In sintesi
- I lavoratori esposti al rumore a valori uguali o superiori al valore inferiore di azione (80 dB(A)) devono essere informati e formati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore.
- L’obbligo si aggiunge e si specifica rispetto alle disposizioni generali dell’art. 184 SIC.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 195 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione dei lavoratori
In vigore dal 15/05/2008
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 195 Codice Civile: Prelevamento dei beni mobili
- Articolo 195 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 195 Codice della Strada: Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione
- Articolo 195 Codice di Procedura Penale: Testimonianza indiretta
- Articolo 195 Codice Penale: Diritti dei terzi
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Informazione e formazione specifica per il rischio rumore
L’art. 195 del D.Lgs. 81/2008 è la norma specifica di informazione e formazione per il rischio rumore nel Capo II, che si aggiunge alle disposizioni generali dell’art. 184 (valido per tutti gli agenti fisici). La soglia di attivazione è il valore inferiore di azione di 80 dB(A) LEX,8h: tutti i lavoratori con LEX uguale o superiore a questa soglia devono ricevere informazione e formazione specifiche. Ciò include i lavoratori nella fascia 80-85 dB(A) (tra i due valori di azione), per i quali le misure di prevenzione sono meno stringenti (DPI disponibili ma non obbligatori), ma la formazione rimane obbligatoria. I contenuti specifici si integrano con quelli dell’art. 184: il lavoratore deve sapere qual è il proprio LEX,8h misurato, come usare correttamente le cuffie o i tappi auricolari forniti, riconoscere i sintomi precoci dell’ipoacusia da rumore (acufeni, difficoltà nel percepire le alte frequenze, calo dell’intelligibilità delle parole), e quando richiedere la visita audiometrica. Alfa S.r.l. dovrà documentare l’avvenuta formazione specifica sul rumore in registri separati da quelli della formazione generale alla sicurezza.
Domande frequenti
La formazione sul rumore è obbligatoria anche per lavoratori con LEX tra 80 e 85 dB(A)?
Sì. L’art. 195 scatta al superamento del valore inferiore di azione (80 dB(A)), non di quello superiore. Anche i lavoratori con esposizione moderata (80-85 dB(A)) devono essere formati sul rischio rumore.
Cosa deve contenere la formazione specifica sul rumore?
I contenuti dell’art. 184 (misure adottate, valori limite e di azione, livelli misurati, segnalazione effetti negativi, diritti alla sorveglianza sanitaria, procedure sicure, uso dei DPI) applicati specificamente al rischio rumore. Include anche il riconoscimento dei sintomi precoci di ipoacusia.
La formazione sul rumore può essere integrata in quella generale sulla sicurezza?
Sì, ma deve avere contenuti specifici identificabili. Non è sufficiente un generico corso sulla sicurezza che menzioni il rumore tra i rischi: devono essere trattati i livelli specifici di esposizione del lavoratore e le relative misure di protezione.