- I lavoratori esposti ad agenti fisici e i loro RLS devono essere informati e formati sui risultati della valutazione del rischio.
- L’informazione copre le misure adottate, i valori limite e di azione, i livelli di esposizione misurati, le modalità per segnalare effetti negativi, i diritti alla sorveglianza sanitaria.
- Include anche le procedure di lavoro sicure per ridurre il rischio e le istruzioni sull’uso dei DPI specifici.
Art. 184 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione dei lavoratori
In vigore dal 15/05/2008
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all’entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione; g) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso
- Articolo 184 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 184 Codice della Strada: Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
- Articolo 184 Codice di Procedura Civile: Udienza di assunzione dei mezzi di prova
- Articolo 184 Codice di Procedura Penale: Sanatoria delle nullità delle citazioni degli avvisi e delle notificazioni
- Articolo 184 Codice Penale: Estinzione della pena di morte, dell’ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati
Informazione e formazione sugli agenti fisici: una norma-quadro generale
L’art. 184 del D.Lgs. 81/2008 è la norma generale sull’informazione e formazione nel Titolo VIII sugli agenti fisici. Si innesta sugli obblighi generali degli artt. 36 e 37 del decreto, specificandone il contenuto per il rischio da agenti fisici. La struttura è quella tipica del Titolo VIII: l’art. 184 è la disposizione-quadro del Capo I, che viene poi richiamata e talvolta integrata dai capi specifici (ad es. l’art. 195 per il rumore, l’art. 210-bis per i CEM richiamano espressamente l’art. 184 aggiungendo contenuti specifici). I destinatari dell’obbligo sono i lavoratori esposti e i loro RLS, con una formula identica a quella dell’art. 164 per la segnaletica e dell’art. 177 per i VDT.
Contenuti dell’informazione: un catalogo articolato
Il comma 1 elenca sette categorie di informazioni che devono essere fornite: a) le misure adottate in applicazione del Titolo VIII; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione, con la spiegazione dei rischi potenziali associati al loro superamento; c) i risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione agli agenti fisici specifici; d) le modalità per identificare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione (es. sintomi di ipoacusia precoce, sindrome delle vibrazioni al segmento mano-braccio, fosfeni da CEM); e) le circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e gli obiettivi della stessa; f) le procedure di lavoro sicure per ridurre il rischio al minimo; g) l’uso corretto dei DPI appropriati per l’agente fisico specifico, con le relative indicazioni e controindicazioni sanitarie. La sistematicità di questo elenco è importante: l’informazione non può essere parziale o selettiva. Alfa S.r.l. che forma i lavoratori sulle procedure di lavoro sicure ma non comunica loro i valori di esposizione misurati non adempie pienamente all’art. 184.
Le controindicazioni sanitarie all’uso dei DPI: un dettaglio spesso trascurato
La lettera g) include un elemento insolito e spesso sottovalutato: le «controindicazioni sanitarie all’uso» dei DPI. Questo è particolarmente rilevante per i DPI auditivi: alcune tipologie di tappi auricolari sono controindicate per lavoratori con infezioni del condotto uditivo ricorrenti; alcune cuffie antirumore possono essere scomode o inadeguate per lavoratori con particolari conformazioni del padiglione auricolare; i guanti antivibrazioni hanno controindicazioni in presenza di alcune patologie vascolari. Il medico competente deve essere coinvolto nella scelta dei DPI per i lavoratori con condizioni sanitarie particolari, e questa informazione deve essere comunicata agli interessati.
RLS come destinatario privilegiato
L’inclusione esplicita del RLS tra i destinatari dell’informazione non è casuale: il RLS deve essere in grado di dialogare con il datore di lavoro sulla valutazione del rischio, partecipare alle riunioni periodiche di sicurezza (art. 35 SIC), e collaborare con l’organo di vigilanza in caso di ispezione. Un RLS non informato sulle misurazioni fonometriche o sui livelli di esposizione vibrazionale del proprio reparto non può svolgere efficacemente il proprio ruolo. La formazione del RLS sugli agenti fisici è parte integrante delle 32-72 ore di formazione obbligatoria previste dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Domande frequenti
I lavoratori hanno diritto di conoscere i livelli di esposizione misurati nel proprio reparto?
Sì. L’art. 184, lettera c) impone al datore di lavoro di informare i lavoratori dei risultati delle misurazioni e calcoli dei livelli di esposizione. Non è una facoltà del datore: è un obbligo verso i lavoratori esposti.
L’informazione sugli agenti fisici deve essere fornita anche al RLS?
Sì, esplicitamente. L’art. 184 cita il RLS accanto ai lavoratori come destinatario dell’informazione, poiché il RLS deve poter svolgere il proprio ruolo di verifica e consultazione in modo informato.
Bisogna informare i lavoratori anche sulle controindicazioni sanitarie all’uso dei DPI?
Sì. La lettera g) include espressamente le controindicazioni sanitarie all’uso dei DPI. Per i DPI auditivi, ad esempio, alcune tipologie sono controindicate per lavoratori con specifiche patologie dell’orecchio.
L’art. 184 è sostituito dai capi specifici sul rumore, sulle vibrazioni ecc.?
No, è integrato. I capi specifici (artt. 195, 203, 210-bis ecc.) richiamano l’art. 184 e aggiungono contenuti formativi specifici per ciascun agente. L’art. 184 rimane la base generale che deve sempre essere rispettata.
Come si documenta l’adempimento all’art. 184 in sede ispettiva?
Con registri di formazione firmati, verbali di riunioni periodiche, materiale didattico distribuito, comunicazioni scritte ai lavoratori e ai RLS. Per le misurazioni, anche la consegna documentata dei rapporti tecnici di fonometria o vibrazione.