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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Titolo VI si applica alle attività di movimentazione manuale dei carichi (MMC) che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, specie dorso-lombari.
  • Per MMC si intendono tutte le operazioni di trasporto o sostegno di un carico: sollevamento, deposizione, spinta, trazione, trasporto, spostamento.
  • Le patologie da sovraccarico biomeccanico comprendono lesioni osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
  • Il campo di applicazione è limitato alle attività che per loro natura o per condizioni ergonomiche sfavorevoli generano rischio biomeccanico.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 167 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Ambito applicativo: quando scatta il Titolo VI

L’art. 167 del D.Lgs. 81/2008 fissa il perimetro di applicazione del Titolo VI dedicato alla movimentazione manuale dei carichi (MMC), che si attiva ogniqualvolta le attività lavorative comportino per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, con particolare attenzione al distretto dorso-lombare. La norma è intenzionalmente ampia: non richiede che il rischio si sia già manifestato in una patologia concreta, ma che l’attività sia intrinsecamente idonea a generarlo. Questo approccio preventivo è coerente con il principio generale dell’art. 15 SIC che impone di valutare e gestire i rischi a prescindere dall’insorgenza dell’evento lesivo. Risultano incluse nel campo di applicazione non solo le occupazioni tradizionalmente associate alla fatica fisica (magazzinieri, manovali, facchini), ma anche professioni meno intuitive: infermieri che movimentano pazienti, addetti alla distribuzione commerciale, operatori ecologici, commessi di grandi superfici.

Definizione di movimentazione manuale dei carichi

Il comma 2, lettera a), offre una definizione tecnica e volutamente inclusiva di MMC: non si parla solo di «sollevamento pesi» (locuzione imprecisa spesso usata nel linguaggio comune), ma di un insieme più ampio di azioni che comprende il trasportare, il sostenere, il spingere, il tirare, il portare, lo spostare. La giurisprudenza e la dottrina tecnica hanno chiarito che anche operazioni apparentemente semplici come tenere un documento esteso in postura scorretta per lunghissimo tempo non rientrano nella MMC; viceversa, operazioni che coinvolgono carichi anche non pesanti ma effettuate in posture forzate, con frequenza elevata o in condizioni di spazio ristretto possono configurare rischio da sovraccarico biomeccanico. Il riferimento alle «condizioni ergonomiche sfavorevoli» è determinante: è questo elemento che distingue la MMC rischiosa dal semplice trasporto occasionale di oggetti leggeri.

Patologie da sovraccarico biomeccanico: il quadro clinico

La definizione di cui alla lettera b) individua tre classi di strutture anatomiche esposte al rischio: osteoarticolare (ernie discali, spondilosi, artrosi da usura), muscolotendinea (tendiniti, stiramenti, sindrome della cuffia dei rotatori), nervovascolari (sindrome del tunnel carpale, Raynaud professionale). Il riferimento esplicito alle patologie «in particolare dorso-lombari» non esclude le altre, ma le pone in posizione prioritaria per frequenza e impatto socioeconomico: la lombalgia da lavoro è tra le prime cause di assenteismo e invalidità parziale nei Paesi industrializzati. Tizio, operatore di magazzino di Alfa S.r.l., che solleva quotidianamente colli da 25 kg per otto ore al giorno è esposto a un rischio dorso-lombare tipicamente previsto dall’art. 167; Caio, neoassunto con ernia lombare preesistente, va sottoposto a sorveglianza sanitaria specifica ex art. 168, comma 2, lettera d), e il medico competente potrà prescrivere limitazioni di peso o ausili meccanici.

Coordinamento con gli allegati e le norme tecniche

Il Titolo VI non opera in isolamento: le disposizioni degli artt. 168 e 169 SIC rinviano all’allegato XXXIII per i criteri di valutazione del rischio biomeccanico. L’allegato XXXIII recepisce i contenuti della norma tecnica ISO 11228 (nelle sue tre parti: sollevamento/abbassamento, spinta/trazione, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) e del metodo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) per il calcolo dell’indice di rischio nel sollevamento. Questi strumenti quantitativi, indice OCRA per i movimenti ripetitivi, RULA e REBA per la postura, sono i riferimenti operativi per i RSPP e i medici competenti che devono procedere alla valutazione del rischio da MMC nel DVR.

Rilevanza per datori di lavoro e medici competenti

La corretta lettura dell’art. 167 impone al datore di lavoro di non limitarsi a elencare nel DVR le mansioni che prevedono sollevamento pesi, ma di analizzare in dettaglio le condizioni ergonomiche di ogni posto di lavoro. Il medico competente, dal canto suo, ha un ruolo fondamentale nella sorveglianza sanitaria degli addetti alla MMC (art. 168, comma 2, lettera d) e nella definizione dei fattori individuali di rischio da comunicare al datore di lavoro per il tramite del SPP. La collaborazione tra RSPP e medico competente è, in questo contesto, non solo opportuna ma normativamente imposta.

Domande frequenti

Anche spingere un carrello carico rientra nella movimentazione manuale dei carichi?

Sì. La definizione dell’art. 167, comma 2, lettera a) include espressamente la spinta e la trazione tra le azioni che costituiscono MMC, indipendentemente dal fatto che il carico sia su ruote o meno, purché l’attività comporti rischio di sovraccarico biomeccanico.

Dal Titolo VI sono escluse le attività con carichi leggeri?

Non automaticamente. Carichi leggeri movimentati ad alta frequenza, in posture scorrette o in spazi ristretti possono ugualmente configurare rischio da sovraccarico biomeccanico. Rilevano le condizioni ergonomiche, non solo il peso assoluto.

Le patologie da MMC sono riconoscibili come malattie professionali?

Sì. La lombalgia da fatica lavorativa, le tendinopatie e la sindrome del tunnel carpale da lavoro ripetitivo rientrano nell’elenco delle malattie professionali INAIL, con diritto all’indennizzo se riconducibili all’attività lavorativa.

Chi deve valutare il rischio da MMC nel DVR?

Il datore di lavoro, con il supporto del RSPP e del medico competente. La valutazione si basa sull’allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008, che recepisce le norme tecniche ISO 11228 e i metodi NIOSH, OCRA, RULA.

Il Titolo VI si applica anche agli infermieri che movimentano pazienti?

Sì. La movimentazione di pazienti non collaboranti rientra nella MMC e genera un rischio biomeccanico tipicamente elevato, disciplinato dal Titolo VI e dall’allegato XXXIII. Ospedali e RSA devono valutare il rischio e adottare ausili meccanici ove possibile.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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