Autore: Andrea Marton

  • Art. 280 SIC – Registri degli esposti e degli eventi accidentali

    Art. 280 SIC – Registri degli esposti e degli eventi accidentali

    Art. 280 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registri degli esposti e degli eventi accidentali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale. ((

    2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

    3. Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute; b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio; c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all’ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; ))

    4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

    5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

    6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. ((6))

    7. L’ISPESL trasmette annualmente al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

  • Art. 38 TUF – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

    Art. 38 TUF – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

    Art. 38 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sicav e Sicaf che designano un gestore esterno

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Le Sicav in gestione esterna e le Sicaf in gestione esterna)) rispettano le seguenti condizioni: ((133)) a) adottano la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’ articolo 2327 del codice civile ; d) lo statuto prevede: 1) per le Sicav ((in gestione esterna)) , come oggetto sociale esclusivo, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf ((in gestione esterna)) , come oggetto sociale esclusivo, l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso; ((133)) 2) con riferimento all’intero patrimonio raccolto, l’affidamento della prestazione delle attività di cui all’articolo 33 ((, comma 1,)) a un gestore esterno e l’indicazione della società designata; ((133)) e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire ((le tempistiche e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni, nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore)) ; ((133)) g) la stipula di un accordo tra il ((gestore estero)) , e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b). ((133))

    2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l’indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile ; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura. ((In deroga a quanto previsto dall’ articolo 2433-bis, comma 1, del codice civile , le Sicaf in gestione esterna possono distribuire acconti sui dividendi nei limiti e nelle modalità previsti dal medesimo articolo.)) ((133))

    3. ((Qualora lo statuto della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Delle obbligazioni relative alla gestione del singolo comparto, ivi incluse quelle di natura tributaria, purché l’atto rechi espressa menzione del comparto, la Sicav in gestione esterna o la Sicaf in gestione esterna rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto; in caso di mancata menzione del comparto ovvero per le altre obbligazioni, la società risponde con l’intero patrimonio. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori degli altri comparti o nell’interesse degli stessi. Coerentemente con la propria forma di FIA o di OICVM, il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o esclusivamente da OICVM, soggetti alle relative discipline europee e nazionali.)) ((133))

    3-bis. ((Sul patrimonio della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna, e sul patrimonio dei relativi comparti ove costituiti, non sono ammesse azioni dei creditori del gestore esterno o nell’interesse dello stesso, né azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Il gestore esterno non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza delle Sicav e Sicaf gestite e dei relativi comparti ove costituiti.)) ((133))

    4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav ((in gestione esterna)) o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore ((o sullo svolgimento diretto dell’attività di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 35-bis)) . Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie. ((133))

    5. ((Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l’attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la Sicav o Sicaf in gestione esterna.)) ((133))

    6. ((Al fine di verificare il rispetto del comma 5, la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e sulle Sicaf gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d’Italia e la Consob possono altresì esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall’articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall’articolo

    6-ter. La Banca d’Italia può esercitare nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all’articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.)) ((133))

    7. ((Nel caso di Sicav in gestione esterna e di Sicaf in gestione esterna non riservate, la Banca d’Italia approva lo statuto e le relative modificazioni. La Banca d’Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest’ultimo di gestire il patrimonio della società nell’interesse degli investitori.)) ((133))

    8. ((Il gestore esterno trasmette alla Banca d’Italia gli statuti della Sicav in gestione esterna e della Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile .)) ((133))

    9. ((Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 35-bis, comma 6, 35-quater, comma 1, primo periodo, e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.)) ((133))

  • Art. 39 sexies TUF – (Durata)

    Art. 39 sexies TUF – (Durata)

    Art. 39 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Durata)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Il regolamento del fondo o lo statuto della Sicav, della Sicaf o della società di partenariato fissa il termine di durata dell’Oicr in coerenza con la natura degli investimenti e le categorie di investitori ammessi. Nel caso di un fondo il termine non può in ogni caso essere superiore al termine di durata del gestore.))

    2. ((Fermo restando quanto previsto al comma 1, la durata degli Oicr chiusi non può essere superiore a cinquanta anni, escluso il periodo di proroga di cui all’articolo 39-novies, comma 2.))

    3. ((Il comma 2 non si applica agli ELTIF)) . ((133))

  • Art. 83 undecies TUF – Obblighi degli emittenti azioni

    Art. 83 undecies TUF – Obblighi degli emittenti azioni

    Art. 83 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi degli emittenti azioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell’articolo 83-duodecies nonché, nell’ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall’emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell’articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.

    2. Fermo restando l’ articolo 2421 del codice civile , anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

    3. Alle società cooperative non si applica il comma

    1. 4. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 . ((68))

  • Art. 87 TUF – Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati

    Art. 87 TUF – Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati

    Art. 87 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata ((al depositario centrale di titoli)) ; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo.

    2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l’indicazione della data della loro costituzione.

    3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

  • Art. 66 ter TUF – Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti…

    Art. 66 ter TUF – Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti…

    Art. 66 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all’articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l’esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

    2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell’esclusione dello strumento finanziario sottostante.

    3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonché di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob.

    4. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 .

    5. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21 .

    6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . (73)

  • Art. 24 TUF – Gestione di portafogli

    Art. 24 TUF – Gestione di portafogli

    Art. 24 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione di portafogli

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole: a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere; b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell’ articolo 1727 del codice civile ; (73) c) la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e ((per più assemblee, in deroga all’ articolo 2372, secondo comma, del codice civile )) . (73)

    1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti. (73)

    2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

  • Art. 286 quinquies SIC – Valutazione dei rischi

    Art. 286 quinquies SIC – Valutazione dei rischi

    Art. 286 quinquies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

    2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati. ))

  • Art. 144 SIC – Resistenza delle armature

    Art. 144 SIC – Resistenza delle armature

    Art. 144 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Resistenza delle armature

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua.

    2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

  • Art. 79 decies TUF – (Definizioni)

    Art. 79 decies TUF – (Definizioni)

    Art. 79 decies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Definizioni)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Nel presente titolo si intendono per: a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell’ articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 ; b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti. ))

  • Art. 4 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 4 octies TUF – Articolo abrogato

    Art. 4 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 93 bis TUF – Definizioni

    Art. 93 bis TUF – Definizioni

    Art. 93 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Definizioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per: a) “regolamento prospetto”: regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 ; b) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 ; b-bis) ” regolamento (UE) 2019/1156 “: il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 , (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014; c) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi; d) “responsabile del collocamento”: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico; e) “Stato membro d’origine”: 1) in relazione all’offerta di titoli, lo Stato membro d’origine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto; 2) in relazione all’offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l’Oicr è stato costituito; f) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l’offerta o viene chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d’origine. (( f-bis) «KIID»: il documento previsto dall’ articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea; f-ter) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 . ))