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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il materiale di demolizione non può essere gettato dall’alto ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, la cui estremità inferiore non deve essere a più di 2 m dal piano di raccolta.
  • I canali devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel successivo e i raccordi siano adeguatamente rinforzati; l’imboccatura superiore deve impedire cadute accidentali di persone.
  • Il materiale pesante o ingombrante deve essere calato a terra con mezzi idonei; durante la demolizione deve essere irrorata acqua per ridurre il sollevamento di polvere.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 153 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Convogliamento del materiale di demolizione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Il problema del convogliamento del materiale di demolizione

L’articolo 153 del D.Lgs. 81/2008 affronta un’esigenza operativa concreta nei cantieri di demolizione: come smaltire i materiali di risulta da piani elevati in modo sicuro. La soluzione intuitiva, gettare i materiali dall’alto, è espressamente vietata: il getto incontrollato crea pericoli gravissimi per i lavoratori a terra e per le strutture circostanti (impatti violenti, proiezioni di schegge, nuvole di polvere). La norma impone il ricorso a canali di convogliamento o al trasporto controllato.

I canali di convogliamento: requisiti tecnici

I canali di convogliamento sono strutture inclinate (spesso realizzate con elementi metallici o in plastica rigida incernierati tra loro) che convogliano i detriti dalla quota di demolizione al piano di raccolta. La norma prevede tre requisiti tecnici: (a) l’estremità inferiore del canale non deve trovarsi a più di 2 m dal piano di raccolta, per evitare che i materiali acquisiscano velocità eccessiva all’uscita e possano essere proiettati all’esterno dell’area di raccolta; (b) ogni tronco del canale deve imboccare nel successivo, senza aperture o discontinuità che possano permettere la fuoriuscita laterale dei materiali; (c) i raccordi (curve, pezzi di connessione) devono essere adeguatamente rinforzati perché subiscono le sollecitazioni più intense. (d) L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo da impedire la caduta accidentale di persone verso il basso.

Il divieto del getto e il calaggio dei materiali pesanti

Il comma 4 precisa che i materiali pesanti o ingombranti (travi metalliche, lastre di pietra, elementi prefabbricati) che non possono essere convogliati nel canale devono essere «calati a terra con mezzi idonei»: argani, gru, paranchi o sistemi di sollevamento appositamente predisposti. Non è consentito farli rotolare sul bordo o farli cadere in modo non controllato.

La riduzione della polvere

Il comma 5 introduce l’obbligo di irrorare con acqua le murature e i materiali di risulta durante la demolizione per ridurre il sollevamento di polvere. Questo obbligo ha sia un fine di sicurezza e salute (la polvere di demolizione può contenere amianto, silice cristallina, piombo e altre sostanze pericolose) sia un fine di tutela dell’ambiente circostante (riduzione dell’impatto sulle proprietà adiacenti).

Caso pratico

In un cantiere urbano di Alfa S.r.l., il capocantiere Tizio autorizza i lavoratori a gettare direttamente dai piani superiori i mattoni della demolizione nel cortile interno, senza usare canali o argani. Un mattone, dopo il rimbalzo, esce dal cortile e colpisce un passante sul marciapiede esterno. Il datore di lavoro risponde per la violazione dell’art. 153, comma 1, sanzionata dall’art. 159, comma 2, lettera b), e potenzialmente per lesioni colpose verso il terzo.

Domande frequenti

I canali di convogliamento devono essere chiusi o aperti?

La norma non richiede espressamente che siano chiusi, ma i canali chiusi (tipo tubo) offrono maggiore sicurezza perché impediscono la fuoriuscita laterale di materiali. I canali aperti (a U) possono essere accettabili se il materiale convogliato è di piccole dimensioni e scorre senza saltare fuori.

L’irrorazione con acqua deve avvenire sempre o solo in caso di polvere visibile?

La norma prevede l’irrorazione 'durante i lavori di demolizioné, non solo in presenza di polvere visibile. Alcune polveri pericolose (es. fibre di amianto, silice fine) non sono visibili a occhio nudo; l’irrorazione preventiva e continua è quindi necessaria.

Con quale mezzo si possono calare a terra elementi pesanti?

Con argani, gru, paranchi o altri sistemi di sollevamento con portata adeguata. Il mezzo deve essere certificato e in regola con le verifiche periodiche previste dalla normativa sulle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008, allegato VII).

Il piano di raccolta dei materiali deve essere in un’area recintata?

Sì: ai sensi dell’art. 154 SIC, la zona sottostante la demolizione deve essere vietata al transito e delimitata con appositi sbarramenti. Il piano di raccolta rientra in questa zona e deve essere accessibile solo dopo la sospensione dello scarico dall’alto.

Il canale di convogliamento deve essere smontato quando non è in uso?

Non è obbligatorio per legge smontarlo, ma deve essere sicuro in ogni condizione: protetto contro l’intrusione di persone dall’imboccatura superiore, stabile e ancorato per resistere alle sollecitazioni dinamiche dei materiali in transito.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.