Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’Autorità competente ai fini dell’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 )
In vigore dal 01/07/1998
1. ((La Consob concede alle imprese di investimento, su richiesta di queste ultime, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari secondo quanto previsto dall’ articolo 21-bis del regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 .))
2. ((La Consob può disciplinare con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento ai sensi del comma 1.))
Vedi anche
→TUF art. 71 - Art. 71 TUF - Obblighi dell’internalizzatore sistematico→TUF art. 72 - Art. 72 TUF - (Individuazione dell’autorità competente)→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 64 quinquies TUF – (Revoca dell’autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela de…→Art. 64 quater TUF – Autorizzazione dei mercati regolamentati→Art. 64 ter TUF – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regola…→Art. 64 bis TUF – Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza signifi…→Art. 64 TUF – L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati→Art. 63 TUF – Articolo abrogato→Art. 62 undecies TUF – (Doveri informativi dei soggetti incaricati della revisione legale…
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 71-bis del Testo unico della finanza svolge una funzione tipicamente di raccordo tra l'ordinamento nazionale e la disciplina europea direttamente applicabile in materia di mercati degli strumenti finanziari. La disposizione, infatti, non introduce una regola sostanziale autonoma, ma individua nella Consob l'autorita competente chiamata a operare nell'ambito definito dall'art. 21-bis del Regolamento (UE) 600/2014, noto come MiFIR, che insieme alla direttiva MiFID II costituisce l'architettura europea della regolamentazione dei mercati. Si tratta di una tecnica normativa frequente nei settori a forte integrazione comunitaria, dove il legislatore interno si limita a designare l'autorita interna deputata a esercitare i poteri previsti dalla fonte sovranazionale.
Il contesto europeo: MiFIR e la trasparenza dei mercati
Il Regolamento MiFIR persegue, tra i suoi obiettivi fondamentali, la trasparenza delle negoziazioni sugli strumenti finanziari, sia nella fase precedente alla conclusione delle operazioni sia in quella successiva. La pubblicita delle operazioni concluse risponde all'esigenza di garantire mercati efficienti e correttamente informati, in cui gli investitori possano disporre di dati affidabili sui prezzi e sui volumi. In questo quadro si inserisce la figura del soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni, che assolve a una funzione informativa di interesse generale per il corretto funzionamento del mercato.
Il ruolo della Consob come autorita competente
Il primo comma attribuisce alla Consob il potere di concedere alle imprese di investimento, su loro richiesta, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari. La scelta della Consob come autorita competente e coerente con il suo ruolo istituzionale di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni. L'attribuzione di questo status non e automatica, ma presuppone una domanda dell'impresa di investimento e una valutazione dell'autorita secondo i parametri fissati dalla disciplina europea.
La natura dello status di soggetto designato
Lo status riconosciuto dalla Consob abilita l'impresa di investimento a svolgere una funzione qualificata nel sistema di pubblicita delle operazioni, riferita a determinate categorie di strumenti finanziari. La selettivita per categorie risponde alla diversa natura dei mercati e degli strumenti, che possono richiedere modalita differenziate di trasparenza. Il riconoscimento si colloca all'interno del perimetro tracciato dall'art. 21-bis MiFIR, al quale la norma interna rinvia integralmente per la definizione dei presupposti e dei contenuti.
Il potere regolamentare della Consob
Il secondo comma riconosce alla Consob la facolta di disciplinare con proprio regolamento il contenuto e le modalita di presentazione della domanda da parte delle imprese di investimento. Si tratta di una delega di normazione secondaria che consente all'autorita di dettagliare gli aspetti procedurali, assicurando uniformita e prevedibilita nell'esercizio della funzione. Questo livello di regolazione tecnica e tipico del diritto dei mercati finanziari, dove la complessita della materia richiede una disciplina di dettaglio affidata all'autorita di settore piuttosto che alla legge.
La tecnica del rinvio alla fonte europea
La caratteristica saliente dell'art. 71-bis e l'integrale rinvio all'art. 21-bis del Regolamento MiFIR. Trattandosi di un regolamento dell'Unione, esso e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri senza bisogno di recepimento; cio che il legislatore nazionale deve fare e individuare l'autorita interna competente e regolare i profili lasciati alla discrezionalita statale. La disposizione assolve esattamente a questo compito, evitando duplicazioni e potenziali contrasti con la fonte europea, e garantendo l'effettivita del regime di trasparenza voluto a livello comunitario.
