoria di destinazione, senza necessità di nuovo contratto. Il rapporto prosegue come rapporto a tempo indeterminato ordinario. L’anzianità decorre dal 1° giorno di apprendistato.

    Fonti: scheda CCNL Chimici farmaceutici (Unicolavoro, testo 2018-2022) · accordo di rinnovo 15/4/2025 · D.Lgs. 81/2015, art. 42 · art. 44 · art. 47. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festività, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e Premio di Risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Chimica e Industria Farmaceutica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46 TUE – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzion…

    Art. 46 TUE – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzion…

    Art. 46 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17

    In vigore dal 30/06/2003

    marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8) 1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. 2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l’irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell’integrale pagamento della sanzione medesima. 3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti. 4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 47-48 55 5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività (1) ai sensi dell’all’articolo 23, comma 01 (2), qualora nell’atto non siano indicati gli estremi della stessa. (3) Note: (1) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. u), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. s), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Art. 45 TUE – Norme relative all’azione penale

    Art. 45 TUE – Norme relative all’azione penale

    Art. 45 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Norme relative all’azione penale

    In vigore dal 30/06/2003

    febbraio 1985, n. 47, art. 22) 1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36. 2. […] (1) 3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, n. 26), Allegato 4, DLgs. 2.7.2010 n. 104, pubblicato in G.U. 7.7.2010 n. 156, S.O. n. 148. Testo precedente: “Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all’articolo 36, l’udienza viene fissata d’ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.“.

  • Art. 194 D.P.R. 115/2002 – Ricevuta di versamento

    Art. 194 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale: a) l'ufficio giudiziario adito; b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente; c) le generalità delle altre parti.

    2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.

    3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.

    4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.

    5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.

    6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

  • Art. 44 TUE – Sanzioni penali

    Art. 44 TUE – Sanzioni penali

    Art. 44 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Sanzioni penali

    In vigore dal 30/06/2003

    47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) (1) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l’ammenda fino a 10329 euro [ndr. 20658 euro] per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; (2) b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 [ndr. 10328 euro] a 51645 euro [ndr. 103290 euro] nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione; (2) c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 [ndr. 30986 euro] a 51645 euro [ndr. 103290 euro] nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 45-46 54 dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. (2) 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. 2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività (3) ai sensi dell’articolo 23, comma 01 (4), eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa. (5) Note: (1) Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono incrementate del 100% ai sensi dell’art. 32, comma 47, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (2) Lettera rettificata con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264. (3) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (4) Le parole “articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. t), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. r), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16.

  • Art. 167 Cod. Amb. – usi agricoli delle acque

    Art. 167 Cod. Amb. – usi agricoli delle acque

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell’uso agricolo ivi compresa l’attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102 .

    2. Nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l’amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.

    3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

    4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

    5. L’utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall’articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 145 del presente decreto. Note all’art. 167: – La legge 5 febbraio 1992, n. 102 , recante «Norme concernenti l’attività di acquicoltura», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 . – L’ art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1934 , è il seguente: «Art.

    93. – Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente. anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame.».

  • Art. 116 T.U. Stupefacenti – Requisiti di autorizzazione delle strutture private

    Art. 116 T.U. Stupefacenti – Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    private.

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto; d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

    3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma

    2. 4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

    5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

    6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per: a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114; b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

    7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

    8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

    9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee. Torna al sommario

  • Art. 43 TUE – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    Art. 43 TUE – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    Art. 43 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell’ente procedente.

  • Art. 42 TUE – Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

    Art. 42 TUE – Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

    Art. 42 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

    In vigore dal 30/06/2003

    1985, n. 47, art. 3) 1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. 2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; (1) b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; (1) c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. (1) 3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. 4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall’articolo 43. 6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2. Note: (1) Lettera sostituita dall’art. 27, comma 17, L. 28.12.2001 n. 448, pubblicata in G.U. 29.12.2001 n. 301, S.O. n. 285.

  • Art. 41 TUE – Demolizione di opere abusive

    Art. 41 TUE – Demolizione di opere abusive

    Art. 41 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Demolizione di opere abusive

    In vigore dal 30/06/2003

    1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione. Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 42-44 Testo precedente: “Art. 41 (Demolizione di opere abusive) – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il nominativo dei proprietari e dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile. 2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. 3. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.“. In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 32, comma 49- ter, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326, dichiarato incostituzionale con sentenza di Corte cost. 28.6.2004 n. 196.

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