Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 25 T.U. Edilizia – Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (abrogato)

    Art. 25 T.U. Edilizia – Procedimento di rilascio del certificato di agibilità (abrogato)

    Art. 25 T.U. Edilizia – Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

    D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico dell’edilizia

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità ( decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 ; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8 ) 1.

    Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 , nonché all’ articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

    2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67; b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II; c) la documentazione indicata al comma 1; d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.

    4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a).

    In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

    5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.

    In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

    5-bis. Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l’obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all’articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell’edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

    5-ter. Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli

  • Art. 24 TUE – Agibilità

    Art. 24 TUE – Agibilità

    Art. 24 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Agibilità

    In vigore dal 30/06/2003

    1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale (2) valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonchè la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464. 4. Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale. 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonchè all’articolo 82; d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi; e-bis) attestazione di ‘edificio predisposto alla banda ultra largà, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. (3) 5 bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienicosanitarie nelle seguenti ipotesi: a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. (4) DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 25 37 5 ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari. (4) 5 quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente. (4) 6. L’utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate. 7 bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (5) Note: (1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. i), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Art. 24 [Certificato di agibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall’art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)]. – 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività ola denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni. 4-bis. Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonchè collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purchè siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.” Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 17, comma 1, lett. o), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164; – il Comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264; – l’art. 30, comma 1, lett. g), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98.. (2) Le parole “e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale” sono state inserite dall’art. 4, comma 1, lett. a), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (3) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, lett. b), DLgs. 8.11.2021 n. 207, pubblicato in G.U. 9.12.2021 n. 292, S.O. n. 43. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c-bis), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. n), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120.

  • Art. 168 Cod. Amb. – utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

    Art. 168 Cod. Amb. – utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonché degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le Autorità di bacino, nonché le regioni e le province autonome, disciplina, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione: a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere; b)l’utilizzazione dell’acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica; c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantità e della qualità delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

  • Art. 23 quater TUE – Usi temporanei

    Art. 23 quater TUE – Usi temporanei

    Art. 23 quater D.P.R. 380/2001 (TUE) – Usi temporanei

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purchè si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello lo- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 24 36 cale. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 1, lett. m-bis), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. TITOLO III – AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI CAPO I – CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

  • Art. 23 ter TUE – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    Art. 23 ter TUE – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    Art. 23 ter D.P.R. 380/2001 (TUE) – Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6. (2) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale. 1 bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. (3) 1 ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. (3) 1 quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1- ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, nè al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate. (3) 1 quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 quater 35 rilascio dei seguenti titoli: a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall’esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a) . (3) 2. La destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis. (4) 3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. (5) Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile (6) all’interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies (7). Note: (1) Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, lett. n), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (2) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 01), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. m), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.“. (5) Periodo sostituito ai precedenti primo e secondo periodo dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. Testo precedente: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.“ (6) Le parole “di un intero immobile” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (7) Le parole “consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies” sono state sostituite alle precedenti “sempre consentito” dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2.2), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Art. 105 cod. ass. – Revoca dell’incarico all’attuario revisore (abrogato)

    Art. 105 cod. ass. – Revoca dell’incarico all’attuario revisore

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, o dell’attuario nominato ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull’attività [del revisore legale o della società di revisione legale] , ne informa la CONSOB.

    2. Qualora l’ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all’articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall’articolo 103, comma 3, [la perdita di una condizione di indipendenza prevista dall’articolo 103, comma 3] ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell’incarico da parte dell’attuario di cui all’articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell’incarico, sentito l’interessato.

    3. Il provvedimento di revoca è comunicato all’attuario, [al revisore legale o alla società di revisione legale] e all’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    In tal caso [il revisore legale o la società di revisione legale] provvede a conferire l’incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.

    4. In caso di inadempienza l’ISVAP provvede al conferimento dell’incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell’Ordine degli attuari.

    5. L’ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

    6. L’Ordine degli attuari comunica all’ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1

  • Art. 216 ord. giud. – Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura (abrogato)

    Art. 216 ord. giud. – Attribuzioni del consiglio superiore della magistratura

    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La prima sezione del consiglio superiore procede in sede di scrutinio alla classificazione dei magistrati aventi grado di consigliere di corte di appello e gradi parificati; la seconda sezione procede in sede di scrutinio alla classificazione dei giudici, sostituti procuratori del Re Imperatore e pretori e per la nomina dei primi pretori al grado di consigliere di corte di appello o parificato.

    Ciascuna delle sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri sui passaggi dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, e, in genere, su tutti gli affari sui quali il consiglio superiore è chiamato a pronunziarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

    In adunanza plenaria, il consiglio superiore procede alla revisione degli scrutini, su richiesta del Ministro o su ricorso degli interessati, e dà parere sulle nomine ed ammissioni straordinarie in magistratura

  • Art. 116-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)

    Art. 116-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'accesso all'attività di intermediazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi, che hanno residenza o sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla trasmissione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, da parte dell'Autorità di tale Stato, delle informazioni di cui all'articolo 116-ter.

