Autore: Andrea Marton

  • Art. 24 TUF – Gestione di portafogli

    Art. 24 TUF – Gestione di portafogli

    Art. 24 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione di portafogli

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell’ articolo 1727 del codice civile ; (73) c) la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e ((per più assemblee, in deroga all’ articolo 2372, secondo comma, del codice civile )) . (73)

    1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti. (73)

    2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

  • Art. 286 quinquies SIC – Valutazione dei rischi

    Art. 286 quinquies SIC – Valutazione dei rischi

    Art. 286 quinquies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

    2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati. ))

  • Art. 144 SIC – Resistenza delle armature

    Art. 144 SIC – Resistenza delle armature

    Art. 144 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Resistenza delle armature

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua.

    2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

  • Art. 79 decies TUF – (Definizioni)

    Art. 79 decies TUF – (Definizioni)

    Art. 79 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Definizioni)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Nel presente titolo si intendono per: a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell’ articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 ; b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti. ))

  • Art. 4 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 4 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 4 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 93 bis TUF – Definizioni

    Art. 93 bis TUF – Definizioni

    Art. 93 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per: a) “regolamento prospetto”: regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 ; b) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ; b-bis) ” regolamento (UE) 2019/1156 “: il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 , (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014; c) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi; d) “responsabile del collocamento”: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico; e) “Stato membro d’origine”: 1) in relazione all’offerta di titoli, lo Stato membro d’origine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto; 2) in relazione all’offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l’Oicr è stato costituito; f) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l’offerta o viene chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d’origine. (( f-bis) «KIID»: il documento previsto dall’ articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea; f-ter) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 . ))

  • Art. 21 TUF – Criteri generali

    Art. 21 TUF – Criteri generali

    Art. 21 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri generali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

    1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr ((autorizzate)) , i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: ((133)) a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. (73)

    1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr ((autorizzate)) , GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. (73) ((133))

    1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

    2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest’ultimo. (73)

    2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target. (73)

    2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente. (73)

    2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

    2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora: a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che è imputabile alla ricerca; b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati.

    2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.

  • Art. 15 TUF – Acquisizione e cessione di partecipazioni

    Art. 15 TUF – Acquisizione e cessione di partecipazioni

    Art. 15 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Acquisizione e cessione di partecipazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia: a) l’acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim ((o in un gestore autorizzato)) di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l’acquisizione o la perdita del controllo della società; c) l’acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 1) del controllo; 2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell’acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b); d) l’acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim ((o con il gestore autorizzato)) o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell’influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

    2. La Banca d’Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l’acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 14; l’onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell’intermediario di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d’Italia può fissare un termine massimo per l’acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all’operazione.

    3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d’Italia, alla CONSOB e alla società. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 .

    3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d’Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d’Italia è stata effettuata. (106)

    4. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 del T.U. bancario; b) i casi, individuati dalla Banca d’Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim ((o nel gestore autorizzato)) , tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. (106)

    5. La Banca d’Italia, determina con regolamento: a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto; b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b); c) i presupposti, le procedure ed i termini per l’effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2.

  • Art. 263 SIC – (Sanzioni per il preposto)

    Art. 263 SIC – (Sanzioni per il preposto)

    Art. 263 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il preposto)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e

    4. ))

  • Art. 79 duodecies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ul…

    Art. 79 duodecies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ul…

    Art. 79 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall’ articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014 , sono: a) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.

    2. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: a) la Consob e la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli; b) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.

    3. La Consob è l’autorità competente a vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

    4. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista ((dall’articolo 7-bis)) del regolamento di cui al comma 1, sono: a) la Banca d’Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera a), del regolamento di cui al comma 1; b) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera b), del regolamento di cui al comma 1; c) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera c), del regolamento di cui al comma

    1. 5. La Consob e la Banca d’Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma

    1. 6. La Consob è l’autorità competente per vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.

    6-bis. ((La Consob è l’autorità competente all’assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ESMA ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.))

  • Art. 274 SIC – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

    Art. 274 SIC – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

    Art. 274 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

    2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. ((

    3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’ allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico. ))

  • Art. 39 TUF – Struttura degli Oicr italiani

    Art. 39 TUF – Struttura degli Oicr italiani

    Art. 39 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Struttura degli Oicr italiani

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all’oggetto dell’investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni. c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all’eventuale durata minima e massima; e) ((in relazione ai FIA italiani immobiliari, all’oggetto dell’investimento, alla forma, alle modalità di partecipazione e alle condizioni e modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del FIA.)) ((133))

    2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall’articolo 43; b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici; c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi; d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) ((;)) ((133)) d-bis) ((le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti.)) ((133))