In sintesi
- Le SIM possono negoziare strumenti finanziari nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e nei sistemi organizzati di negoziazione (OTF).
- L’accesso ai mercati regolamentati avviene nella qualità di membro del mercato, previa verifica dei requisiti da parte del gestore del mercato.
- La Consob può stabilire le condizioni di accesso degli intermediari ai mercati regolamentati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione)
In vigore dal 01/07/1998
((1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell’Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70.)) ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 Codice Civile Controllo sull'amministrazione delle Fondazioni
- Articolo 25 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 25 Codice del Consumo: Bambini e adolescenti
- Articolo 25 Codice della Strada: Attraversamenti ed uso della sede stradale
- Articolo 25 Codice di Procedura Civile: Foro della pubblica amministrazione
- Articolo 25 Codice di Procedura Penale: Effetti delle decisioni della Corte di Cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L’accesso delle SIM ai mercati finanziari
L’art. 25 TUF regola l’accesso delle SIM (e degli altri soggetti abilitati) ai mercati finanziari, mercati regolamentati, MTF e OTF, per la negoziazione degli strumenti finanziari per conto proprio e per conto dei clienti. L’accesso diretto ai mercati è un elemento fondamentale dell’operatività delle SIM, che devono poter eseguire gli ordini dei clienti nelle sedi di negoziazione più appropriate (in applicazione dell’obbligo di best execution ex art. 45 TUF).
Mercati regolamentati, MTF e OTF
I tre tipi di sedi di negoziazione hanno caratteristiche diverse: i mercati regolamentati (es. Euronext Milan/MTA) sono sistemi multilaterali che ammettono strumenti finanziari alla quotazione secondo regole non discrezionali; gli MTF (Sistemi Multilaterali di Negoziazione, es. Euronext Access, AIM Italia) sono piattaforme alternative con regole proprie; gli OTF (Sistemi Organizzati di Negoziazione) sono piattaforme discrezionali per strumenti non azionari (tipicamente obbligazioni e derivati OTC standardizzati). Le SIM possono accedere a tutti e tre i tipi di sede.
Condizioni di accesso e vigilanza della Consob
Il gestore di ciascun mercato stabilisce le condizioni di accesso per i propri membri, nel rispetto dei requisiti minimi MiFID II (solidità finanziaria, sistemi adeguati, personale qualificato). La Consob può stabilire condizioni aggiuntive di accesso e può intervenire se le condizioni applicate dal gestore sono discriminatorie o inadeguate a garantire il buon funzionamento del mercato.
Domande frequenti
Una SIM può accedere direttamente a Borsa Italiana senza una banca intermediaria?
Sì, le SIM possono essere membri diretti dei mercati regolamentati (come Euronext Milan) previo soddisfacimento delle condizioni di accesso stabilite dal gestore e nel rispetto dei requisiti MiFID II (sistemi, personale, solidità finanziaria).
Qual è la differenza tra un MTF e un mercato regolamentato?
Il mercato regolamentato ammette strumenti finanziari alla quotazione in modo non discrezionale e ha obblighi più stringenti di trasparenza; l’MTF è una piattaforma alternativa con regole proprie, più flessibile. Entrambi sono sedi di negoziazione multilaterali, ma con diverso livello di regolamentazione.
La Consob può escludere una SIM dall’accesso a un mercato regolamentato?
La Consob può intervenire per garantire il buon funzionamento del mercato e l’adeguatezza delle condizioni di accesso. In caso di grave irregolarità della SIM, la revoca dell’autorizzazione (art. 20-bis TUF) comporta automaticamente l’impossibilità di accedere ai mercati.