    2. Entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di interesse generale che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività sul territorio della Repubblica, applicabili ed accessibili attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

    3. L'intermediario può iniziare a svolgere l'attività di intermediazione in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica dal momento in cui riceve da parte dell'Autorità dello Stato membro d'origine la comunicazione dell'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi o in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

    4. L'IVASS verifica che l'attività di intermediazione esercitata in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica sia conforme alle disposizioni di cui agli articoli 30-decies, ai Capi III, III-bis, III-ter del Titolo IX, ed agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, nonché alle relative misure di attuazione. A tal fine, l'IVASS può esaminare le modalità di insediamento e richiedere le modifiche necessarie per consentire all'autorità dello Stato membro d'origine di far rispettare gli obblighi previsti da tali disposizioni.

    5. L'IVASS disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta in libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2

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  • Art. 23 bis TUE – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio…

    Art. 23 bis TUE – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio…

    Art. 23 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell’inizio dei lavori

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all’articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 6-bis (2), qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell’intervento edilizio. 4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazio- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 ter 34 ne certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. f), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (2) Le parole “articolo 6-bis” sono state sostituite alle precedenti “articolo 6, comma 2” dall’art. 3, comma 1, lett. h), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.

  • Art. 23 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 23 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 23 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino ap- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 32 provati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. (3) 1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività (4), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione (5), accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 1 bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, (6) ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. (7) 1 ter. […] (8) 2. La segnalazione certificata di inizio attività (4) è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione (5). L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (9) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis, (10) qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione (5), il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione (5) è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività (4) da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione (5), l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 bis 33 l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività (4). Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale con seguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5. (11) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Disciplina della denuncia di inizio attività” (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (4) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (5) La parola “segnalazione” è sostituita alla precedente “denuncia” dall’art. 3, comma 1, lett. g), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (6) Le parole “relativi all’assetto idrogeologico,“ sono state inserite dall’art. 54, comma 1, lett. g), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (7) Comma inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (8) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, DLgs. 22.1.2016 n. 10, pubblicata in G.U. 28.1.2016 n. 22. Testo precedente: “La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede all’individuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 1), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (9) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 2), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (10) Le parole “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1-bis,“ sono state inserite dall’art. 13, comma 2, lett. e), n. 3), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (11) Comma modificato dall’art. 1, comma 558, L. 30.12.2004 n. 311, pubblicata in G.U. 31.12.2004 n. 306, S.O. n. 192.

  • Art. 1158 Codice della Navigazione – Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

    Art. 1158 Codice della Navigazione – Omissione di assistenza a navi o persone in pericolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionali o stranieri, che omette di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà.

  • Art. 22 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 22 TUE – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di atti…

    Art. 22 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti (3); b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c. (4) 2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, (5) e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini dell’agibilità (6), tali segnalazioni certificate di inizio attività (7) costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 2 bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. (8) 3. […] (9) 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44. DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 23 31 5. […] (10) 6. La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo (11) che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico (12), è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo (13), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23 (14). In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37. Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 1) DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”. (2) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (3) Le parole “o i prospetti” sono state inserite dall’art. 10, comma 1, lett. l), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (4) Comma sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 2), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.” Per le precedenti modifiche si veda l’art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (5) Le parole “qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,“ sono state inserite dall’art. 30, comma 1, lett. e), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (6) Le parole “dell’agibilità” sono state sostituite alle precedenti “del rilascio del certificato di agibilità“ dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 3), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (7) Le parole “segnalazioni certificate di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denunce di inizio attività“ dall’art. 17, comma 1, lett. m), n. 1), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (8) Comma inserito dall’art. 17, comma 1, lett. m), n. 2), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164. (9) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.” (10) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 4), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. Testo precedente: “Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.“. (11) Le parole “di cui al presente Capo” sono state sostituite alle precedenti “di cui ai commi 1, 2 e 3” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 5), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (12) Le parole “tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico” sono state sostituite alle precedenti “tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale” dall’art. 54, comma 1, lett. f), L. 28.12.2015 n. 221, pubblicata in G.U. 18.1.2016 n. 13. (13) Le parole “di cui al presente Capo” sono state sostituite alle precedenti “di cui ai commi 1 e 2” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277. (14) Le parole “dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23” sono state sostituite alle precedenti “dal secondo periodo del comma 5” dall’art. 3, comma 1, lett. f), n. 6), DLgs 25.11.2016 n. 222, pubblicato in G.U. 26.11.2016 n. 277.

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