Coordinamento con il sistema della vigilanza
La previsione si inserisce nel piu ampio sistema della vigilanza sui mercati delineato dal TUF, che attribuisce alla Consob compiti di controllo sulla trasparenza e sulla correttezza informativa. Il riconoscimento dello status, il controllo sulle domande e l'esercizio del potere regolamentare costituiscono manifestazioni di una funzione di vigilanza che mira a tutelare l'integrita del mercato e la fiducia degli investitori. La norma, pur tecnica e di portata circoscritta, e quindi un tassello di un disegno regolatorio organico.
Rilievo pratico per gli operatori
Per le imprese di investimento interessate a operare come soggetti designati alla pubblicita delle operazioni, l'art. 71-bis individua il riferimento istituzionale e procedurale da seguire: la domanda va rivolta alla Consob, secondo le modalita che l'autorita puo precisare con regolamento, e nel rispetto dei presupposti fissati dal MiFIR. La conoscenza di questo raccordo e essenziale per orientarsi correttamente nell'intreccio tra fonti interne ed europee che caratterizza la materia.
La trasparenza post-negoziazione e gli APA
La figura del soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni si inserisce nel sistema della trasparenza post-negoziazione, uno dei pilastri della disciplina europea dei mercati. La pubblicazione tempestiva delle operazioni concluse, con l'indicazione di elementi quali volume e prezzo, consente al mercato di disporre di un quadro informativo affidabile e aggiornato. In questo contesto si collocano i soggetti incaricati della diffusione dei dati relativi alle negoziazioni, che assicurano che le informazioni raggiungano il pubblico secondo standard uniformi. Il riconoscimento dello status da parte della Consob abilita l'impresa di investimento a operare in questa funzione informativa qualificata, contribuendo all'efficienza complessiva del mercato.
L'inquadramento nel sistema delle fonti
La norma offre un esempio paradigmatico del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione nel settore finanziario. Il regolamento europeo, direttamente applicabile, fissa la disciplina sostanziale; la legge nazionale si limita a individuare l'autorita competente e a delegare alla stessa il potere di regolazione tecnica dei profili procedurali. Questa ripartizione evita sovrapposizioni e antinomie tra le fonti, assicurando che la disciplina europea operi senza ostacoli pur con l'indispensabile innesto degli elementi rimessi alla scelta nazionale. La tecnica del rinvio e quindi funzionale alla coerenza e all'effettivita dell'intero sistema regolatorio dei mercati.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento Intermediari Consob
L'art. 71 bis TUF individua Consob come autorità competente ai fini dell'art. 21 della direttiva MiFID II per le imprese di investimento che prestano servizi in Italia. Il Regolamento Intermediari adottato con delibera n. 20307/2018 declina le regole di condotta, i requisiti organizzativi e le procedure che le imprese di investimento devono rispettare, in attuazione dei poteri attribuiti a Consob dall'art. 71 bis TUF nell'ambito del recepimento della MiFID II.
Domande frequenti
Qual e l'autorita competente individuata dall'art. 71-bis TUF?
La norma individua la Consob come autorita competente ai fini dell'art. 21-bis del Regolamento UE 600/2014 (MiFIR).
Cosa puo concedere la Consob in base a questa norma?
La Consob puo concedere alle imprese di investimento, su loro richiesta, lo status di soggetto designato a rendere pubbliche le operazioni per specifiche categorie di strumenti finanziari.
Lo status di soggetto designato e automatico?
No: in linea generale presuppone una domanda dell'impresa di investimento e una valutazione della Consob secondo i parametri della disciplina europea richiamata.
La Consob puo dettare regole sulla procedura?
Si: il secondo comma le riconosce la facolta di disciplinare con regolamento il contenuto e le modalita di presentazione della domanda.
Perche la norma rinvia a un regolamento europeo?
Perche il MiFIR e direttamente applicabile negli Stati membri; il legislatore interno si limita a designare l'autorita competente e a regolare i profili procedurali lasciati alla scelta nazionale.