Testo dell'articoloVigente
Art. 198 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center
In vigore dal 15/05/2008
1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro di cui all’articolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l’applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 197 - Art. 197 SIC - Deroghe→T.U. Sicurezza art. 199 - Art. 199 SIC - Campo di applicazione→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 196 SIC – Sorveglianza sanitaria→Art. 200 SIC – Definizioni→Art. 195 SIC – Informazione e formazione dei lavoratori→Art. 201 SIC – Valori limite di esposizione e valori d’azione→Art. 194 SIC – Misure per la limitazione dell’esposizione→Art. 202 SIC – Valutazione dei rischi→Art. 193 SIC – Uso dei dispositivi di protezione individuali
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Settori speciali e necessità di linee guida ad hoc
L’art. 198 del D.Lgs. 81/2008 riconosce che alcuni settori produttivi hanno caratteristiche talmente specifiche da richiedere linee guida applicative dedicate, piuttosto che l’applicazione diretta delle norme generali del Capo II sul rumore. I settori individuati, musica, attività ricreative e call center, presentano peculiarità che rendono difficile o problematica l’applicazione standard. Nel settore musicale (concerti, orchestre, sale prove, discoteche), i livelli di rumore raggiungono spesso i 100-110 dB(A) e i musicisti professionisti sono esposti quotidianamente a livelli che superano largamente il VLE di 87 dB(A). L’applicazione letterale dell’art. 193 (DPI obbligatori sopra gli 85 dB(A)) renderebbe impossibile la prestazione musicale con gli strumenti convenzionali. Le attività ricreative (parchi divertimento, sale giochi, eventi sportivi) hanno esposizioni intermittenti e molto variabili, difficilmente valutabili con il LEX,8h standard. I call center presentano il rischio acustico del picco acustico improvviso («acoustic shock») trasmesso dal telefono, un fenomeno diverso dal rumore da macchinari industriali e non adeguatamente coperto dalle norme standard. Le linee guida devono essere elaborate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 SIC e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, con il coinvolgimento delle parti sociali. Questo percorso garantisce la rappresentatività tecnica (Commissione) e istituzionale (Stato-Regioni) delle linee guida adottate. Per il settore musicale, in Italia sono state sviluppate linee guida dall’INAIL e da alcune Regioni che tengono conto dei DPI auditivi ad attenuazione selettiva (flat response earplugs) e di protocolli audiometrici specifici per i musicisti.
Casi pratici
Caso 1: musicisti professionisti
In un'orchestra i livelli di rumore raggiungono 100-110 dB(A): l'applicazione letterale dell'art. 193 (DPI obbligatori sopra 85 dB(A)) renderebbe impossibile la prestazione. L'art. 198 SIC prevede linee guida ad hoc per il settore musicale.
Caso 2: call center e acoustic shock
I call center presentano il rischio del picco acustico improvviso trasmesso dal telefono, diverso dal rumore industriale: le linee guida (elaborate dalla Commissione consultiva e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni) ne tengono conto.
Domande frequenti
I musicisti professionisti sono soggetti agli stessi valori limite degli operai?
I valori limite valgono, ma l'art. 198 SIC prevede linee guida ad hoc per il settore musicale, dove i livelli di rumore sono strutturalmente molto elevati.
Per quali settori sono previste linee guida specifiche?
Musica, attivita' ricreative e call center, per le loro peculiarita' acustiche (art. 198 SIC).
Perche' servono linee guida dedicate per la musica?
Perche' i livelli raggiungono 100-110 dB(A) e l'applicazione letterale delle norme generali renderebbe impossibile la prestazione musicale.
Qual e' il rischio acustico tipico dei call center?
L'acoustic shock: il picco acustico improvviso trasmesso dal telefono, diverso dal rumore da macchinari industriali.
Chi elabora e approva le linee guida?
La Commissione consultiva permanente (ex art. 6 SIC), con il coinvolgimento delle parti sociali, e la Conferenza Stato-Regioni.