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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione)
In vigore dal 01/07/1998
((1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell’Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 70.)) ((73))
Vedi anche
→TUF art. 24-bis - Art. 24 bis TUF - (Consulenza in materia di investimenti)→TUF art. 25-bis - Art. 25 bis TUF - Depositi strutturati e prodotti finanziari, div…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 22 TUF – Separazione patrimoniale→Art. 21 TUF – Criteri generali→Art. 20 ter TUF – Articolo 20-ter→Art. 20 bis TUF – Revoca dell’autorizzazione→Art. 20 TUF – Albo→Art. 19 TUF – Autorizzazione→Art. 18 ter TUF – (Società di consulenza finanziaria)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L’accesso delle SIM ai mercati finanziari
L’art. 25 TUF regola l’accesso delle SIM (e degli altri soggetti abilitati) ai mercati finanziari, mercati regolamentati, MTF e OTF, per la negoziazione degli strumenti finanziari per conto proprio e per conto dei clienti. L’accesso diretto ai mercati è un elemento fondamentale dell’operatività delle SIM, che devono poter eseguire gli ordini dei clienti nelle sedi di negoziazione più appropriate (in applicazione dell’obbligo di best execution ex art. 45 TUF).
Mercati regolamentati, MTF e OTF
I tre tipi di sedi di negoziazione hanno caratteristiche diverse: i mercati regolamentati (es. Euronext Milan/MTA) sono sistemi multilaterali che ammettono strumenti finanziari alla quotazione secondo regole non discrezionali; gli MTF (Sistemi Multilaterali di Negoziazione, es. Euronext Access, AIM Italia) sono piattaforme alternative con regole proprie; gli OTF (Sistemi Organizzati di Negoziazione) sono piattaforme discrezionali per strumenti non azionari (tipicamente obbligazioni e derivati OTC standardizzati). Le SIM possono accedere a tutti e tre i tipi di sede.
Condizioni di accesso e vigilanza della Consob
Il gestore di ciascun mercato stabilisce le condizioni di accesso per i propri membri, nel rispetto dei requisiti minimi MiFID II (solidità finanziaria, sistemi adeguati, personale qualificato). La Consob può stabilire condizioni aggiuntive di accesso e può intervenire se le condizioni applicate dal gestore sono discriminatorie o inadeguate a garantire il buon funzionamento del mercato.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
regolamento
circolare
Domande frequenti
Una SIM puo' accedere direttamente a Borsa Italiana?
Si': l'art. 25 TUF consente alle SIM autorizzate di operare direttamente nelle sedi di negoziazione italiane, senza appoggiarsi a un'altra banca.
In quali sedi possono operare le SIM?
Nelle sedi italiane o di un altro Stato UE (mercati regolamentati, MTF, OTF) e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ex art. 70.
Che differenza c'e' tra mercato regolamentato, MTF e OTF?
Il mercato regolamentato ammette gli strumenti con regole non discrezionali; l'MTF e' una piattaforma alternativa con regole proprie; l'OTF e' discrezionale per strumenti non azionari.
Chi stabilisce le condizioni di accesso ai membri?
Il gestore di ciascun mercato, nel rispetto dei requisiti minimi MiFID II; la Consob puo' aggiungere condizioni o intervenire se discriminatorie.
Perche' l'accesso diretto e' importante per le SIM?
Per eseguire gli ordini dei clienti nelle sedi piu' appropriate, in applicazione dell'obbligo di best execution (art. 45 TUF).
Fonti consultate: 2 fontei verificate