Autore: Andrea Marton

  • Art. 39 novies TUF – (Modalità di rimborso dei FIA italiani chiusi)

    Art. 39 novies TUF – (Modalità di rimborso dei FIA italiani chiusi)

    Art. 39 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Modalità di rimborso dei FIA italiani chiusi)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Le quote o le azioni di FIA italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.))

    2. ((Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di durata del FIA non superiore a tre anni per il completamento della liquidazione degli investimenti. Nel caso in cui il gestore autorizzato si avvale di tale proroga, ne dà tempestiva comunicazione alla Banca d’Italia e alla Consob, specificando le motivazioni poste a supporto della relativa decisione. ))

    3. ((Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso può prevedere la possibilità che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente nei seguenti casi:)) a) ((su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute;)) b) ((su richiesta dei singoli partecipanti, per un ammontare non superiore alle somme acquisite attraverso nuove emissioni e, per i FIA per cui non sia prevista la quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, per un ammontare non superiore ai prestiti contratti dal fondo, purché non eccedenti il 10 per cento del valore del FIA. Nel caso in cui il fondo effettui nuove emissioni, i rimborsi anticipati hanno luogo con la medesima frequenza e in coincidenza con le emissioni stesse e alla stessa data è prevista la determinazione periodica del valore delle quote o delle azioni del FIA. Nel caso in cui le somme necessarie per effettuare i rimborsi eccedano quelle acquisite attraverso le nuove emissioni e i prestiti consentiti, i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti.))

    4. ((Il regolamento o lo statuto del FIA italiano chiuso riservato può prevedere ulteriori modalità di rimborso anticipato delle quote o azioni su iniziativa del gestore, in deroga al principio di proporzionalità di cui al comma 3, lettera a), purché siano assicurate la tutela di tutti gli investitori del FIA e la coerenza tra le politiche di investimento e di rimborso del FIA medesimo. Per i GEFIA sotto soglia registrati, resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo I-ter. Ai fini del presente comma, i gestori autorizzati sono in grado di dimostrare alla Banca d’Italia e alla Consob che:)) a) ((il regolamento e lo statuto del FIA indicano chiaramente le procedure e le condizioni di rimborso anticipato;)) b) ((la politica di investimento e le politiche e procedure di valutazione dei beni del fondo sono coerenti con la politica di rimborso del FIA e, in particolare, con la frequenza dei rimborsi;)) c) ((la finestra di rimborso è offerta a tutti gli investitori secondo le modalità di pubblicità previste nel regolamento o nello statuto dell’Oicr per la diffusione del valore delle quote o delle azioni e dandone notizia ai singoli partecipanti al fondo o ai singoli azionisti;)) d) ((l’importo complessivo dei rimborsi è limitato a una percentuale delle attività liquide nel portafoglio del FIA ed è definito dal gestore in modo da essere coerente con le caratteristiche delle attività nel portafoglio del FIA, non comprometterne la strategia di investimento e il profilo di liquidità e non recare pregiudizio agli investitori che permangono nel fondo. Nel caso in cui la liquidità necessaria a far fronte ai rimborsi anticipati derivi da nuovi prestiti, il gestore assicura il rispetto del limite di leva finanziaria di cui al comma 3, lettera b);)) e) ((i rimborsi sono preceduti da un periodo minimo di preavviso (notice period) coerente con i sistemi di governo e gestione del rischio di liquidità del FIA;)) f) ((gli investitori sono trattati equamente e, in caso di superamento dell’importo definito dal gestore di cui alla lettera d), i rimborsi anticipati avvengono proporzionalmente secondo i criteri stabiliti nel regolamento o nello statuto del FIA al fine di assicurare la parità di trattamento dei partecipanti;)) g) ((è previsto un periodo di detenzione minimo iniziale, pari ad almeno trentasei mesi, durante il quale il gestore non può rimborsare le quote o azioni dell’Oicr)) . ((133))

  • Art. 79 quaterdecies TUF – Finalità e poteri di vigilanza

    Art. 79 quaterdecies TUF – Finalità e poteri di vigilanza

    Art. 79 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Finalità e poteri di vigilanza

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.

    2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

    3. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all’applicazione del regolamento di cui al comma 2: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

    4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d’Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma

    3. 5. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

    6. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma

    6. 7. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.

