In sintesi
- La demolizione manuale dei muri deve avvenire con ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
- È vietato lavorare e far lavorare gli operai sui muri in demolizione.
- Le prescrizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alla demolizione di muri di altezza inferiore a 2 m.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 152 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di sicurezza
In vigore dal 15/05/2008
1. La demolizione dei muri effettuata con attrez-zature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
2. È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Stesso numero, altri codici
- Art. 152 Codice Civile: Separazione per condanna penale
- Articolo 152 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 152 Codice della Strada: Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli
- Articolo 152 Codice di Procedura Civile: Termini legali e termini giudiziari
- Articolo 152 Codice di Procedura Penale: Notificazioni richieste dalle parti private
- Articolo 152 Codice Penale: Remissione della querela
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La demolizione manuale dei muri: il rischio strutturale principale
L’articolo 152 del D.Lgs. 81/2008 si concentra su una delle pratiche più rischiose nella demolizione manuale: lavorare direttamente sopra o su muri in fase di demolizione. Un muro in demolizione perde progressivamente la propria integrità strutturale: la sua capacità portante diminuisce con ogni colpo di martello pneumatico o piccone, e il cedimento improvviso è sempre possibile. Permettere ai lavoratori di stare sopra un muro mentre viene demolito significa esporli al rischio di essere travolti dal crollo senza alcun sistema di protezione.
L’obbligo del ponteggio indipendente
Il comma 1 richiede che la demolizione con attrezzi manuali (o pneumatici) dei muri venga eseguita da ponti di servizio «indipendenti dall’opera in demolizione». «Indipendenti» significa che il ponteggio non deve appoggiarsi in alcun modo alla struttura che viene demolita: non deve condividere ancoraggi, appoggi o strutture di supporto con il muro. Un ponteggio ancorato a un muro che poi viene demolito diventa instabile con il muro stesso. Il ponteggio deve essere autoportante e ancorato a parti della struttura che non verranno demolite o a strutture provvisorie apposite.
Il divieto assoluto di lavoro sui muri in demolizione
Il comma 2 stabilisce un divieto assoluto: è vietato lavorare e far lavorare gli operai «sui muri in demolizione». Questo divieto è categorico e non ammette deroghe: non è permesso salire sul muro per verificare le condizioni, per posizionare le macchine o per effettuare operazioni accessorie. Il muro in demolizione è una struttura in condizioni di instabilità progressiva e non può costituire piano di lavoro, nemmeno temporaneamente.
La deroga per i muri bassi
Il comma 3 introduce una deroga pratica: le prescrizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alla demolizione di muri di altezza inferiore a 2 m. Per i muri bassi, il rischio di caduta dall’alto è minimo e la costruzione di un ponteggio indipendente sarebbe sproporzionata rispetto al rischio. Rimangono comunque applicabili le norme generali di sicurezza (art. 150 SIC sulla verifica preliminare, art. 151 SIC sull’ordine delle demolizioni).
Caso pratico
Alfa S.r.l. demolisce un edificio in muratura di tre piani. Per accelerare i lavori, il capocantiere Tizio consente ai lavoratori di salire sulle murature in demolizione del secondo piano per lavorare dall’alto verso il basso. Caio, mentre demolisce con il martello pneumatico, innesca il cedimento di un tratto di parete: il muro crolla e Caio cade con esso. Il datore di lavoro risponde per la violazione dell’art. 152, comma 2, sanzionata ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Domande frequenti
La deroga per i muri sotto i 2 m vale anche per muri portanti?
La deroga è riferita all’altezza del muro, non alla sua funzione strutturale. Tuttavia, la demolizione di muri portanti, indipendentemente dall’altezza, richiede comunque la verifica di stabilità dell’art. 150 e il rispetto della sequenza del programma di demolizione.
Come si realizza un ponteggio 'indipendentè dall’opera in demolizione?
Il ponteggio deve avere propri montanti con basette a terra o essere ancorato a parti della struttura non in demolizione. Non può appoggiarsi, ancorarsi o appoggiarsi al muro che viene demolito. In spazi ristretti si usano ponteggi su ruote (trabattelli) o piattaforme elevatrici.
Un lavoratore può stare sul muro per pochi secondi per effettuare una misura?
No: il divieto del comma 2 è assoluto e non ammette deroghe di durata. Qualsiasi stazionamento sui muri in demolizione, anche brevissimo, è vietato.
L’uso di macchine demolitrici (escavatori con pinza o martello) cambia le prescrizioni?
La demolizione meccanizzata è disciplinata da norme specifiche. Con escavatori e pinze demolitrici, gli operatori devono stare all’interno della cabina protetta; non devono trovarsi nell’area di caduta dei materiali. Le prescrizioni dell’art. 152 si applicano specificamente alla demolizione con attrezzi manuali.
Il POS deve descrivere le procedure per la demolizione dei muri?
Sì: il programma di demolizione nel POS (art. 151, comma 2 SIC) deve indicare le tecniche operative, i sistemi di ponteggio indipendente, le aree di lavoro e i percorsi sicuri per ogni fase di demolizione delle murature.