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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il coordinatore per la progettazione (CSP) è punito con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli obblighi dell’art. 91, comma 1 (PSC e fascicolo dell’opera).
  • Il coordinatore per l’esecuzione (CSE) è punito con arresto da 3 a 6 mesi per le violazioni delle lettere a), b), c), e) e f) del comma 1, art. 92, e con arresto da 2 a 4 mesi per la violazione della lettera d) (comunicazione all’ente previdenziale).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 158 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i coordinatori)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d). ))

La responsabilità penale dei coordinatori per la sicurezza

L’articolo 158 del D.Lgs. 81/2008, come sostituito dal D.Lgs. 106/2009, disciplina la responsabilità penale dei coordinatori per la sicurezza, sia il coordinatore per la progettazione (CSP) sia il coordinatore per l’esecuzione (CSE), per le violazioni dei rispettivi obblighi di legge. I coordinatori sono figure professionali certificate (con requisiti di formazione e aggiornamento periodico) che assumono responsabilità dirette per la sicurezza del cantiere nelle fasi di loro competenza. La loro responsabilità si aggiunge, e non si sostituisce, a quella del committente e delle imprese esecutrici.

Gli obblighi del CSP (art. 91, comma 1)

Il CSP è responsabile di: redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), documento cardine che analizza i rischi del cantiere e prescrive le misure di protezione per tutte le imprese; predisporre il fascicolo tecnico dell’opera, documento che raccoglie le informazioni sull’opera utili per la prevenzione dei rischi nelle future manutenzioni. La violazione di questi obblighi è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Gli obblighi del CSE e la graduazione delle sanzioni

Il CSE ha obblighi più ampi e differenziati, con sanzioni diversificate: (a) la sanzione più grave (arresto 3-6 mesi) si applica per la mancata verifica dell’applicazione del PSC da parte delle imprese, per la mancata sospensione immediata delle lavorazioni in caso di pericolo grave, per la mancata segnalazione al committente delle inadempienze delle imprese e per la mancata proposta di sospensione dei lavori; (b) la sanzione più lieve (arresto 2-4 mesi) si applica per la mancata comunicazione agli enti previdenziali dell’eventuale sospensione dei lavori disposta per ragioni di sicurezza (lettera d, art. 92).

La posizione di garanzia del CSE

Il CSE è considerato dalla giurisprudenza un garante della sicurezza del cantiere nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese che vi operano. Questo significa che se un lavoratore di un sub-appaltatore subisce un infortunio per una violazione del PSC che il CSE avrebbe dovuto rilevare e far correggere, il CSE può essere ritenuto penalmente responsabile dell’evento. La frequenza e la qualità dei sopralluoghi del CSE, documentati nei verbali di visita, sono elementi probatori cruciali in caso di incidente.

Caso pratico

Il CSE del cantiere di Alfa S.r.l. effettua il sopralluogo mensile e rileva che il ponteggio del terzo piano non ha il parapetto sul lato interno. Invece di segnalare il problema per iscritto al committente e all’impresa e, in caso di mancata risposta, proporre la sospensione, il CSE si limita a una comunicazione verbale. Tre giorni dopo, il lavoratore Tizio cade dal lato non protetto. Il CSE risponde per violazione dell’art. 92, comma 1, lettera a) (mancata segnalazione scritta), ai sensi dell’art. 158, comma 2, lettera a), con arresto da 3 a 6 mesi.

Domande frequenti

Il CSP e il CSE possono essere la stessa persona?

Non nei cantieri di una certa complessità, ma in alcune situazioni di piccola entità (cantieri con una sola impresa, rischi limitati) il committente può designare la stessa persona come CSP e CSE, purché abbia i requisiti professionali richiesti.

Il CSE può essere ritenuto responsabile di infortuni causati da violazioni di cui non era a conoscenza?

Dipende dalla frequenza e dall’adeguatezza dei sopralluoghi. Se il CSE avrebbe dovuto rilevare la violazione con sopralluoghi ordinari e non l’ha fatto, la responsabilità persiste per culpa in vigilando.

Cosa deve contenere il verbale di sopralluogo del CSE?

Data e durata del sopralluogo, aree visitate, stato di applicazione del PSC, eventuali violazioni rilevate, prescrizioni impartite alle imprese, eventuali segnalazioni al committente. I verbali devono essere firmati dal CSE e conservati.

Il CSE ha il potere di sospendere i lavori autonomamente?

No: il CSE può proporre al committente e al responsabile dei lavori la sospensione (art. 92, comma 1, lettera f). In caso di pericolo grave e imminente, può ordinare la sospensione immediata delle lavorazioni (art. 92, comma 1, lettera e) e darne immediata comunicazione al committente.

Quali sono i requisiti professionali per essere CSE?

Ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008: laurea magistrale in ingegneria o architettura, o diploma universitario o laurea triennale, o diploma di tecnico superiore, con esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni e attestato di formazione specifica (corso di almeno 120 ore con aggiornamento quinquennale).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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