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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il MEF, la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento MiFIR (UE) n. 600/2014, secondo le rispettive attribuzioni del TUF.
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Art. 72 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’autorità competente)

In vigore dal 01/07/1998

((1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014 , secondo quanto disposto dal presente capo.)) ((73))

Individuazione delle autorità competenti per MiFIR

L’art. 72 TUF è una norma di coordinamento istituzionale: identifica le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento MiFIR (art. 2, paragrafo 1, punto 18), che richiede a ogni Stato membro di designare un’autorità competente per l’applicazione del regolamento. L’Italia ha scelto un approccio articolato, rispecchiando la struttura duale della vigilanza finanziaria italiana.

Il tripartito MEF, Consob, Banca d'Italia

La norma designa tre autorità: il Ministero dell’economia e delle finanze (per i profili di gestione del debito sovrano e i mercati all’ingrosso di titoli di Stato), la Consob (per i mercati degli strumenti finanziari, la condotta degli intermediari e la tutela degli investitori) e la Banca d'Italia (per la vigilanza prudenziale sulle banche e per i mercati monetari). Il riparto tra le tre autorità segue le attribuzioni ordinarie previste dal TUF.

Rilevanza della designazione

La designazione come autorità competente ai sensi di MiFIR è importante perché determina: (i) l’autorità che riceve le segnalazioni di operazioni (transaction reporting) dagli intermediari; (ii) l’autorità che ha competenza a irrogare le sanzioni per violazione di MiFIR; (iii) l’autorità che partecipa ai meccanismi di cooperazione europea previsti da MiFIR. La chiarezza sulla competenza evita lacune e sovrapposizioni nell’applicazione del regolamento.

Domande frequenti

Chi è l’autorità competente per le violazioni del Regolamento MiFIR in Italia?

Dipende dalla materia: la Consob per i profili di mercato e condotta degli intermediari, la Banca d'Italia per i profili prudenziali bancari, il MEF per i profili relativi ai titoli di Stato. L’art. 72 TUF recepisce questa tripartizione come designazione formale ai sensi di MiFIR.

Perché l’Italia ha tre autorità MiFIR invece di una sola come altri Paesi?

L’Italia ha mantenuto la struttura tradizionale di vigilanza duale (Banca d'Italia per la vigilanza prudenziale, Consob per la condotta e i mercati) affiancata dal MEF per i profili di politica economica. MiFIR consente agli Stati di designare più autorità per riflettere le strutture istituzionali nazionali.

La Banca d'Italia può anche essa applicare il Regolamento MiFIR?

Sì, per i profili di sua competenza. L’art. 72 TUF attribuisce la qualifica di autorità competente a MiFIR sia alla Consob sia alla Banca d'Italia, ciascuna per le materie di rispettiva competenza: la Consob per i mercati e la condotta degli intermediari, la Banca d'Italia per le banche e i profili prudenziali.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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