    8. La Consob e la Banca d’Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

    8-bis. ((Si applica l’articolo 79-sexies, commi 7 e 8.))

    9. ((Al fine di coordinare l’esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente titolo)) , la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d’Italia con le modalità da esse stabilite.

  • Art. 65 TUF – Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati

    Art. 65 TUF – Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati

    Art. 65 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il mercato regolamentato dispone di: a) misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l’assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall’autorità competente; b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, compresi i rischi informatici ai sensi del capo II del regolamento (UE) 2022/2554, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , dispositivi e sistemi adeguati a identificare i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 2025, N. 23 ; d) regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonché di criteri obiettivi che consentono l’esecuzione efficiente degli ordini; e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell’ambito del sistema; f) risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell’entità delle operazioni concluse nel mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto ((;)) f-bis) ((misure per assicurare il rispetto dei requisiti in materia di qualità dei dati di cui all’ articolo 22-ter del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ;)) f-ter) ((almeno tre membri o utenti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.))

    2. La Consob può ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e può dettare la metodologia di determinazione dell’entità delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f).

    3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell’articolo 6, comma

    2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato. (73)

  • Art. 35 novies TUF – (Trasformazione)

    Art. 35 novies TUF – (Trasformazione)

    Art. 35 novies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasformazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le Sicav che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le Sicav che hanno la forma di FIA e le Sicaf non possono trasformarsi in un organismo diverso da un Oicr italiano. ))

  • Art. 120 SIC – Deposito di materiali in prossimità degli scavi

    Art. 120 SIC – Deposito di materiali in prossimità degli scavi

    Art. 120 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deposito di materiali in prossimità degli scavi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

  • Art. 248 SIC – Individuazione della presenza di amianto

    Art. 248 SIC – Individuazione della presenza di amianto

    Art. 248 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Individuazione della presenza di amianto

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 , il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.))

    2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

  • Art. 77 TUF – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparen…

    Art. 77 TUF – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparen…

    Art. 77 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al ricorrere delle condizioni previste ((dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2)) , del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall’articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

    2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute ((diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all’ articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 )) . (73)

  • Art. 175 SIC – Svolgimento quotidiano del lavoro

    Art. 175 SIC – Svolgimento quotidiano del lavoro

    Art. 175 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento quotidiano del lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

    2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

    3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

    4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

    5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

    6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

    7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

  • Art. 79 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50

  • Art. 38 bis TUF – (Società di partenariato in gestione esterna)

    Art. 38 bis TUF – (Società di partenariato in gestione esterna)

    Art. 38 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società di partenariato in gestione esterna)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Le società di partenariato in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società in accomandita per azioni e il relativo statuto prevede l’assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’ articolo 2327 del codice civile , salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d’Italia; d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali; e) lo statuto prevede con riferimento all’intero patrimonio raccolto, l’affidamento della prestazione delle attività di cui all’articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l’indicazione della società designata; f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonché le eventuali ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39; g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore; i) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).))

    2. ((Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato.))

    3. ((In deroga all’ articolo 2453 del codice civile , la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

    4. ((Alle società di partenariato in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile . In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l’ articolo 2376 del codice civile .))

    5. ((Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si applica l’articolo 35-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle società di partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf.))

    6. ((In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della società di partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o sullo svolgimento diretto dell’attività di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 35-novies.1 del presente decreto. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo periodo non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.))

    7. ((Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l’attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la società di partenariato in gestione esterna.))

    8. ((Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle società di partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d’Italia e la Consob possono, altresì, esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall’articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall’articolo

    6-ter. La Banca d’Italia può esercitare nei confronti delle società di partenariato in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all’articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.))

    9. ((Il gestore esterno trasmette alla Banca d’Italia gli statuti della società di partenariato in gestione esterna e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile .))

    10. ((Si applicano gli articoli 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5 e 35-novies.6.)) ((133))

  • Art. 122 SIC – Ponteggi ed opere provvisionali

    Art. 122 SIC – Ponteggi ed opere provvisionali

    Art. 122 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponteggi ed opere provvisionali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Nei lavori in quota)) , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3)) dell’allegato XVIII.

  • Art. 63 TUF – Articolo abrogato

    Art. 63 TUF – Articolo abrogato

    Art. 63 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28