Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 31 TUE – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale…

    Art. 31 TUE – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale…

    Art. 31 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

    In vigore dal 30/06/2003

    146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. [Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.] (1) [L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.] (1) Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine. (2) 4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente. 4 bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonchè di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (3) 4 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4- bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all’acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. (3) 4 quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l’importo delle sanzioni DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 31 43 amministrative pecuniarie previste dal comma 4- bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l’inottemperanza all’ordine di demolizione. (3) 5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, (4) ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico (5) previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (6). Nei casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell’acquirente (7) È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione. (7) Il valore venale dell’immobile è determinato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. (7). 6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. 7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 23, comma 01 (8). (9) Note: (1) La Corte Costituzionale, con sent. 3.10.2024 n. 160, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente periodo, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c-ter), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (3) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (4) Le parole “culturali, paesaggistici,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Le parole “urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico” sono state sostituite alle precedenti “urbanistici o ambientali” dall’art. 54, comma 1, lett. h), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (6) Le parole “previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (7) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (8) Le parole “all’articolo 23, comma 01” sono state sostituite alle precedenti “all’articolo 22, comma 3” dall’art. 3, comma 1, lett. l), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. g), DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 32-33

  • Art. 30 TUE – Lottizzazione abusiva

    Art. 30 TUE – Lottizzazione abusiva

    Art. 30 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Lottizzazione abusiva

    In vigore dal 30/06/2003

    1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7- bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109) 1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denun- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 30 41 cino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purchè la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonchè la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 4 bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa. (1) 5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. 5 bis. A decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima applicazione, l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l’attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (2). (3) 6. […] (4) 7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’articolo 31, comma 8. 9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 31 42 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù. Note: (1) Comma inserito dall’art. 12, comma 4, L. 28.11.2005 n. 246, pubblicata in G.U. 1.12.2005 n. 280. (2) Si veda il Provv. 30.12.2024 n. 460141. (3) Comma inserito dall’art. 25, comma 1, DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9. (4) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, DPR 9.11.2005 n. 304, pubblicato in G.U. 10.3.2006 n. 58. Testo precedente: “I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell’atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l’immobile.“.

  • Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    Art. 16 Rev. Leg. – Enti di interesse pubblico

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

    2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

  • CCNL Logistica e Trasporto Merci: livelli e inquadramento

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione classifica il personale non viaggiante in Quadri (parametro 169) e in livelli dal 1° (159) al 6° (109), con i livelli intermedi 3° Super e 4° Junior; i conducenti hanno un’area propria in tre qualifiche (3, 2, 1) con lettere A-H. Le mansioni superiori per tre mesi portano al livello superiore (art. 7).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Livelli del personale non viaggiante (art. 6 CCNL) e minimo + EPA dal 1° gennaio 2026
    Livello Parametro Profili esemplificativi (art. 6) Minimo + EPA 2026
    Quadri 169 Responsabili di filiale, agenzia, docks e sito, logistic engineer, responsabile ICT 2.574,98 €
    1° 159 Capi magazzinieri con responsabilità tecnica e amministrativa, capo turno terminal, capi servizio 2.411,46 €
    2° 146 Altri capi reparto o capi ufficio, spedizioniere coadiutore, contabili con autonomia 2.218,22 €
    3° Super 132 Impiegati ausiliari dello spedizioniere doganale, pianificatori, vice magazzinieri, gruisti su gru oltre 20 t 2.000,37 €
    3° 128 Dispatcher, compilatori di bolle doganali, conducenti di carrelli elevatori oltre 30 q.li, magazzinieri con responsabilità di carico e scarico 1.946,84 €
    4° 122 Facchini specializzati, carrellisti (carrelli sotto 30 q.li), impiegati addetti amministrativi 1.850,23 €
    4° Junior 119 Addetti alla movimentazione con attrezzature di sollevamento complesse che non richiedono patente; conoscenze tecniche e capacità pratiche 1.802,92 €
    5° 116 Facchini qualificati, addetti al magazzino, preparazione ordini (picking), carico e scarico con transpallet 1.761,64 €
    6° 109 Facchino comune, addetto al magazzino comune, addetto ai comuni lavori di pulizia 1.648,74 €

    Il 6° Junior (parametro 100), livello d’ingresso per attività semplici, è terminato il 31 dicembre 2025: chi vi era inquadrato è passato al 6° livello. Importi dal testo unico del CCNL, tabelle dei minimi (vedi anche le tabelle retributive). Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024.

