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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 164 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro provvede affinchè: a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 163 - Art. 163 SIC - Obblighi del datore di lavoro→T.U. Sicurezza art. 165 - Art. 165 SIC - (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del diri…→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 162 SIC – Definizioni→Art. 166 SIC – Articolo abrogato→Art. 161 SIC – Campo di applicazione→Art. 167 SIC – Campo di applicazione→Art. 160 SIC – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)→Art. 168 SIC – Obblighi del datore di lavoro→Art. 159 SIC – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Informazione: contenuto e destinatari
L’art. 164 del D.Lgs. 81/2008 distingue con precisione due momenti distinti dell’obbligo formativo in materia di segnaletica: l’informazione e la formazione vera e propria. L’informazione ha come destinatari sia i lavoratori sia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): entrambe le figure devono essere rese consapevoli di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica impiegata. In pratica, ciò significa che ogni volta che si installa un nuovo segnale, si sostituisce un pannello obsoleto o si integra il sistema segnaletico, il datore di lavoro deve darne comunicazione puntuale, tramite riunioni periodiche, circolari interne, aggiornamenti del manuale di sicurezza, a tutte le persone coinvolte. L’informazione al RLS è obbligatoria non solo per rispettare la lettera della norma, ma perché il RLS, in quanto interlocutore dell’organo di vigilanza, deve essere in grado di rispondere a eventuali richieste ispettive sul sistema segnaletico adottato in azienda.
Formazione: specificità e profondità richiesta
Il comma 1, lettera b), va ben oltre la semplice esposizione a un catalogo di simboli. La formazione deve riguardare «in particolare» il significato della segnaletica, con enfasi specifica sui segnali più equivoci: i gesti codificati (allegato XXVIII) e le comunicazioni verbali standardizzate (allegato XXVII). Questi due sistemi, gestuale e verbale, sono spesso trascurati nelle aziende a favore dei soli pannelli colorati, ma sono essenziali in contesti ad alto rumore (cantieri, fonderie, magazzini automatizzati) dove la comunicazione visiva tradizionale è insufficiente. Tizio, capomastro di un cantiere edile, deve sapere non solo cosa significa il gesto «fermate il movimento» effettuato dalla persona che imbraca i carichi, ma anche come rispondere correttamente e in quale contesto operativo il gesto diventa vincolante per l’operatore della gru.
Comportamenti generali e specifici: la doppia dimensione formativa
L’art. 164 richiede che la formazione copra sia i «comportamenti generali» (es. non ignorare mai un segnale di pericolo, abbandonare l’area segnalata come evacuazione) sia quelli «specifici» (es. in presenza del segnale di rischio caduta oggetti indossare sempre l’elmetto, in area di rischio rumore indossare i DPI uditivi). La doppia dimensione consente di adattare la formazione alle specificità di ogni reparto produttivo: ciò che è comportamento specifico per un operaio addetto al settore chimico differisce da quello richiesto a un addetto al magazzino. Alfa S.r.l., che gestisce reparti con rischi eterogenei, dovrà quindi strutturare la formazione in moduli generali comuni a tutti i dipendenti e in moduli specifici per ogni area di rischio, documentando entrambi nel registro delle presenze formative.
Coordinamento con gli artt. 36 e 37 SIC
L’obbligo dell’art. 164 si inserisce nel quadro generale degli obblighi di informazione (art. 36 SIC) e formazione (art. 37 SIC). Ciò comporta che la formazione sulla segnaletica non sia un evento isolato, ma si integri con il piano formativo complessivo dell’azienda, venga documentata, abbia durata e contenuti adeguati alla complessità aziendale, e venga ripetuta in caso di assunzione di nuovi lavoratori, cambio di mansione, introduzione di nuovi rischi o modifica del sistema segnaletico. Il mancato adempimento espone il datore di lavoro alla sanzione dell’art. 165, comma 1, lettera b): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro, con soglia sanzionatoria inferiore rispetto alla violazione dell’obbligo di installazione della segnaletica, ma comunque penalmente rilevante.
Documentazione e prova dell’avvenuta formazione
In caso di ispezione o di infortunio, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver correttamente adempiuto all’art. 164. La prova si fornisce attraverso: registro firme della formazione, attestati di partecipazione, verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 SIC in cui la segnaletica è stata discussa, e eventuale materiale didattico distribuito. Caio, responsabile HR di Alfa S.r.l., dovrà conservare questi documenti per almeno il periodo di prescrizione applicabile agli illeciti amministrativi e penali in materia di sicurezza, facendo attenzione a distinguere la formazione iniziale da quella periodica di aggiornamento.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
INAIL
Domande frequenti
Il RLS deve essere informato di ogni aggiornamento della segnaletica?
Sì. L’art. 164 prevede espressamente che il RLS sia informato di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica impiegata nell’unità produttiva, incluse le variazioni rispetto al sistema preesistente.
La formazione sulla segnaletica deve coprire anche i segnali gestuali?
Assolutamente sì. Il comma 1, lettera b), cita espressamente la comunicazione gestuale e verbale come oggetti prioritari della formazione, proprio perché sono i sistemi più spesso trascurati nelle aziende.
Con quale periodicità va rinnovata la formazione sulla segnaletica?
La legge non fissa una cadenza automatica, ma la formazione va ripetuta ogni volta che si assumono nuovi lavoratori, si cambiano mansioni, si introducono nuovi rischi o si modifica il sistema segnaletico aziendale.
Come si prova di aver adempiuto all’obbligo formativo dell’art. 164?
Con registri firme di presenza, attestati formativi, verbali delle riunioni di sicurezza e materiale didattico distribuito. In caso di ispezione o infortunio, l’onere della prova ricade sul datore di lavoro.
Cosa rischia il datore di lavoro che non forma i lavoratori sulla segnaletica?
L’art. 165, comma 1, lettera b) prevede arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’art. 164.