- Il datore di lavoro valuta l’esposizione al rumore considerando livello, tipo, durata, esposizioni impulsive, sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali di avvertimento, informazioni dei costruttori e dati dalla sorveglianza sanitaria.
- Se è fondatamente ipotizzabile il superamento dei valori inferiori di azione (80 dB(A)), è obbligatoria la misurazione strumentale.
- I metodi di misurazione devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore e documentati nel DVR.
- L’emissione sonora delle attrezzature può essere stimata preventivamente con le banche dati approvate dalla Commissione consultiva.
Art. 190 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio
In vigore dal 15/05/2008
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.
4. Nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all’articolo 28, comma
2. 5-bis. ((L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 190 Codice Civile: Responsabilità sussidiaria dei beni personali
- Articolo 190 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 190 Codice della Strada: Comportamento dei pedoni
- Articolo 190 Codice di Procedura Civile: Comparse conclusionali e memorie
- Articolo 190 Codice di Procedura Penale: Diritto alla prova
- Articolo 190 Codice Penale: Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile
La valutazione del rischio rumore: oltre la semplice fonometria
L’art. 190 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione del rischio specificamente per il rumore, integrando le disposizioni generali dell’art. 181. La norma è notevole per la ricchezza dei fattori che il datore di lavoro deve considerare: non si tratta semplicemente di misurare il livello sonoro con un fonometro, ma di una valutazione multifattoriale che tiene conto di elementi fisici, chimici, fisiologici e organizzativi. Il comma 1 elenca dodici categorie di fattori da considerare, dalla durata dell’esposizione all’incertezza di misura, passando per le interazioni tra rumore e sostanze ototossiche.
Fattori speciali: sostanze ototossiche e interazioni
Un elemento particolarmente innovativo è la lettera d) del comma 1: la valutazione deve tenere conto «per quanto possibile a livello tecnico» degli «effetti sulla salute e sicurezza derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni». Le sostanze ototossiche sono agenti chimici che potenziano il danno da rumore sull’apparato uditivo: solventi organici (toluene, xilene, stirene, toluolo), metalli pesanti (piombo, mercurio), farmaci (aminoglicosidi, cisplatino). In settori come la verniciatura, la chimica fine, la galvanotecnica, la valutazione del rischio rumore non può prescindere dalla presenza di queste sostanze. Tizio, verniciatore esposto a 78 dB(A) (sotto il VA inferiore) ma contemporaneamente a concentrazioni significative di toluene, può avere un rischio reale di danno uditivo superiore a quello di un lavoratore esposto agli stessi 78 dB(A) senza esposizione a solventi. Il RSPP deve quindi considerare l’interazione in sede di DVR.
L’obbligo di misurazione: quando scatta
Il comma 2 stabilisce la soglia che trasforma la valutazione qualitativa in obbligo di misurazione strumentale: quando «può fondatamente ritenersi» che il LEX,8h superi il valore inferiore di azione di 80 dB(A), il datore deve procedere alla misurazione effettiva. Il requisito del fondato motivo non significa «certezza»: basta che le caratteristiche dell’attività (tipo di macchine, livelli di produzione tipici, confronto con settori analoghi) rendano plausibile il superamento della soglia. I risultati delle misurazioni vanno riportati nel DVR. Il datore che si limita ad affermare nel DVR che «il rumore è basso» senza misurazioni, in presenza di macchinari chiaramente rumorosi, commette una violazione dell’art. 190 sanzionabile in sede ispettiva.
Metodi di misurazione e campionatura
Il comma 3 specifica che i metodi di misurazione devono essere «adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali». La campionatura è ammessa «purché sia rappresentativa dell’esposizione del lavoratore»: questo consente, per lavori con cicli produttivi regolari e ripetitivi, di misurare un campione di cicli anziché l’intera giornata lavorativa. Il comma 4 aggiunge l’obbligo di tenere conto dell’incertezza di misura determinata secondo la prassi metrologica: le misurazioni fonometriche non sono esatte, hanno un margine di incertezza (tipicamente 1-3 dB) che va considerato nella classificazione del rischio. Infine, il comma 5-bis (aggiunto successivamente) introduce la possibilità di stimare preventivamente l’emissione sonora delle attrezzature facendo riferimento alle banche dati del rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, con obbligo di citare la fonte documentale nel DVR.
Domande frequenti
È obbligatorio misurare il rumore in tutti i luoghi di lavoro?
No. La misurazione strumentale è obbligatoria solo quando si può fondatamente ritenere che il LEX,8h superi 80 dB(A). In ambienti chiaramente silenziosi (uffici amministrativi, centri di elaborazione dati), è sufficiente una valutazione qualitativa documentata nel DVR.
Le sostanze ototossiche cambiano i valori limite di esposizione al rumore?
No, i valori limite restano 80, 85 e 87 dB(A). Ma la presenza di sostanze ototossiche (solventi, metalli pesanti) impone al datore di considerare il rischio sinergico nella valutazione: lo stesso livello di rumore diventa più pericoloso in presenza di esposizione a solventi organici.
Chi può effettuare le misurazioni fonometriche?
L’art. 190 non prescrive una qualifica specifica per le misurazioni fonometriche, ma richiede che il personale del SPP abbia 'specifiche conoscenze in materia' (art. 181). Nella pratica si ricorre spesso a tecnici acustici specializzati o a laboratori certificati.
Quanto spesso va ripetuta la misurazione del rumore?
La valutazione del rischio da agenti fisici va aggiornata almeno ogni quattro anni (art. 181). La misurazione fonometrica va ripetuta ogni volta che cambiano i macchinari, il layout produttivo o i cicli di lavoro in modo significativo.
Cosa sono le banche dati del rumore menzionate nel comma 5-bis?
Sono database di livelli di emissione sonora delle attrezzature, approvati dalla Commissione consultiva permanente dell’art. 6 SIC. Consentono di stimare il LEX,8h in fase preventiva (progettazione del layout, acquisto di nuovi macchinari) senza necessità di misurazioni sul posto.