    La struttura per livelli e i parametri

    L’art. 6 del CCNL ordina i lavoratori in una scala che va dai Quadri (parametro 169) al 6° livello (parametro 109). Ogni livello ha una declaratoria e profili esemplificativi; i livelli intermedi 3° Super e 4° Junior hanno un parametro proprio (il 6° Junior, parametro 100, è terminato il 31 dicembre 2025). I Quadri hanno un’indennità di funzione di 51,65 euro lordi mensili e il livello è previsto solo in unità produttive con più di 40 dipendenti e con almeno 8 impiegati alle dipendenze.

    Autisti: qualifica in base al mezzo

    Il personale viaggiante (conducenti) ha un’area propria, distinta per qualifiche e lettere:

    • Qualifica 3 (lettere A, B, C; parametri 132,5, 133 e 133,5): conducenti con patente C-E su veicoli con cronotachigrafo; la lettera A copre i trasporti interni ad aree produttive o logistiche, la B i trasporti nazionali e internazionali senza abilitazioni particolari, la C quelli con abilitazioni (ATP, ADR) o attrezzature particolari;
    • Qualifica 2 (lettere D, E, F; parametri 128,5, 129 e 129,5): conducenti di autocarri isolati con patente C e cronotachigrafo;
    • Qualifica 1 (lettere G, H; parametri 124 e 124,5): conducenti con patente B senza cronotachigrafo, nella logistica distributiva e per i corrieri espresso;
    • Rider (lettere I e L): parametro 110, che passa a 116 dopo 6 mesi e, per ciclomotori e motocicli, a 119 dopo altri 9 mesi.

    Il CQC (Carta di qualificazione del conducente) è richiesto dalla legge ai conducenti professionali e si rinnova ogni cinque anni con 35 ore di formazione.

    Magazzino: carrellisti e addetti picking

    L’area magazzino si distribuisce su più livelli secondo la complessità: i conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali sono al 3°, quelli sotto i 30 quintali e i facchini specializzati al 4°, il picking, il carico e scarico con transpallet e i facchini qualificati al 5°, il facchino comune al 6°. Il patentino per i carrelli elevatori ha un aggiornamento periodico di legge (D.Lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regioni).

    Uffici e Quadri

    Le mansioni d’ufficio vanno dal 1° (capi servizio, contabile incaricato di compilare il bilancio) al 4° (impiegati addetti amministrativi, receptionist), passando per il 2° (contabili con autonomia, spedizioniere coadiutore) e il 3° (dispatcher, compilatori di bolle doganali). I Quadri svolgono attività direttive di rilevante importanza, con responsabilità diretta su obiettivi aziendali.

    Mansioni superiori e passaggio di livello

    Chi è destinato a mansioni del livello superiore ha diritto a un compenso pari alla differenza tra i minimi conglobati dei due livelli; trascorsi tre mesi il passaggio al livello superiore avviene a tutti gli effetti, salvo che si tratti di sostituzione di un lavoratore assente per malattia, ferie e simili, nel qual caso spetta il minimo del livello superiore senza passaggio (art. 7). Con mansioni di due livelli esercitate con continuità spetta il superiore se prevalenti; in caso contrario dopo un anno, o dopo un anno complessivo nell’arco di tre anni (art. 8).

    Casi pratici

    Tizio – Autista di qualifica 3 con CQC
    Tizio guida un autoarticolato con cronotachigrafo ed è inquadrato in qualifica 3, lettera C perché trasporta merci ADR. Il minimo più EPA da gennaio 2026 è 2.021,61 € (parametro 133,5), con l’indennità di trasferta dell’art. 62. Il CQC si rinnova ogni 5 anni con 35 ore di formazione.
    Caia – Carrellista al 4° livello
    Caia conduce un carrello elevatore di portata inferiore a 30 quintali in un magazzino e-commerce ed è al 4° livello: minimo più EPA da gennaio 2026 di 1.850,23 €. Il patentino carrellista deve essere valido e aggiornato nei termini di legge.
    Sempronio – Mansioni superiori
    Sempronio, al 4° livello, svolge da quattro mesi le mansioni di dispatcher, che sono del 3° livello. Per l’art. 7 ha diritto alla differenza tra i minimi dei due livelli per il periodo e, trascorsi tre mesi, al passaggio al 3° livello, a meno che sostituisca un collega assente per malattia o ferie.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Logistica?
    Per il personale non viaggiante: Quadri (parametro 169) e livelli 1° (159), 2° (146), 3° Super (132), 3° (128), 4° (122), 4° Junior (119), 5° (116) e 6° (109); il 6° Junior (100) è terminato il 31 dicembre 2025. I conducenti hanno qualifiche proprie: 3 (A, B, C), 2 (D, E, F), 1 (G, H), oltre ai rider.
    Che livello è un autista di camion?
    Non dipende dal peso in quintali ma dalla qualifica: qualifica 3 (lettere A-C) per i conducenti di veicoli con patente C-E e cronotachigrafo, qualifica 2 (D-F) per gli autocarri isolati con patente C, qualifica 1 (G, H) per i veicoli con patente B senza cronotachigrafo. La lettera dipende dal tipo di trasporto (art. 6).
    I carrellisti che livello hanno?
    I conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali sono al 3° livello; quelli sotto i 30 quintali e i facchini specializzati al 4°; picking e carico-scarico con transpallet al 5°.
    Il CQC è obbligatorio?
    Sì, per legge, per i conducenti professionali. Va aggiornato ogni 5 anni con un corso di 35 ore. Il datore deve verificare la validità del CQC.
    Posso passare di livello?
    Sì: dopo tre mesi di mansioni superiori il passaggio avviene a tutti gli effetti, salvo sostituzione di un lavoratore assente (art. 7); con mansioni di due livelli il superiore spetta se prevalenti o dopo un anno (art. 8).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 29 TUE – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività

