← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 25-quater disciplina specifiche regole per le obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito emessi da banche nell’ambito dei servizi di investimento.
  • Gli intermediari devono fornire informazioni adeguate ai clienti su questi strumenti, inclusi i rischi di bail-in e subordinazione.
  • Le obbligazioni bancarie subordinate e gli strumenti di bail-in non possono essere collocati a clienti retail senza adeguata informativa e verifica dell’adeguatezza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , dalle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell’Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo.

2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , ovvero come Sim indicate all’articolo 55-bis, comma

1. 3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell’articolo

23. ))

Le obbligazioni bancarie nel contesto della BRRD e del bail-in

L’art. 25-quater TUF introduce regole specifiche per la commercializzazione di obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito soggetti al bail-in ai sensi della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, recepita con D.Lgs. 180/2015). L’introduzione del bail-in ha profondamente cambiato il profilo di rischio delle obbligazioni bancarie subordinate: questi strumenti, in caso di crisi bancaria, possono essere convertiti in azioni o ridotti di valore (svalutati) dall’Autorità di risoluzione, rendendo possibile che i creditori subiscano perdite.

Obblighi di informativa rafforzata

Per le obbligazioni bancarie subordinate e gli altri strumenti MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), gli intermediari che li collocano devono fornire ai clienti informazioni dettagliate e comprensibili sul: rischio di bail-in e possibilità di svalutazione o conversione; grado di subordinazione rispetto ad altri creditori; rendimento atteso e confronto con depositi protetti dal FITD. La semplice consegna del prospetto non è sufficiente; l’intermediario deve assicurarsi che il cliente comprenda i rischi specifici.

Restrizioni al collocamento retail

Le obbligazioni bancarie subordinate non possono essere collocate a clienti retail al di sotto di determinati importi minimi, salvo specifiche condizioni di adeguatezza. La Consob ha emanato orientamenti specifici sulla commercializzazione di questi strumenti al pubblico retail, a seguito delle vicende delle banche in risoluzione del 2015-2016, che hanno evidenziato gravi problemi di misselling di obbligazioni subordinate bancarie.

Domande frequenti

Le obbligazioni bancarie subordinate sono sicure come i depositi bancari?

No, le obbligazioni bancarie subordinate non sono coperte dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD). In caso di crisi bancaria, le obbligazioni subordinate possono essere soggette a bail-in: il loro valore può essere ridotto o convertito in azioni, con potenziale perdita parziale o totale del capitale investito.

La banca che mi vende obbligazioni proprie subordinate deve valutarne l’adeguatezza al mio profilo?

Sì, l’obbligo di adeguatezza si applica anche al collocamento di obbligazioni bancarie subordinate. La banca deve verificare che il cliente abbia le conoscenze, l’esperienza e la capacità finanziaria per comprendere e sopportare i rischi associati all’investimento.

Un risparmiatore retail può acquistare obbligazioni bancarie subordinate?

Può farlo, ma con limiti significativi: gli intermediari devono rispettare i requisiti di adeguatezza e informativa rafforzata previsti dall’art. 25-quater TUF. Le obbligazioni subordinate con taglio minimo inferiore a 50.000 euro non possono essere collocate a retail senza specifiche condizioni.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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