In sintesi
- La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 21-bis del Regolamento MiFIR.
- La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità della domanda.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 )
In vigore dal 01/07/1998
1. ((La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 .))
2. ((La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.))
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il soggetto designato per la pubblicazione post-negoziazione
L’art. 71-bis TUF recepisce l’art. 21-bis del Regolamento MiFIR (introdotto da MiFIR 2.0), che disciplina il regime dei soggetti «designati» dalle autorità competenti a pubblicare le operazioni concluse per categorie specifiche di strumenti finanziari. Questo istituto fa parte del più ampio sistema di trasparenza post-negoziazione dell’Unione europea, che mira a garantire che le informazioni sui prezzi e i volumi delle operazioni finanziarie siano disponibili al mercato in modo tempestivo.
Il ruolo della Consob
La Consob è l’autorità competente per la concessione dello status. Su richiesta dell’impresa di investimento, la Consob valuta se i requisiti sono soddisfatti e, in caso positivo, designa formalmente l’impresa come soggetto abilitato alla pubblicazione per determinate categorie di strumenti. La designazione ha carattere discrezionale e può essere revocata se i requisiti vengono meno.
Potere regolamentare
Il comma 2 attribuisce alla Consob il potere di disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda. Questo assicura che la procedura sia standardizzata e prevedibile per le imprese interessate, facilitando la valutazione comparativa delle diverse richieste.
Domande frequenti
Cosa fa un soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni?
Pubblica in modo tempestivo le informazioni post-negoziazione (prezzi, volumi, orari delle operazioni) per specifiche categorie di strumenti finanziari, contribuendo alla trasparenza del mercato. Il ruolo è simile a quello dei Trade Reporting Systems o dei CTP (Consolidated Tape Provider) nel framework MiFIR.
Ogni impresa di investimento può diventare soggetto designato?
No, lo status è concesso dalla Consob su richiesta e implica la sussistenza di requisiti tecnici, organizzativi e finanziari specifici. Non è automatico né un diritto: la Consob valuta discrezionalmente le domande.
Qual è il collegamento tra questo articolo e il Consolidated Tape Provider europeo?
MiFIR 2.0 ha introdotto il Consolidated Tape Provider (CTP) europeo come strumento di centralizzazione dei dati post-negoziazione. I soggetti designati ex art. 21-bis MiFIR sono un complemento locale che garantisce la pubblicazione dei dati per categorie di strumenti non coperti dal CTP europeo o per esigenze specifiche nazionali.