    Art. 29 TUE – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività

    Art. 29 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del

    In vigore dal 30/06/2003

    Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonchè anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5- bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) (1) 1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso. 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni. 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (1), il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. Note: (1) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. CAPO II – SANZIONI

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Formazione Professionale: diritto e regime fiscale

    CCNL Formazione Professionale

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Formazione Professionale: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata. Nel CCNL Formazione Professionale (art. 28) mensa, ticket o indennità di mensa spettano al personale impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario che prevede rientri; modalità e quantità sono demandate alla contrattazione regionale o, in subordine, di ente.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. L’art. 28 del CCNL Formazione Professionale riconosce mensa, ticket o indennità di mensa al personale impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario che prevede rientri e rinvia importi e modalità alla contrattazione regionale o di ente: il CCNL nazionale non fissa un valore del buono. Fonte: art. 28 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale. Nel CCNL Formazione Professionale lo prevede l’art. 28 (mensa, ticket o indennità di mensa) per chi lavora almeno 6 ore al giorno con rientri; l’importo lo fissano la contrattazione regionale o di ente.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Per l’art. 28 il beneficio spetta a chi lavora almeno 6 ore giornaliere con orario che prevede rientri: Caia, che fa solo il mattino senza rientro, in base al CCNL non rientra nella regola e dipende dall’eventuale accordo regionale o di ente.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono demandate dall’art. 28 alla contrattazione regionale o di ente.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. L’art. 28 del CCNL Formazione Professionale parla di mensa, ticket o indennità di mensa in alternativa; la contrattazione regionale o di ente individua quale spetta.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). La spettanza è quella dell’art. 28 del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023); importi e modalità dipendono dalla contrattazione regionale o di ente.

  • Art. 28 bis TUE – Permesso di costruire convenzionato

    Art. 28 bis TUE – Permesso di costruire convenzionato

    Art. 28 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Permesso di costruire convenzionato

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 4. La convenzione può prevedere modalità di at- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 29-30 40 tuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. 6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. q), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 28 TUE – Vigilanza su opere di amministrazioni statali

    Art. 28 TUE – Vigilanza su opere di amministrazioni statali

    Art. 28 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Vigilanza su opere di amministrazioni statali

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27. (1) Note: (1) Comma rettificato con Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.

  • Art. 27 TUE – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    Art. 27 TUE – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    Art. 27 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree as- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 28-28 bis 39 soggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonchè per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (1) 3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell’ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere. (2) 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. Note: (1) Comma modificato dall’art. 32, commi 44, 45 e 46, DL 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003 n. 326. (2) Periodo inserito dall’art. 2, comma 341, L. 24.12.2007 n. 244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285.

  • Art. 130 CPI – Esecuzione di descrizione e sequestro

    Art. 130 CPI – Esecuzione di descrizione e sequestro

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

    2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

    3. Decorso il termine dell’ articolo 675 del codice di procedura civile , possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

    4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

    5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

  • Art. 115 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 115 D.Lgs. 209/2005 – Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    I. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma

    3. 2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che è composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell' IVASS, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

    3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, sentito l' IVASS. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l' IVASS ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma

    2. 4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.

    5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

  • Art. 26 TUE – Dichiarazione di inagibilità

    Art. 26 TUE – Dichiarazione di inagibilità

    Art. 26 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Dichiarazione di inagibilità

    In vigore dal 30/06/2003

    luglio 1934, n. 1265, art. 222) 1. La presentazione della segnalazione certificata (1) di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Note: (1) Le parole “La presentazione della segnalazione certificata” sono state sostituite alle precedenti “Il rilascio del certificato” dall’art. 3, comma 1, lett. k), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. TITOLO IV – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI CAPO I – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA E RESPONSABILITÀ

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