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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore mette a disposizione DPI uditivi quando il LEX supera il valore inferiore di azione (80 dB(A)); l’uso diventa obbligatorio sopra il valore superiore di azione (85 dB(A)).
  • La scelta dei DPI avviene previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, privilegiando quelli che eliminano o riducono al minimo il rischio.
  • Il datore verifica l’efficacia dei DPI auditivi effettivamente indossati.
  • I DPI sono adeguati se, usati correttamente, rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 193 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Uso dei dispositivi di protezione individuali

In vigore dal 15/05/2008

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito; b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, ((e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche)) .

DPI uditivi: misura di ultima istanza ma essenziale

L’art. 193 del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) dell’udito come misura complementare, ma non sostitutiva, delle misure tecniche e organizzative di cui all’art. 192. La norma si apre con la formula «nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192», sottolineando la posizione residuale ma necessaria dei DPI nella gerarchia preventiva. I DPI auditivi non risolvono il problema del rumore alla fonte: riducono l’esposizione dell’individuo che li indossa, ma non abbassano il livello di rumore nell’ambiente e non proteggono gli altri lavoratori presenti. Per questo motivo, non possono mai costituire la sola risposta a un problema di rumore elevato: devono essere sempre accompagnati da misure tecniche e organizzative.

Il sistema a doppio trigger: disponibilità vs. obbligo d'uso

L’art. 193 introduce una distinzione fondamentale tra due livelli di obbligo, correlati ai due valori di azione dell’art. 189. Al superamento del valore inferiore di azione (LEX > 80 dB(A)), il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI: i lavoratori devono averli a portata di mano e poter scegliere se indossarli. Questa disposizione riconosce che tra 80 e 85 dB(A) il rischio è reale ma non immediato, e il lavoratore può valutare situazionalmente se usarli. Al superamento del valore superiore di azione (LEX ≥ 85 dB(A)), l’uso diventa obbligatorio: il datore deve «esigere» (termine usato dalla norma) che i lavoratori indossino i DPI. La vigilanza sul loro uso è un obbligo del datore, non una facoltà: Alfa S.r.l. non può limitarsi a distribuire le cuffie e poi ignorare se i lavoratori le indossano. Il mancato uso obbligatorio dei DPI in zona sopra i VA superiori è una violazione che espone sia il datore (per omessa vigilanza) sia il lavoratore (per rifiuto di usare i DPI) a responsabilità diverse.

La scelta dei DPI auditivi: criteri tecnici e consultazione

Il comma 1, lettera c) impone che la scelta dei DPI avvenga «previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti». Questa partecipazione non è meramente formale: i lavoratori conoscono meglio di chiunque altro le condizioni operative concrete in cui devono usare i DPI (caldo, umidità, necessità di comunicare verbalmente, movimenti fisici che potrebbero spostare i DPI). Un tappo auricolare tecnicamente molto efficace ma difficile da inserire correttamente, o una cuffia antirumore incompatibile con il casco di protezione usato nello stesso reparto, è un DPI inadeguato nella pratica. La lettera d) aggiunge l’obbligo di verifica dell’efficacia dei DPI: non basta distribuirli, bisogna controllare che siano effettivamente efficaci (controllo periodico dell’attenuazione effettiva, verifica del corretto posizionamento).

L’attenuazione dei DPI e la conformità alle norme tecniche

Il comma 2 affronta la questione delicata dell’attenuazione dei DPI auditivi ai fini della verifica del rispetto del VLE (art. 189): il datore può tener conto dell’attenuazione prodotta dai DPI indossati, ma solo per questo scopo specifico. La seconda parte del comma specifica che i DPI si considerano «adeguati» se, usati correttamente, rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche. I DPI auditivi devono essere certificati CE secondo la Direttiva 89/686/CEE (ora Regolamento UE 2016/425) e rispettare le norme EN 352 (tappi, cuffie, inserti). L’attenuazione certificata viene espressa mediante l’SNR (Single Number Rating), oppure tramite il metodo HML per una valutazione più accurata. Tizio, RSPP, che deve scegliere le cuffie per un reparto con LEX = 88 dB(A), sceglierà cuffie con SNR ≥ 15 dB, in modo da ridurre l’esposizione effettiva sotto l'87 dB(A) del VLE, considerando i fattori correttivi di derating suggeriti dalle norme tecniche.

Domande frequenti

Il datore di lavoro deve comprare i tappi auricolari per tutti i lavoratori in zone rumorose?

Deve metterli a disposizione per i lavoratori con LEX > 80 dB(A). Sopra 85 dB(A) deve esigere che siano indossati. Le spese per i DPI sono sempre a carico del datore di lavoro (art. 75 SIC).

I lavoratori possono rifiutarsi di indossare i DPI auditivi in zone sopra gli 85 dB(A)?

No. Sopra il valore superiore di azione l’uso dei DPI auditivi è obbligatorio. Il rifiuto del lavoratore configura una violazione dell’art. 20 SIC (obblighi dei lavoratori) e non esime il datore dall’obbligo di vigilare e applicare sanzioni disciplinari.

Come si sceglie tra tappi e cuffie antirumore?

La scelta dipende dalle condizioni operative: il livello di rumore (attenuazione necessaria), la compatibilità con altri DPI (casco, occhiali), le condizioni igieniche (caldo, umidità), la necessità di comunicazione verbale. Va effettuata previa consultazione dei lavoratori e del medico competente.

Un’attenuazione di 25 dB certificata significa che l’esposizione si riduce sempre di 25 dB?

No. L’attenuazione certificata in condizioni di laboratorio è superiore a quella reale in condizioni di uso. Le norme tecniche prevedono fattori di correzione (derating) che riducono il valore effettivo. Ad esempio, per un SNR di 25 dB si applica in genere una riduzione del 50%, ottenendo 12,5 dB di attenuazione effettiva reale.

Il datore può contare solo sui DPI auditivi per portare l’esposizione sotto il valore limite?

Solo se le misure tecniche e organizzative ex art. 192 sono state adottate e risultano insufficienti. I DPI sono misura residuale: non sostituiscono, ma integrano le misure alla fonte. Il programma di riduzione del rumore (art. 192, comma 2) resta obbligatorio sopra i VA superiori.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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