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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La sorveglianza sanitaria per gli agenti fisici segue i principi generali dell’art. 41 SIC ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti dai capi specifici del Titolo VIII.
  • I dati per la sorveglianza vengono trasmessi al medico competente dal datore di lavoro tramite il SPP.
  • Se la sorveglianza rivela un’alterazione della salute correlata al rischio lavorativo, il medico informa il lavoratore e il datore, che deve revisionare la valutazione e le misure preventive.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 185 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

In vigore dal 15/05/2008

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

La sorveglianza sanitaria come strumento di feedback

L’art. 185 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria nel contesto degli agenti fisici come strumento non solo clinico, ma anche di feedback al sistema di gestione della sicurezza. Il comma 1 rinvia ai principi generali dell’art. 41 SIC per le modalità di esecuzione, ma specifica che le casistiche e le frequenze sono determinate dai capi specifici del Titolo VIII (art. 196 per il rumore, art. 204 per le vibrazioni, art. 211 per i CEM). Il flusso informativo è bidirezionale: dal datore di lavoro (tramite il SPP) al medico competente per i dati di esposizione, e dal medico al datore per le risultanze cliniche, nel rispetto del segreto professionale.

Il meccanismo di feedback sanitario

Il comma 2 introduce il meccanismo chiave: se la sorveglianza rivela un'«alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi», ad esempio, una perdita uditiva iniziale rilevata all’audiometria per il rischio rumore, o una sindrome di Raynaud al dito per le vibrazioni mano-braccio, il medico competente ha tre obblighi: informare il lavoratore interessato (che ha diritto di conoscere il proprio stato di salute occupazionale), informare il datore di lavoro nel rispetto del segreto professionale (cioè comunicando la correlazione con il rischio lavorativo senza rivelare dati sanitari personali non necessari), e indirizzare il sistema verso le tre azioni correttive obbligatorie: revisione della valutazione dei rischi, revisione delle misure preventive, e attuazione di quelle necessarie tenendo conto del parere del medico competente. Caio, medico competente di Alfa S.r.l., che all’audiometria annuale rileva una perdita uditiva bilaterale di 20 dB a 4000 Hz (frequenza tipica del danno da rumore) in tre operai del reparto pressatura, deve attivare questo meccanismo: informare i lavoratori, comunicare al datore l’anomalia riscontrata, e richiedere la revisione della valutazione del rischio rumore per quel reparto.

La trasmissione dei dati di esposizione

Un elemento importante del comma 1 è la specificazione che la valutazione del rischio viene trasmessa al medico competente «dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione». Questo vuol dire che il medico competente non può svolgere la sorveglianza sanitaria «al buio», senza conoscere i livelli di esposizione del lavoratore. I rapporti di misurazione fonometrica, vibrazionale o elettromagnetica devono essere messi a disposizione del medico competente prima della visita, per consentire la corretta calibrazione del protocollo sanitario. Un medico competente che visita lavoratori esposti al rumore senza conoscere il loro LEX,8h non può definire una frequenza appropriata di audiometrie né interpretare correttamente i risultati clinici nel contesto dell’esposizione reale.

Domande frequenti

Il medico competente può rifiutarsi di fare la sorveglianza sanitaria se non riceve i dati di esposizione?

Non può rifiutarsi tout court, ma ha il diritto-dovere di richiedere i dati di esposizione al datore tramite il SPP. Svolgere la sorveglianza senza conoscere i livelli di esposizione sarebbe clinicamente inadeguato e potenzialmente fonte di responsabilità professionale.

Il datore di lavoro ha diritto di conoscere la diagnosi del lavoratore sorvegliato?

No. Il medico competente informa il datore della correlazione tra alterazione della salute e rischio lavorativo, ma nel rispetto del segreto professionale non rivela la diagnosi specifica né i dati personali sanitari del lavoratore.

Se la sorveglianza rivela danni da rumore, il datore deve immediatamente modificare il DVR?

Sì. Il comma 2 impone al datore di lavoro di sottoporre a revisione sia la valutazione dei rischi sia le misure preventive. Non è una facoltà discrezionale: è un obbligo che il medico competente attiva con la sua comunicazione.

La sorveglianza sanitaria per gli agenti fisici è sempre periodica o può essere estemporanea?

È principalmente periodica, con cadenza definita dai capi specifici (es. annuale o con periodicità diversa per rumore e vibrazioni). Può essere estemporanea quando il lavoratore segnala sintomi correlati al rischio o quando cambia significativamente il livello di esposizione.

Chi è responsabile se la sorveglianza sanitaria non viene effettuata?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di disporre la sorveglianza; il medico competente ha l’obbligo professionale di effettuarla. La responsabilità primaria è del datore di lavoro, che può rispondere per omessa sorveglianza ai sensi dell’art. 55, comma 5 SIC.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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