Autore: Andrea Marton

  • Art. 84 TUF – Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari acce…

    Art. 84 TUF – Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari acce…

    Art. 84 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’immissione degli strumenti finanziari nel sistema non modifica gli obblighi di legge connessi con la titolarità di diritti sugli strumenti finanziari stessi. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l’indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

    2. Restano fermi gli obblighi di rilevazione e di aggiornamento del libro dei soci previsti dall’ articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge. Il termine per le annotazioni nel libro dei soci indicato nell’ultimo comma del predetto articolo 5 decorre dalla data di pagamento degli utili o da quella del rilascio della certificazione per l’intervento in assemblea.

    3. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione allo Schedario generale dei titoli azionari previsti dall’ articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , da parte degli emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 6 della stessa legge. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, detta, ove occorrano, le norme di applicazione della presente disposizione e di quella prevista dall’articolo 89, comma

    2. (35) ((68))

  • Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni

    Art. 301 Codice Civile: Potestà e amministrazione dei beni

    Art. 301 c.c. [Potestà e amministrazione dei beni

    Articolo abrogato dalla l. 4 maggio 1983, n. 184

    [Abrogato]

  • Art. 25 bis TUF – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti…

    Art. 25 bis TUF – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti…

    Art. 25 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30 . ((2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all’articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all’articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all’articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all’articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d’Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati.))

  • Art. 43 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 43 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 43 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DELLA PARTE II, TITOLO III, CAPO I, DISPOSTA DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 44

  • Art. 80 TUF – Articolo abrogato

    Art. 80 TUF – Articolo abrogato

    Art. 80 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 AGOSTO 2016, N. 176

  • Art. 281 SIC – Registro dei casi di malattia e di decesso

    Art. 281 SIC – Registro dei casi di malattia e di decesso

    Art. 281 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro dei casi di malattia e di decesso

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.

    2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

    3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma

    2. 4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

  • Art. 254 SIC – Valore limite

    Art. 254 SIC – Valore limite

    Art. 254 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valore limite

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm³, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 253 comma 6-bis.))

    2. ((Quando il valore limite viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.))

    3. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.

    4. In ogni caso, se l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d).

    5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo ((regolari)) , in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche.

  • Art. 68 ter TUF – (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle po…

    Art. 68 ter TUF – (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle po…

    Art. 68 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell’utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.

    2. Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente la Consob circa i controlli sulla gestione delle posizioni, secondo le modalità e i termini da quest’ultima stabiliti con regolamento.)) ((73))

  • Art. 6 TUF – Poteri regolamentari

    Art. 6 TUF – Poteri regolamentari

    Art. 6 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri regolamentari

    In vigore dal 01/07/1998

    01. Nell’esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d’Italia e la Consob osservano i seguenti principi: (73) a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana; d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza ((;)) d-bis) ((sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati.))

    02. La Banca d’Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’ articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonché dall’articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano. (73)

    03. La Banca d’Italia e la Consob comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.

    1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e ((dei gestori autorizzati)) in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr ((autorizzate)) , nonché degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; (73) c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: 1) i criteri, i limiti e i divieti relativi all’attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo e, nel caso di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti, anche alla natura del soggetto finanziato; (132) 1-bis) i requisiti in materia di gestione della liquidità, inclusi gli strumenti di gestione della liquidità, e i requisiti in materia di gestione dei rischi derivanti dall’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti; (132) 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d’Italia può prevedere l’applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima, di norme prudenziali e misure di contenimento e frazionamento del rischio per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario; (132) 3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che ((i gestori autorizzati e gli Oicr societari in gestione esterna)) redigono periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; 5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l’intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell’Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni. c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di: 1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l’attuazione dell’articolo 4-undecies; 2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 3) continuità dell’attività; 4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; 5) gestione del rischio dell’impresa; 6) audit interno; 7) responsabilità dell’alta dirigenza; 8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività. (73)

    1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.

    2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) trasparenza, ivi inclusi: 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all’impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall’impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata; (73) 2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti; 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all’esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall’impresa; 3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata; (73) 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti; 3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 4) l’obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell’OICR; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi: 1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per: a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati; b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi; 3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme; 4) al trattamento dei reclami; 5) alle operazioni personali; 6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione e dalle fattispecie in cui il gestore gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un terzo; (132) 7) alla conservazione delle registrazioni; 8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati. (73)

    2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d’Italia acquisisce l’intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all’articolo 5, comma

    3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l’intesa della Banca d’Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all’articolo 5, comma

    2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di competenza della Banca d’Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all’articolo 5, comma

    5-bis. Per l’esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d’Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d’Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l’intesa e per le finalità di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, possono: a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo; b) comunicare le irregolarità riscontrate all’altra Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza. (73)

    2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)

    2-quater. La Consob, sentita la Banca d’Italia, individua con regolamento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 ; (73) b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali: 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, ((i gestori autorizzati, i fondi pensione)) , gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all’Unione europea ((;)) (73) d-bis) ((i clienti professionali privati;)) d-ter) ((i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.))

    2-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

    2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua con regolamento: a) i clienti professionali pubblici; b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. (73)

    2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, anche nel ((sistema con consiglio di sorveglianza)) , stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. (73)

    2-octies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria. (73)

    2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall’ articolo 2391, primo comma, del codice civile , si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

  • Art. 12 bis TUF – (Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più im…

    Art. 12 bis TUF – (Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più im…

    Art. 12 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033 , o alla società di partecipazione finanziaria mista, come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non è a sua volta controllata da un’impresa di investimento o da un’altra holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

    2. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma

    1. 3. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

    4. Agli esponenti delle società indicate al comma 1 si applica l’articolo

    13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell’Unione europea.

    5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo. ))

  • Art. 55 quinquies TUF – Intervento precoce

    Art. 55 quinquies TUF – Intervento precoce

    Art. 55 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Intervento precoce

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell’articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall’articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. ((A tal fine la Banca d’Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12, comma

    5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.)) Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. ((73))

    2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l’articolo 56-bis.

  • Art. 299 Codice Civile: Cognome dell’adottato

    Art. 299 Codice Civile: Cognome dell’adottato

    Art. 299 c.c. – Cognome dell’adottato

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Cognome dell’adottato.

    L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

    Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.

    Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell’adottante.

    Se l’adozione è compiuta da coniugi, l’adottato assume il cognome del marito.

    Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.