← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Articolo sanzionatorio per le violazioni del Titolo V (segnaletica di sicurezza) del D.Lgs. 81/2008.
  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per violazione dell’art. 163 (installazione segnaletica).
  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per violazione dell’art. 164 (informazione e formazione).
  • Più violazioni omogenee sugli allegati tecnici XXIV-XXXII sono trattate come un’unica infrazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 165 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo

164. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

Struttura del sistema sanzionatorio del Titolo V

L’art. 165 del D.Lgs. 81/2008 costituisce la norma di chiusura del Titolo V sulla segnaletica di sicurezza, raccogliendo le sanzioni penali-amministrative per le violazioni degli obblighi sostanziali posti dagli artt. 163 e 164. La tecnica normativa adottata, arresto alternativo ad ammenda, è quella tipica del D.Lgs. 81/2008 per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: non si tratta di semplici sanzioni amministrative, ma di illeciti penali (contravvenzioni) estinguibili tramite oblazione o definibili con prescrizione obbligatoria dell’organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 758/1994. Il soggetto passivo è il datore di lavoro e il dirigente, identificati in base alle rispettive deleghe e responsabilità organizzative concrete.

Differenziazione sanzionatoria: art. 163 vs art. 164

La sanzione più grave, arresto fino a sei mesi o ammenda fino a 6.400 euro, colpisce chi viola l’art. 163, cioè chi non installa la segnaletica dovuta o la installa in modo non conforme agli allegati tecnici. Il legislatore ha correttamente attribuito maggiore disvalore all’omissione materiale della segnaletica rispetto alla carenza formativa: un lavoratore non informato sul significato di un segnale è comunque esposto al rischio comunicato visivamente dal cartello; un lavoratore privo del cartello è esposto al rischio senza alcuna avvisaglia. La sanzione per la violazione dell’art. 164 (formazione e informazione) è più lieve, arresto fino a quattro mesi o ammenda fino a 4.000 euro, ma rimane comunque di rilevanza penale, in linea con l’importanza che il decreto attribuisce alla componente formativa.

Il regime della violazione unica per omissioni omogenee

Il comma 2 introduce un meccanismo di concentrazione sanzionatoria particolarmente rilevante in pratica: la violazione contestuale di più prescrizioni tecniche riferibili alla medesima categoria omogenea di requisiti di segnaletica (es. più difetti nei segnali di pannello di cui all’allegato XXV, o più segnali luminosi non conformi all’allegato XXVI) è trattata come un’unica violazione. Questo evita il cumulo materiale delle contravvenzioni che potrebbe altrimenti rendere sproporzionata la sanzione rispetto all’effettivo disvalore del comportamento. Tizio, datore di lavoro di un piccolo capannone industriale, che installa dieci pannelli di avvertimento privi del bordo giallo richiesto dall’allegato XXV commetterà un’unica violazione dell’art. 163, non dieci violazioni separate.

Obbligo di precisazione analitica dei precetti violati

Nonostante il trattamento unitario della violazione, il comma 2 impone all’organo di vigilanza (ASL o Ispettorato del Lavoro) di precisare analiticamente, in sede di contestazione, i singoli precetti tecnici violati. Questa prescrizione garantisce il diritto di difesa del contravventore: chi riceve la contestazione deve sapere esattamente quali requisiti tecnici degli allegati non sono stati rispettati, non solo la norma generale violata. In caso di impugnazione, il giudice potrà verificare la correttezza della contestazione e, se necessario, escludere alcune violazioni o ridurre la sanzione. Caio, RSPP di Alfa S.r.l., dovrà quindi, in risposta a una prescrizione ispettiva, regolarizzare non genericamente la segnaletica, ma i precetti specifici indicati nel verbale, con la prova documentale dell’avvenuta regolarizzazione.

Estinzione del reato e prescrizione obbligatoria

In forza del D.Lgs. 758/1994, applicabile alle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, l’organo di vigilanza che accerta la violazione degli artt. 163 o 164 deve impartire una prescrizione al contravventore, fissando un termine per la regolarizzazione. Se il datore di lavoro adempie nei termini e versa la somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue senza procedimento penale. Questo meccanismo incentiva la compliance volontaria e riduce significativamente il contenzioso giudiziario in materia di segnaletica.

Domande frequenti

L’art. 165 prevede sanzioni penali o solo amministrative?

Penali (contravvenzioni): arresto o ammenda, a scelta alternativa. Non sono semplici sanzioni amministrative. Tuttavia, possono estinguersi mediante prescrizione obbligatoria dell’organo di vigilanza e pagamento ridotto dell’ammenda, ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

Se in un’azienda mancano 20 segnali di sicurezza diversi, si applicano 20 sanzioni?

No, se le violazioni sono omogenee (stessa categoria di allegato). Il comma 2 dell’art. 165 le considera un’unica violazione. L’organo di vigilanza deve però elencare analiticamente i singoli precetti violati.

Chi risponde delle violazioni all’art. 165: il datore di lavoro o il RSPP?

Il datore di lavoro e il dirigente, non il RSPP. Il RSPP ha funzioni di consulenza e supporto, non obblighi diretti sanzionabili penalmente per la segnaletica. Il datore risponde se non ha delegato formalmente la gestione a un dirigente.

Come si estingue la contravvenzione per mancanza di segnaletica?

L’organo di vigilanza imparte una prescrizione con termine per regolarizzare. Se si ottempera e si paga un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

La violazione dell’art. 163 e quella dell’art. 164 possono concorrere?

Sì, sono due infrazioni distinte con soglie sanzionatorie diverse. Se mancano sia la segnaletica sia la formazione, si configureranno due contravvenzioni separate, pur potendo beneficiare ciascuna della prescrizione obbligatoria.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.