Autore: Andrea Marton

  • Art. 21 TUF – Criteri generali

    Art. 21 TUF – Criteri generali

    Art. 21 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Criteri generali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

    1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr ((autorizzate)) , i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: ((133)) a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi; d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. (73)

    1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr ((autorizzate)) , GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate. (73) ((133))

    1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo.

    2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest’ultimo. (73)

    2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all’interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all’interno del mercato target. (73)

    2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente. (73)

    2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate.

    2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora: a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all’interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che è imputabile alla ricerca; b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca; c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati.

    2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all’interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata.

  • Art. 15 TUF – Acquisizione e cessione di partecipazioni

    Art. 15 TUF – Acquisizione e cessione di partecipazioni

    Art. 15 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Acquisizione e cessione di partecipazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia: a) l’acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim ((o in un gestore autorizzato)) di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l’acquisizione o la perdita del controllo della società; c) l’acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 1) del controllo; 2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell’acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b); d) l’acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim ((o con il gestore autorizzato)) o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell’influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

    2. La Banca d’Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l’acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 14; l’onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell’intermediario di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d’Italia può fissare un termine massimo per l’acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all’operazione.

    3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d’Italia, alla CONSOB e alla società. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 .

    3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d’Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d’Italia è stata effettuata. (106)

    4. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 del T.U. bancario; b) i casi, individuati dalla Banca d’Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim ((o nel gestore autorizzato)) , tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. (106)

    5. La Banca d’Italia, determina con regolamento: a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto; b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b); c) i presupposti, le procedure ed i termini per l’effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2.

  • Art. 263 SIC – (Sanzioni per il preposto)

    Art. 263 SIC – (Sanzioni per il preposto)

    Art. 263 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il preposto)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e

    4. ))

  • Art. 79 duodecies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ul…

    Art. 79 duodecies TUF – Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ul…

    Art. 79 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall’ articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014 , sono: a) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.

    2. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall’ articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono: a) la Consob e la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli; b) la Banca d’Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato; c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.

    3. La Consob è l’autorità competente a vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

    4. Le autorità competenti a vigilare sull’applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista ((dall’articolo 7-bis)) del regolamento di cui al comma 1, sono: a) la Banca d’Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera a), del regolamento di cui al comma 1; b) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera b), del regolamento di cui al comma 1; c) la Banca d’Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, ((di cui all’articolo 7-bis, paragrafo 11,)) lettera c), del regolamento di cui al comma

    1. 5. La Consob e la Banca d’Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma

    1. 6. La Consob è l’autorità competente per vigilare sull’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.

    6-bis. ((La Consob è l’autorità competente all’assolvimento degli obblighi di comunicazione all’ESMA ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.))

  • Art. 274 SIC – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

    Art. 274 SIC – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

    Art. 274 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell’organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

    2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l’operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. ((

    3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell’ allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell’agente biologico. ))

  • Art. 39 TUF – Struttura degli Oicr italiani

    Art. 39 TUF – Struttura degli Oicr italiani

    Art. 39 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Struttura degli Oicr italiani

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo: a) all’oggetto dell’investimento; b) alle categorie di investitori cui è destinata l’offerta delle quote o azioni. c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all’eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire; d) all’eventuale durata minima e massima; e) ((in relazione ai FIA italiani immobiliari, all’oggetto dell’investimento, alla forma, alle modalità di partecipazione e alle condizioni e modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva sia in fase successiva alla costituzione del FIA.)) ((133))

    2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre: a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall’articolo 43; b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici; c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi; d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5) ((;)) ((133)) d-bis) ((le ulteriori disposizioni concernenti i FIA italiani immobiliari e gli OICR garantiti.)) ((133))

  • Art. 35 quaterdecies TUF – (Registrazione)

    Art. 35 quaterdecies TUF – (Registrazione)

    Art. 35 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Registrazione)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Per le Sgr sotto soglia registrate la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della società interessata, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) lo statuto prevede come oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva; d) la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di gestione del risparmio sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società; e) il valore totale delle attività dei FIA gestiti, calcolato in conformità con la procedura disciplinata dall’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non è consentito agli investitori l’esercizio del diritto di rimborso per cinque anni dopo l’investimento iniziale. Ai fini del calcolo delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonché dei FIA gestiti dalla società controllante, da soggetti da questa direttamente o indirettamente controllati o controllanti ovvero sottoposti a comune controllo. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 del T.U. bancario; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dal regolamento di cui all’articolo 13; g) sono identificati i FIA che la società intende gestire; per ciascun FIA, è fornita una descrizione della strategia di investimento, ivi incluso l’utilizzo della leva finanziaria ove previsto, e l’identità del depositario; h) i FIA gestiti sono istituiti in forma chiusa e sono diversi da Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi EuSEF; i) il patrimonio dei FIA gestiti è investito in attività diverse da crediti, a eccezione dei prestiti di azionista di cui all’articolo 46-bis, comma 01, lettera c). I GEFIA sotto soglia registrati non possono, inoltre, assumere, anche con riferimento ai FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, né assumere posizioni verso cartolarizzazioni; l) i FIA gestiti sono riservati. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m-quater), essi sono commercializzati esclusivamente a investitori professionali; il regolamento del FIA può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni di euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Ai fini della presente lettera, per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili presso intermediari o gestori. Il regolamento del FIA può prevedere che i componenti dell’organo di amministrazione e il personale del gestore sotto soglia registrato possano sottoscrivere ovvero acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti da quest’ultimo anche per importi inferiori.))

