Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 12 TUE – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

    Art. 12 TUE – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

    Art. 12 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902) 1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso. 3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. 4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici.

  • CCNL Florovivaismo: tredicesima, scatti di anzianita e indennita

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    Nel CCNL florovivaismo gli operai a tempo indeterminato (OTI) hanno 14 mensilità: la tredicesima entro il 23 dicembre e la quattordicesima al 30 aprile, ciascuna pari alla retribuzione globale mensile. Gli operai a tempo determinato (OTD) le ricevono giorno per giorno nel terzo elemento del 30,44%. Gli scatti di anzianità sono fino a cinque, biennali, in cifra fissa, per gli OTI. Le indennita specifiche del settore includono quella per il possesso e l’utilizzo del patentino fitosanitario, l’indennita di lavoro in serra e eventuali premi di produzione fissati dai CPL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Emolumenti aggiuntivi – CCNL e CPL florovivaismo
    Emolumento Importo indicativo Note
    Tredicesima (OTI) 1 mensilità intera, in dodicesimi Entro il 23 dicembre
    Quattordicesima (OTI) 1 mensilità intera, in dodicesimi Al 30 aprile
    Tredicesima e quattordicesima (OTD) 8,33% + 8,33% del salario Comprese nel terzo elemento del 30,44%, pagato giorno per giorno
    Scatto di anzianita (per biennio) Cifra fissa, importi dai contratti provinciali Fino a 5 scatti, uno ogni 2 anni di servizio OTI
    Indennita patentino fitosanitario 30-80 €/mese (da CPL) Solo se patentino utilizzato effettivamente
    Indennita lavoro in serra 10-30 €/mese (da CPL) Per lavoro continuativo in ambienti confinati
    Premio di produzione / campagna Variabile (da CPL o accordo aziendale) Legato alla stagione o ai risultati
    Indennita maneggio fitofarmaci 10-25 €/mese (da CPL) Separata dal patentino, per manipolazione diretta

    Tredicesima e quattordicesima: calcolo e ratei

    Gli OTI hanno 14 mensilità: la tredicesima si paga entro il 23 dicembre e la quattordicesima il 30 aprile, ciascuna pari alla retribuzione globale mensile e calcolata in dodicesimi (artt. 51, 52 e 54 del testo 2018).

    Per gli OTD tredicesima e quattordicesima non si pagano a fine anno: sono comprese nel terzo elemento del 30,44% del salario contrattuale (festività 5,45%, ferie 8,33%, tredicesima 8,33%, quattordicesima 8,33%), pagato insieme alla retribuzione.

    Scatti di anzianita

    Gli scatti di anzianita remunerano la fedelta del lavoratore OTI all’azienda. Nel comparto agricolo-florovivaistico la periodicita degli scatti e di norma biennale (ogni 2 anni), con un massimo di cinque scatti.

    Gli importi sono in cifra fissa e li stabilisce il contratto provinciale per qualifica. Gli scatti si computano nella base di calcolo della tredicesima e del TFR. Non possono essere assorbiti da aumenti tabellari, salvo diversa pattuizione individuale scritta (superminimo assorbibile).

    Indennita settoriali: patentino, serra, fitofarmaci

    Le indennita settoriali sono tipiche del florovivaismo e non previste nei contratti di altri comparti:

    • Indennita patentino fitosanitario: riconosciuta ai lavoratori che possiedono e utilizzano effettivamente il patentino (abilitazione D.Lgs. 150/2012) nello svolgimento delle proprie mansioni. Il CPL fissa l’importo (30-80 €/mese secondo la provincia).
    • Indennita di serra: per chi lavora in modo continuativo in ambienti di coltivazione protetta (temperature elevate, umidita, scarsa ventilazione). Di norma 10-30 €/mese.
    • Indennita maneggio fitofarmaci: per la manipolazione diretta di prodotti fitosanitari pericolosi, anche senza patentino proprio. Separata dal patentino.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima e quattordicesima dell’OTD
    Tizio è OTD assunto per 5 mesi (giugno-ottobre) con paga mensile di 1.300 €. Non aspetta la fine dell’anno: ogni mese riceve il terzo elemento del 30,44%. Su 1.300 x 5 = 6.500 € di salario, la tredicesima vale 8,33% = 541,45 € e la quattordicesima altrettanti 541,45 €; il terzo elemento complessivo (30,44%) è 1.978,60 €.
    Caia – Scatti di anzianita: impatto sulla busta paga
    Caia e OTI con 8 anni di anzianita. Ha maturato 4 scatti biennali da 20 € ciascuno (CPL Liguria). Gli scatti ammontano a 80 € mensili aggiuntivi. Su base annua (14 mensilità): 80 x 14 = 1.120 € lordi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base. Gli scatti si sommano ai futuri aumenti tabellari e si computano nel TFR.
    Sempronio – Indennita patentino: richiesta al datore
    Sempronio possiede il patentino fitosanitario dal 2021 e lo utilizza quotidianamente in un’azienda floricola. Il datore non ha mai riconosciuto l’indennita. Sempronio verifica nel CPL provinciale: e prevista un’indennita di 50 €/mese. Diffida il datore al pagamento dei 3 anni di indennita arretrata (prescrizione quinquennale): 50 x 12 x 3 = 1.800 € lordi di arretrati.

