- La Consob può riconoscere mercati extra-UE, previa stipula di accordi con le autorità estere competenti, per estenderne l’operatività in Italia.
- I gestori di mercati regolamentati italiani che vogliono operare in Paesi non UE devono comunicarlo alla Consob, che rilascia il nulla osta previa stipula di accordi con le autorità estere.
- Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, la comunicazione è diretta alla Banca d'Italia.
Art. 70 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Riconoscimento dei mercati)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l’operatività sul territorio della Repubblica.
2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l’operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d’Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d’Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.
4. La Consob può specificare, con regolamento, le modalità e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.)) ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la
- Articolo 70 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 70 Codice del Consumo: Documento informativo
- Articolo 70 Codice della Strada: Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
- Articolo 70 Codice di Procedura Civile: Intervento in causa del pubblico ministero
- Articolo 70 Codice di Procedura Penale: Accertamenti sulla capacità dell’imputato
Il riconoscimento dei mercati extra-UE
L’art. 70 TUF disciplina il riconoscimento dei mercati di Paesi terzi (extra-UE) in Italia e l’espansione dei mercati italiani verso Paesi non UE. La norma riflette la crescente internazionalizzazione dei mercati finanziari: sempre più spesso operatori italiani vogliono accedere a mercati stranieri e, simmetricamente, emittenti e intermediari stranieri vogliono operare in Italia.
Riconoscimento di mercati extra-UE in Italia
Il comma 1 attribuisce alla Consob il potere di riconoscere mercati di Paesi terzi. Il riconoscimento consente agli intermediari di accedere al mercato straniero come se fosse un mercato regolamentato domestico per certi fini regolamentari (ad es. ai fini del calcolo del rischio di controparte, della best execution). La condizione necessaria è la stipula di accordi bilaterali tra la Consob e l’autorità estera competente: accordi che garantiscano standard di vigilanza equivalenti e reciprocità di trattamento.
Espansione dei mercati italiani all’estero
Il comma 2 regola il percorso inverso: i gestori di mercati regolamentati italiani che vogliono estendere la propria operatività in Paesi non UE devono comunicare l’intenzione alla Consob, che rilascia il nulla osta previa stipula di accordi con le autorità dei Paesi di destinazione. Questo meccanismo assicura che l’espansione internazionale dei mercati italiani avvenga con adeguate garanzie di vigilanza reciproca.
Regime speciale per i titoli di Stato
Per i mercati all’ingrosso di titoli di Stato, dato il loro collegamento con la gestione del debito pubblico, la competenza spetta alla Banca d'Italia anziché alla Consob, coerentemente con il generale riparto di competenze previsto dalla Parte III del TUF per questo segmento.
Domande frequenti
Cosa permette il riconoscimento di un mercato extra-UE in Italia?
Il riconoscimento consente agli intermediari italiani di accedere al mercato straniero con alcuni dei benefici regolamentari riservati ai mercati regolamentati UE (es. trattamento favorevole ai fini del rischio di controparte EMIR, best execution). Non equipara il mercato straniero a un mercato regolamentato UE a tutti i fini.
Euronext Milan vuole aprire un mercato negli Emirati Arabi: cosa deve fare?
Deve comunicare l’intenzione alla Consob, che verifica la sussistenza delle condizioni e stipula (o verifica l’esistenza di) accordi con le autorità degli Emirati. Ottenuto il nulla osta, Euronext Milan può procedere all’espansione, rispettando le norme locali applicabili.
Gli accordi della Consob con le autorità estere devono essere pubblici?
Sì. Gli accordi bilaterali di vigilanza tra la Consob e le autorità estere sono tipicamente resi pubblici, almeno nelle loro clausole principali. La Consob pubblica sul proprio sito i memorandum of understanding (MoU) conclusi con i principali regolatori stranieri.