Autore: Andrea Marton

  • Art. 150 SIC – Rafforzamento delle strutture

    Art. 150 SIC – Rafforzamento delle strutture

    Art. 150 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rafforzamento delle strutture

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

    2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

  • Art. 4 sexies TUF – Articolo 4-sexies

    Art. 4 sexies TUF – Articolo 4-sexies

    Art. 4 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-sexies

    In vigore dal 01/07/1998

    Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 , relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

    1. La Consob e l’IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell’ articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d’indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a); b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 , per quanto riguarda la tutela degli investitori o l’integrità e l’ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati; (78) c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165 .

    2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d’indagine di cui alla Parte II.

    3. Ai fini di cui al comma 1, l’IVASS è l’autorità competente: a) ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d’investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 , e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 ; b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all’ articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ; (78) c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall’Italia, l’attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte. (78)

    4. La Consob e l’IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell’ articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d’intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l’obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l’IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell’ articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 , per agevolare l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 4-septies e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 . (78)

    5. La Consob, sentita l’IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell’esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 .

    6. L’IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma

    3. 7. La Consob e l’IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all’esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e

    3. (69) ((96))

  • Art. 190 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 190 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 190 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

    2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

    3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.

    4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

    5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma

    2. 5-bis. ((L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.))

  • Art. 124 quater TUF – (Definizioni e ambito applicativo)

    Art. 124 quater TUF – (Definizioni e ambito applicativo)

    Art. 124 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Definizioni e ambito applicativo)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella presente sezione si intendono per: a) “gestore di attivi”: le Sgr, ((le Sicav in gestione interna autorizzate, le Sicaf in gestione interna autorizzate, le società di partenariato in gestione interna autorizzate)) , e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d); b) “investitore istituzionale”: 1) un’impresa di assicurazione o di riassicurazione come definite alle lettere u) e cc ) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all’albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , ovvero tra quelli dell’articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica; c) “consulente in materia di voto”: un soggetto che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione europea nell’ottica di informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o raccomandazioni di voto connessi all’esercizio dei diritti di voto.

    2. Le disposizioni previste nella presente sezione si applicano agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea.

    3. Le disposizioni previste nella presente sezione per i consulenti in materia di voto si applicano ai soggetti: a) aventi la sede legale in Italia; b) aventi una sede, anche secondaria, in Italia, qualora non abbiano la sede legale o la sede principale in un altro Stato membro dell’Unione europea. (89)

  • Art. 25 TUF – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi mu…

    Art. 25 TUF – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi mu…

    Art. 25 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell’Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70.)) ((73))

  • Art. 92 TUF – Parità di trattamento

    Art. 92 TUF – Parità di trattamento

    Art. 92 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Parità di trattamento

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

    2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l’esercizio dei loro diritti.

    3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell’utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni. ))

  • Art. 4 quater TUF – Articolo 4-quater

    Art. 4 quater TUF – Articolo 4-quater

    Art. 4 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-quater

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 ) ))

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

    2-bis. La Banca d’Italia, la Consob, l’IVASS e la ((COVIP)) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 ((e dal regolamento (UE) 2015/2365 )) a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

    3. ((La Consob è l’autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365 , che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9 , 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365 .)) A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall’articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. 4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 . 5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176 .

  • Art. 164 SIC – Informazione e formazione

    Art. 164 SIC – Informazione e formazione

    Art. 164 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

  • Art. 7 duodecies TUF – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    Art. 7 duodecies TUF – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    Art. 7 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disciplina applicabile alle Sim di classe 1-minus

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Alle Sim di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 , le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo.

    1-bis. ((Ai gruppi di Sim nei quali vi sia almeno una Sim di classe 1-minus si applicano le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VII, capo 3, della direttiva 2013/36/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 . Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d’Italia e alla Consob dal presente decreto.))

  • Art. 316 Codice Civile: Responsabilità genitoriale

    Art. 316 Codice Civile: Responsabilità genitoriale

    Art. 316 c.c. – Responsabilità genitoriale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Responsabilità genitoriale.

    Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

    In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

    Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.

    Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

    Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

  • Art. 159 SIC – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

    Art. 159 SIC – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

    Art. 159 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.

    2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154; c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e

    3. 3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

  • Art. 262 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    Art. 262 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    Art. 262 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, ((e 249, commi 1, 1-bis e 3)) ; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma

    6. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro ((per la violazione degli articoli 250, commi 2, 2-bis e 3,)) e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.