Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 sexies TUF – Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

    Art. 79 sexies TUF – Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

    Art. 79 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall’ articolo 17 o dall’ articolo 17-bis del regolamento (UE) n. 648/2012 . La medesima autorità revoca l’autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 20 del medesimo regolamento. Si applica l’articolo 79-octiesdecies.

    2. La Banca d’Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall’articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell’adozione di un parere comune negativo sull’autorizzazione di una controparte centrale all’AESFEM, come disposto dall’articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

    3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d’Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento di cui al comma

    1. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

    4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d’Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all’AESFEM, al collegio di autorità di cui al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento di cui al comma

    1. 5. La Banca d’Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, 49-bis, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d’intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

    6. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob individuano e rendono pubblico l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.

    6-bis. ((In conformità al regolamento di cui al comma 1 e alle relative disposizioni attuative, le controparti centrali mantengono su base continuativa un’adeguata autonomia organizzativa e decisionale rispetto ai servizi di compensazione centralizzata da esse prestati.))

    7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformità a quanto previsto dall’articolo

    13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia o dalla Consob.

    8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.

    9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.

    10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

    11. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

    11-bis. La Banca d’Italia può adottare, d’intesa con la Consob, le disposizioni previste dall’articolo 4-undecies, comma

    4. (73)

    12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

    13. La Banca d’Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell’ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di emergenza, all’adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, più in generale, all’esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23 , nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Banca d’Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.

  • Art. 18 TUF – Soggetti

    Art. 18 TUF – Soggetti

    Art. 18 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Soggetti

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi. (73)

    2. Le Sgr ((autorizzate)) possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f). PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N.

    39. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere d), e) e f), qualora autorizzate nello Stato membro d’origine. (132) ((133))

    3. Gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall’articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). (73)

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la CONSOB: a) può individuare, al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee. (73)

  • Art. 62 undecies TUF – (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale…

    Art. 62 undecies TUF – (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale…

    Art. 62 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei gestori dei mercati regolamentati e delle altre sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob e, per le sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, alla Banca d’Italia, gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività dei soggetti sottoposti a revisione, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’attività, o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.))

  • Art. 288 SIC – Definizioni

    Art. 288 SIC – Definizioni

    Art. 288 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente titolo, si intende per: “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri ((in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta)) . (( 1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile. ))

  • Art. 70 TUF – (Riconoscimento dei mercati)

    Art. 70 TUF – (Riconoscimento dei mercati)

    Art. 70 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riconoscimento dei mercati)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.

    2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d’Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.

    3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

    4. La Consob può specificare, con regolamento, le modalità e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.)) ((73))

  • Art. 83 quater TUF – Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari

    Art. 83 quater TUF – Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari

    Art. 83 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.

    2. A nome e su richiesta degli intermediari, ((i depositari centrali accendono)) per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.

    3. L’intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all’articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell’intermediario stesso. In ogni altro caso l’intermediario fornisce comunicazione dell’avvenuta operazione all’intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all’esito del regolamento delle relative operazioni.

    4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

  • Art. 211 SIC – (Sorveglianza sanitaria)

    Art. 211 SIC – (Sorveglianza sanitaria)

    Art. 211 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sorveglianza sanitaria)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.

    2. Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all’articolo 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

    3. I controlli e la sorveglianza di cui al presente articolo sono effettuati, a cura e spese del datore di lavoro, in orario scelto da lavoratore.))

  • Art. 280 SIC – Registri degli esposti e degli eventi accidentali

    Art. 280 SIC – Registri degli esposti e degli eventi accidentali

    Art. 280 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registri degli esposti e degli eventi accidentali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. ((

    2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

    3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute; b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all’ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; ))

    4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

    5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

    6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. ((6))

    7. L’ISPESL trasmette annualmente al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

  • Art. 38 TUF – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

    Art. 38 TUF – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

    Art. 38 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Le Sicav in gestione esterna e le Sicaf in gestione esterna)) rispettano le seguenti condizioni: ((133)) a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’ articolo 2327 del codice civile ; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav ((in gestione esterna)) , come oggetto sociale esclusivo, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf ((in gestione esterna)) , come oggetto sociale esclusivo, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; ((133)) 2) con riferimento all’intero patrimonio raccolto, l’affidamento della prestazione delle attività di cui all’articolo 33 ((, comma 1,)) a un gestore esterno e l’indicazione della società designata; ((133)) e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire ((le tempistiche e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni, nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore)) ; ((133)) g) la stipula di un accordo tra il ((gestore estero)) , e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). ((133))

    2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile ; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. ((In deroga a quanto previsto dall’ articolo 2433-bis, comma 1, del codice civile , le Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalità previsti dal medesimo articolo.)) ((133))

    3. ((Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, purché l’atto rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto ovvero per le altre obbligazioni, la società risponde con l’intero patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell’interesse degli stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali.)) ((133))

    3-bis. ((Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del gestore esterno o nell’interesse dello stesso, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Il gestore esterno non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.)) ((133))

    4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav ((in gestione esterna)) o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore ((o sullo svolgimento diretto dell’attività di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 35-bis)) . Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie. ((133))

    5. ((Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l’attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione esterna.)) ((133))

    6. ((Al fine di verificare il rispetto del comma 5, la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e sulle Sicaf gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d’Italia e la Consob possono altresì esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall’articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall’articolo

    6-ter. La Banca d’Italia può esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all’articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.)) ((133))

    7. ((Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in gestione esterna non riservate, la Banca d’Italia approva lo statuto e le relative modificazioni. La Banca d’Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest’ultimo di gestire il patrimonio della società nell’interesse degli investitori.)) ((133))

    8. ((Il gestore esterno trasmette alla Banca d’Italia gli statuti della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile .)) ((133))

    9. ((Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.)) ((133))

  • Art. 39 sexies TUF – (Durata)

    Art. 39 sexies TUF – (Durata)

    Art. 39 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Durata)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell’Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.))

    2. ((Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all’articolo 39-novies, comma 2.))

    3. ((Il comma 2 non si applica agli ELTIF)) . ((133))

  • Art. 83 undecies TUF – Obblighi degli emittenti azioni

    Art. 83 undecies TUF – Obblighi degli emittenti azioni

    Art. 83 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi degli emittenti azioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell’articolo 83-duodecies nonché, nell’ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall’emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.

    2. Fermo restando l’ articolo 2421 del codice civile , anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

    3. Alle società cooperative non si applica il comma

    1. 4. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 . ((68))

  • Art. 87 TUF – Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati

    Art. 87 TUF – Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati

    Art. 87 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata ((al depositario centrale di titoli)) ; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.

    2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l’indicazione della data della loro costituzione.

    3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.