- La consulenza in materia di investimenti consiste nella fornitura di raccomandazioni personalizzate a un cliente, relative a una o più operazioni su strumenti finanziari.
- La raccomandazione deve essere adeguata al profilo del cliente (obiettivi, tolleranza al rischio, situazione finanziaria, conoscenze) e presentata come tale.
- Gli intermediari che forniscono consulenza devono rispettare le regole di adeguatezza ex art. 40-bis e i requisiti MiFID II.
Art. 24 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Consulenza in materia di investimenti)
In vigore dal 01/07/1998
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1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue: a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; b) se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole: a) è valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti: i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima sono chiaramente comunicati ai clienti.)) ((73))
La consulenza in materia di investimenti: definizione e caratteristiche
L’art. 24-bis TUF disciplina la consulenza in materia di investimenti, che consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate a un determinato cliente, relative a una o più operazioni su strumenti finanziari o OICR, basate sulle caratteristiche specifiche del cliente. La personalizzazione, che distingue la consulenza dalla semplice comunicazione di ricerche o informazioni, è l’elemento qualificante: una raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per quel determinato cliente o quando si basa sulle circostanze personali del cliente.
Adeguatezza e suitability
Il gestore che fornisce consulenza ha l’obbligo di verificare l’adeguatezza (suitability) della raccomandazione rispetto al profilo del cliente: obiettivi di investimento, orizzonte temporale, situazione finanziaria, tolleranza al rischio, conoscenze ed esperienze in materia finanziaria. Una raccomandazione inadeguata, ad esempio, suggerire un titolo ad alto rischio a un investitore con profilo conservativo, è una violazione della normativa MiFID II e può dar luogo a responsabilità civilistica e sanzionatoria.
Consulenza indipendente vs. consulenza non indipendente
MiFID II distingue tra consulenza «indipendente» (independent) e «non indipendente»: il consulente indipendente valuta un’ampia gamma di strumenti finanziari di diversi produttori e non accetta inducements da terzi; il consulente non indipendente può limitare la consulenza a prodotti del proprio gruppo o di fornitori con cui ha accordi commerciali, a condizione di darne chiara comunicazione al cliente. La distinzione deve essere esplicitata nel contratto di consulenza.
Documentazione e rendiconto della consulenza
Gli intermediari che forniscono consulenza devono documentare le raccomandazioni fornite e le basi su cui sono state elaborate. Il cliente retail deve ricevere una «dichiarazione di adeguatezza» che spieghi perché la raccomandazione è adeguata al suo profilo. Questa documentazione è rilevante in caso di contestazione della raccomandazione da parte del cliente.
Domande frequenti
Cosa rende una raccomandazione finanziaria 'consulenza' ai sensi del TUF?
È la personalizzazione: una raccomandazione è «consulenza» se è presentata come adatta per quel determinato cliente (o basata sulle sue caratteristiche specifiche) e riguarda una o più operazioni su strumenti finanziari o OICR (art. 24-bis TUF).
Il mio consulente bancario può consigliarmi solo prodotti della sua banca?
Dipende dal tipo di consulenza. Se la banca eroga consulenza 'non indipendentè può limitare il perimetro ai propri prodotti, a condizione di informare chiaramente il cliente. Se eroga consulenza 'indipendentè deve valutare un’ampia gamma di prodotti di diversi fornitori.
Cosa succede se la mia banca mi ha consigliato un prodotto inadeguato al mio profilo?
La violazione dell’obbligo di adeguatezza ex art. 40-bis TUF può dar luogo a responsabilità civile dell’intermediario per i danni subiti, oltre a sanzioni amministrative. Il cliente può presentare reclamo all’intermediario, poi all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) della Consob o alla magistratura.
La dichiarazione di adeguatezza è obbligatoria?
Sì per i clienti retail che ricevono consulenza. La dichiarazione di adeguatezza deve spiegare come la raccomandazione soddisfi il profilo del cliente (obiettivi, rischio, orizzonte temporale). È un documento rilevante in caso di contestazione.