Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 156 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Verifiche
In vigore dal 15/05/2008
1. Il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 155 - Art. 155 SIC - Demolizione per rovesciamento→T.U. Sicurezza art. 157 - Art. 157 SIC - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei la…→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 154 SIC – Sbarramento della zona di demolizione→Art. 158 SIC – (Sanzioni per i coordinatori)→Art. 153 SIC – Convogliamento del materiale di demolizione→Art. 159 SIC – (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)→Art. 152 SIC – Misure di sicurezza→Art. 160 SIC – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)→Art. 151 SIC – Ordine delle demolizioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La norma di rinvio alle verifiche ministeriali
L’articolo 156 del D.Lgs. 81/2008 costituisce una norma di autorizzazione e rinvio: conferisce al Ministro del lavoro il potere di istituire obblighi di verifica periodica per i ponteggi e le attrezzature per le costruzioni, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Non è una norma che impone direttamente obblighi alle imprese: crea lo strumento normativo attraverso cui i controlli possono essere resi obbligatori per decreto ministeriale.
Il sistema delle verifiche delle attrezzature di lavoro
L’art. 156 deve essere letto in coordinamento con il sistema generale di verifica delle attrezzature di lavoro disciplinato dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e dall’allegato VII, che fissa le periodicità delle verifiche obbligatorie per una vasta gamma di attrezzature (apparecchi di sollevamento, serbatoi, ecc.). Per i ponteggi e le attrezzature per costruzioni, la valutazione ministeriale tiene conto dell’uso intensivo in cantiere, del deterioramento accelerato, della variabilità delle configurazioni di impiego e della necessità di mantenere un livello di sicurezza adeguato nel tempo.
La Commissione consultiva permanente
Il parere della Commissione consultiva permanente è obbligatorio prima dell’adozione di qualsiasi decreto ministeriale in materia. La Commissione, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e delle istituzioni, assicura che le decisioni ministeriali siano bilanciate e tengano conto delle esigenze sia della sicurezza sia della produttività del settore costruzioni.
Implicazioni pratiche per le imprese
Attualmente, le verifiche obbligatorie per le attrezzature da cantiere sono disciplinate principalmente dall’allegato VII al D.Lgs. 81/2008 e dalle norme tecniche di settore (UNI, CEI). L’art. 156 è uno strumento «dormiente» che può essere attivato dal Ministro in qualsiasi momento per introdurre verifiche aggiuntive o più frequenti su specifiche categorie di attrezzature. Le imprese devono quindi monitorare l’evoluzione regolamentare in materia.
Domande frequenti
Il Ministero ha mai esercitato il potere dell'art. 156?
L'art. 156 attribuisce al Ministro il potere di istituire verifiche su ponteggi e attrezzature per costruzioni; non impone direttamente obblighi, ma crea lo strumento per renderli obbligatori con decreto.
Cosa puo' stabilire il Ministro ai sensi dell'art. 156?
L'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, con le modalita' e l'organo tecnico incaricato.
E' richiesto un parere prima del decreto?
Si': il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Con quale norma si coordina l'art. 156?
Con il sistema generale di verifica delle attrezzature dell'art. 71 e dell'Allegato VII SIC.
Perche' verifiche specifiche per i ponteggi?
Per l'uso intensivo in cantiere, il deterioramento accelerato e la variabilita' delle configurazioni d'impiego.