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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Valore limite di esposizione: LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C)), non superabile in alcun caso.
  • Valore superiore di azione: LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C)), attiva obblighi di programma di riduzione e DPI obbligatori.
  • Valore inferiore di azione: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C)), attiva obblighi di messa a disposizione di DPI e sorveglianza sanitaria su richiesta.
  • In caso di forte variabilità giornaliera, il LEX,w settimanale può sostituire il LEX,8h, a condizione che non superi 87 dB(A).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 189 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valori limite di esposizione e valori di azione

In vigore dal 15/05/2008

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 \muPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

La triplice soglia del rischio rumore: una struttura a cascata

L’art. 189 del D.Lgs. 81/2008 fissa le soglie numeriche che governano tutta la gestione del rischio rumore nel Capo II. Il sistema è articolato su tre livelli che attivano obblighi progressivamente più stringenti: i valori inferiori di azione (VA inf), i valori superiori di azione (VA sup) e i valori limite di esposizione (VLE). Questa struttura a cascata consente di proporzionare le misure preventive all’entità del rischio: un’attività con LEX,8h di 82 dB(A) richiede interventi meno onerosi di una con LEX,8h di 89 dB(A). La logica è quella del risk-based approach: non una soglia unica oltre la quale tutto è vietato, ma un sistema graduato di obblighi che aumentano con l’esposizione.

I valori limite di esposizione (VLE): soglia inderogabile

Il VLE per il LEX,8h è 87 dB(A); per il ppeak è 200 Pa (140 dB(C)). Questi valori rappresentano il limite assoluto oltre il quale l’esposizione è sempre illecita, indipendentemente dalle misure di protezione adottate. Elemento cruciale: nel calcolo del VLE ai fini della verifica del rispetto di questa soglia è possibile tener conto dell’attenuazione prodotta dai DPI auditivi, ma solo per questo scopo, non per determinare l’entità del rischio o per motivare la riduzione delle misure tecniche. In pratica: se Tizio lavora con LEX,8h = 90 dB(A) ma indossa correttamente cuffie con attenuazione certificata di 25 dB, il suo LEX,8h effettivo (all’orecchio con cuffie) è 65 dB(A), ben sotto il VLE di 87 dB(A). Tuttavia, questo non esonera il datore dall’obbligo di attuare un programma di riduzione del rumore alla fonte, perché il VLE di 87 dB(A) viene verificato sull’esposizione con DPI indossati, ma le misure preventive di cui all’art. 192 restano obbligatorie quando il valore misurato senza DPI supera i VA.

I valori superiori di azione: obblighi rafforzati

Quando il LEX,8h supera 85 dB(A) o il ppeak supera 140 Pa (137 dB(C)), scattano gli obblighi rafforzati del VA superiore: elaborazione e applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione (art. 192, comma 2 SIC), obbligo per i lavoratori di indossare i DPI auditivi (non solo disponibilità, ma uso obbligatorio, art. 193, comma 1, lettera b), delimitazione delle aree con segnaletica e restrizione dell’accesso (art. 192, comma 3), sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 196 SIC). Alfa S.r.l. che ha un reparto con LEX,8h di 86 dB(A) deve: implementare un piano di riduzione del rumore, rendere obbligatorio l’uso dei DPI auditivi, segnalare la zona come area ad alto rumore e sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria annuale.

I valori inferiori di azione: obblighi di base

Il superamento dei VA inferiori (LEX,8h > 80 dB(A) o ppeak > 112 Pa) attiva obblighi meno intensi ma comunque rilevanti: obbligo di mettere a disposizione i DPI auditivi (non obbligo di uso, ma di disponibilità), informazione e formazione specifiche sul rischio rumore (art. 195 SIC), estensione della sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore (art. 196, comma 2 SIC). Questa soglia intercetta le attività con rumore fastidioso ma non immediatamente pericoloso: magazzini con carrelli elevatori, alcune aree di cucina industriale, aule scolastiche particolarmente rumorose.

La variabilità dell’esposizione e l’uso del LEX,w

Il comma 2 disciplina un caso pratico frequente: i lavoratori con esposizione giornaliera molto variabile da un giorno all’altro. Per questi soggetti, l’art. 189 ammette la sostituzione del LEX,8h con il LEX,w settimanale, a due condizioni: il LEX,w non superi il VLE di 87 dB(A) e siano adottate misure adeguate per ridurre i rischi nei giorni ad alta esposizione. Il comma 3 precisa che in caso di variabilità settimanale va considerato il «livello settimanale massimo ricorrente»: questo evita che settimane eccezionalmente silenziose «annacquino» la stima del rischio per lavoratori che occasionalmente subiscono esposizioni molto elevate.

Domande frequenti

Qual è la differenza pratica tra valore di azione e valore limite di esposizione per il rumore?

Il valore di azione attiva obblighi specifici (DPI disponibili o obbligatori, programmi di riduzione, sorveglianza sanitaria) ma non vieta l’esposizione. Il valore limite di esposizione (87 dB(A) LEX,8h) è invece invalicabile: superarlo è sempre illecito.

Se un lavoratore porta cuffie con attenuazione di 20 dB, il suo LEX effettivo scende automaticamente di 20 dB?

In teoria sì (semplificando), ma in pratica l’attenuazione reale dipende dall’uso corretto e continuativo del DPI. Le norme tecniche prevedono fattori di correzione per l’attenuazione reale in condizioni di uso effettivo (metodo HML, metodo SNR).

Un’officina con LEX,8h di 82 dB(A) deve obbligatoriamente fornire tappi auricolari ai lavoratori?

Sì. Il superamento del valore inferiore di azione (80 dB(A)) impone la messa a disposizione dei DPI auditivi ai lavoratori (art. 193 SIC). Non sono però obbligatori da indossare: diventa obbligatorio l’uso solo oltre il valore superiore di azione (85 dB(A)).

Un cuoco esposto a 81 dB(A) in cucina rientra negli obblighi del Capo II?

Sì. Il livello supera il valore inferiore di azione (80 dB(A)), quindi il datore deve: fornire i DPI auditivi, formare e informare il cuoco sul rischio rumore, e valutare se la sorveglianza sanitaria su richiesta sia applicabile.

Il LEX,8h di 87 dB(A) come valore limite include o esclude l’attenuazione dei DPI?

Include l’attenuazione dei DPI, ma solo ai fini della verifica del rispetto del VLE. Ciò significa che per stabilire se adottare misure preventive (programma di riduzione, DPI obbligatori) si usa il LEX misurato senza DPI; per verificare il rispetto del VLE si può considerare l’attenuazione certificata.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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