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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Titolo V del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
  • Le disposizioni non si applicano alla segnaletica per il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo.
  • Entro 12 mesi dall’entrata in vigore deve essere emanato un regolamento per le procedure di revisione e apposizione della segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico.
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Art. 161 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo. ((

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. ))

Il Titolo V sulla segnaletica: campo di applicazione

L’articolo 161 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo V del decreto, dedicato alla segnaletica di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. La norma delimita in modo preciso il campo di applicazione: le prescrizioni del Titolo V si applicano a qualsiasi datore di lavoro (pubblico e privato) che gestisce uno o più lavoratori subordinati o parasubordinati, in qualsiasi settore produttivo, industria, artigianato, commercio, servizi, costruzioni, agricoltura.

Il perimetro di esclusione

Il comma 2 esclude esplicitamente la segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo e aereo. Questa esclusione è motivata dal fatto che tali settori dispongono di proprie normative specifiche (Codice della Strada, Codice della Navigazione, regolamenti ENAC, ecc.) che disciplinano dettagliatamente la segnaletica per i rispettivi veicoli. Le prescrizioni del Titolo V si concentrano sulla segnaletica interna agli ambienti di lavoro.

Il caso speciale delle strade: la delega regolamentare

Il comma 2-bis, aggiunto dal D.Lgs. 106/2009, affronta il caso particolare delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare su strade pubbliche (es. lavori stradali, cantieri su carreggiate, manutenzione della segnaletica). Per queste situazioni ibride, dove la segnaletica di sicurezza per i lavoratori deve coesistere con quella del traffico, la norma prevede l’emanazione di un regolamento specifico dei Ministeri del lavoro e delle infrastrutture. Questo regolamento disciplina le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale adeguata alla protezione dei lavoratori.

Implicazioni per le imprese

Per le aziende industriali, artigianali e di servizi il Titolo V impone la predisposizione di un piano di segnaletica di sicurezza come parte integrante della valutazione del rischio (DVR). La segnaletica deve essere selezionata, installata e mantenuta in conformità ai requisiti degli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008, che specificano le caratteristiche tecniche di ogni tipo di segnale. La formazione dei lavoratori sulla segnaletica è obbligatoria ai sensi dell’art. 164 SIC.

Domande frequenti

Il Titolo V si applica anche ai lavoratori autonomi?

Il Titolo V si applica ai datori di lavoro. I lavoratori autonomi che operano in ambienti dove è presente segnaletica di sicurezza devono rispettarla (obbligo generale dell’art. 20 SIC), ma l’obbligo di predisporre la segnaletica è del datore di lavoro dell’ambiente.

La segnaletica stradale dei cantieri stradali rientra nel Titolo V?

Solo parzialmente: la segnaletica stradale è regolata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dai relativi regolamenti. Il comma 2-bis prevede un regolamento specifico per coordinare la segnaletica stradale con quella di sicurezza per i lavoratori nei cantieri su strada.

Quanto spesso deve essere verificata la segnaletica di sicurezza?

La verifica dell’efficienza e dell’idoneità della segnaletica deve essere parte del piano di manutenzione delle attrezzature di lavoro. Non esiste una frequenza minima fissa ma la segnaletica deteriorata, deformata o illeggibile deve essere sostituita immediatamente.

Esiste un obbligo di piano della segnaletica nel DVR?

Sì: il DVR deve includere la valutazione del rischio di mancata percezione dei pericoli e le misure adottate, tra cui la segnaletica. Molte aziende redigono un piano della segnaletica come allegato al DVR.

La segnaletica di sicurezza è lo stesso del sistema di gestione della sicurezza (SGS)?

No: la segnaletica è una delle misure di protezione e prevenzione (misura tecnica/organizzativa), mentre il SGS è il sistema manageriale che gestisce l’intera sicurezza aziendale. La segnaletica è una componente del SGS ma non lo esaurisce.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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