    2. ((Per le Sicaf sotto soglia registrate, la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), i) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni e agli altri strumenti partecipativi in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; b) la denominazione sociale contiene l’indicazione di Sicaf sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

    3. ((Per le società di partenariato sotto soglia registrate, la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni, agli altri strumenti finanziari partecipativi e alle ulteriori modalità di raccolta del patrimonio previste dallo statuto in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; b) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto. Non sono ammessi conferimenti in natura. È consentito, in ogni caso, detenere liquidità per esigenze di tesoreria; c) la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di partenariato sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

    4. ((In sede di registrazione, le società di cui ai commi 1, 2 e 3 trasmettono alla Banca d’Italia una relazione che illustra l’assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e alle relative disposizioni attuative. La relazione è accompagnata da un’attestazione dell’organo che svolge la funzione di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli adottati rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo propri dell’attività della società.))

    5. ((La registrazione è negata quando non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, e in ogni caso quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 4.))

    6. ((La Banca d’Italia informa la Consob dell’avvenuta registrazione.))

    7. ((I GEFIA sotto soglia registrati informano la Banca d’Italia di qualsiasi modifica delle condizioni per la registrazione di cui ai commi 1, 2 o 3 e del comma 4.))

    8. ((Nel caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), il GEFIA sotto soglia registrato richiede entro trenta giorni l’autorizzazione, ai sensi degli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1, secondo le procedure previste ai sensi del comma 10, lettera b).))

    9. ((I GEFIA sotto soglia registrati indicano negli atti e nella corrispondenza, nonché nelle comunicazioni pubblicitarie, gli estremi di iscrizione al registro di cui al comma 1 e che non sono autorizzati dalla Banca d’Italia né sottoposti alla vigilanza di sana e prudente gestione della Banca d’Italia e alla vigilanza di trasparenza e correttezza della Consob.))

    10. ((La Banca d’Italia disciplina con regolamento: a) la procedura e la documentazione da trasmettere per la registrazione, il contenuto della relazione sull’assetto organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio di cui al comma 4 e il procedimento di cancellazione del GEFIA sotto soglia registrato; b) la procedura per richiedere l’autorizzazione in caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), o nel caso in cui il GEFIA sotto soglia registrato intenda assoggettarsi volontariamente al regime dei gestori di cui agli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1; c) gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai fini del monitoraggio del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 1, lettera e); d) le ipotesi di decadenza della registrazione, quando il GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi per cui è stato registrato.))

    11. ((Con il regolamento di cui al comma 10 la Banca d’Italia può dettare ulteriori disposizioni attuative del presente capo.)) ((133))

  • Art. 160 SIC – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

    Art. 160 SIC – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

    Art. 160 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per i lavoratori autonomi)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94; c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma

    2. ))

  • Art. 30 TUF – Offerta fuori sede

    Art. 30 TUF – Offerta fuori sede

    Art. 30 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta fuori sede

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.

    2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l’offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell’articolo 6, commi (( 2-quater, lettera d-bis) )) e 2-sexies; ((133)) b) l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze; b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell’Unione europea, a condizione che siano effettuate dall’emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse ((da Sicav, da Sicaf e da società di partenariato)) . ((133))

    3. L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis); b) ((dai gestori autorizzati, dalle società di gestione UE)) , dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr. ((133))

    4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr ((autorizzate)) , le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). (73) ((133))

    5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all’offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d’investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d’Italia. (73)

    6. L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulria consegnati all’investitore. Ferma restando l’applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

    7. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

    8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell’Unione Europea.

    9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. (73) (78) (17)

  • Art. 35 septiesdecies TUF – (Poteri delle Autorità)

    Art. 35 septiesdecies TUF – (Poteri delle Autorità)

    Art. 35 septiesdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri delle Autorità)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((La Banca d’Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3.))

    2. ((La Banca d’Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni per la registrazione di cui all’articolo 35-quaterdecies e al contenimento del rischio sistemico, esercita: a) il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico; b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti: 1) ai GEFIA sotto soglia registrati e al relativo personale; 2) al soggetto da essi incaricato della revisione legale dei conti; 3) al depositario da essi incaricato per ciascun FIA gestito; c) il potere di convocare gli esponenti e il personale del GEFIA sotto soglia registrato; d) il potere di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti esclusivamente nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni necessarie per accertarne la sussistenza.))

    3. ((Restano fermi i poteri della Banca d’Italia e della Consob nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti dell’Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione.)) ((133))

  • Art. 286 septies SIC – Sanzioni

    Art. 286 septies SIC – Sanzioni

    Art. 286 septies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo

    286-quinquies. 2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo

    286-sexies. ))

  • Art. 286 bis SIC – Ambito di applicazione

    Art. 286 bis SIC – Ambito di applicazione

    Art. 286 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ambito di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori. ))