    Domande frequenti

    La tredicesima spetta anche agli OTD con contratto breve?
    Sì, ma non a fine anno: per gli OTD tredicesima (8,33%) e quattordicesima (8,33%) sono comprese nel terzo elemento del 30,44%, pagato giorno per giorno insieme al salario.
    Quanti scatti di anzianita si maturano nel florovivaismo?
    Uno ogni 2 anni di servizio OTI, fino a un massimo di cinque, in cifra fissa. L’importo per scatto varia per qualifica e provincia ed è fissato dal contratto provinciale.
    L'indennita patentino e sempre obbligatoria?
    Dipende dal CPL applicabile. Non tutti i contratti provinciali la prevedono. Dove e prevista, spetta solo ai lavoratori che possiedono il patentino e lo utilizzano effettivamente nelle loro mansioni.
    La tredicesima si calcola sul lordo mensile base o su tutto?
    Per gli OTI, sulla retribuzione globale mensile comprensiva di paga base, contingenza e scatti di anzianità. Generalmente non include le indennita variabili (straordinari, premi non consolidati).
    Gli scatti possono essere assorbiti dall'aumento contrattuale?
    Gli scatti di anzianita di per se non sono assorbibili da aumenti tabellari. Tuttavia, se il contratto individuale prevede un superminimo assorbibile, gli aumenti tabellari possono ridurre tale superminimo (non gli scatti contrattuali).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 Cont. Trib. – avviso di trattazione

    Art. 31 Cont. Trib. – avviso di trattazione

    Art. 31 Cont. Trib. – Avviso di trattazione

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

    2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

  • Art. 166 bis Cod. Amb. – (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

    Art. 166 Bis Cod. Amb. – (Usi delle acque per approvvigionamento potabile)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l’uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e già sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all’autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei medesimi sistemi idrici. L’autorità competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .

    2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo

  • Art. 11 TUE – Caratteristiche del permesso di costruire

    Art. 11 TUE – Caratteristiche del permesso di costruire

    Art. 11 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Caratteristiche del permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall’art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) 1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16. 3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

  • IVA su auto, telefoni e spese promiscue: esempi pratici sull’art. 19-bis1 IVA

    IVA su auto, telefoni e spese promiscue: esempi pratici sull’art. 19-bis1 IVA

    In sintesi

    • L’art. 19-bis1 del DPR 633/1972 limita la detrazione IVA su alcuni beni e servizi a uso promiscuo.
    • Veicoli stradali a motore: IVA detraibile al 40% se non utilizzati esclusivamente nell’attività; 100% se formano oggetto dell’attività o per agenti e rappresentanti.
    • Carburanti e spese di gestione seguono la stessa misura di detrazione del veicolo cui si riferiscono.
    • Telefoni cellulari: la vecchia detrazione forfetaria del 50% (lett. g) è stata abrogata dal 2008; oggi la detrazione segue il principio di inerenza all’attività.

    La norma (art. 19-bis1, comma 1, lett. c, DPR 633/1972)

    «c) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore […] e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.»

    Bene/servizio Detrazione IVA
    Auto a uso promiscuo 40%
    Auto oggetto dell’attività o agenti 100%
    Carburanti e gestione del veicolo Stessa misura del veicolo
    Telefoni cellulari (dal 2008) Per inerenza (fino al 100% se uso esclusivo)

    Tre casi pratici

    Auto usata anche per scopi privati

    Un’impresa acquista un’auto utilizzata sia per lavoro sia privatamente.

    Cosa fare: Detrarre l’IVA al 40%: la limitazione forfetaria copre l’uso promiscuo e vale anche per carburanti e manutenzione del veicolo.

    Auto di un agente di commercio

    Un agente acquista l’auto necessaria all’attività.

    Cosa fare: Detrarre l’IVA al 100%: per agenti e rappresentanti la limitazione del 40% non si applica.

    Cellulare aziendale usato anche in privato

    Un’impresa acquista smartphone usati in parte per scopi personali dai dipendenti.

    Cosa fare: Detrarre l’IVA secondo l’effettiva inerenza: piena se l’uso è esclusivamente aziendale, ridotta in caso di uso promiscuo documentabile.

    Spunti pratici

    • Il pagamento dei carburanti deve avvenire con mezzi tracciabili (carte di credito/debito/prepagate) per la detrazione.
    • La detraibilità IVA è cosa diversa dalla deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi (art. 164 TUIR).
    • Per i telefoni l’Agenzia ammette la detrazione integrale solo se si prova l’uso esclusivo nell’attività.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis1 (testo vigente)
    • L. 24 dicembre 2007, n. 244 (abrogazione lett. g sui telefoni)
    • TUIR, DPR 917/1986, art. 164 (deducibilità auto)

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  • Art. 10 TUE – Interventi subordinati a permesso di costruire

    Art. 10 TUE – Interventi subordinati a permesso di costruire

    Art. 10 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Interventi subordinati a permesso di costruire

    In vigore dal 30/06/2003

    28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 (1) del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria. (2) (3) . 2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies, (4) le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (5). 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di co- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 11-13 21 struire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44. Note: (1) Le parole “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142” sono state sostituite alle precedenti “dell’articolo 142” dall’art. 14, comma 1-ter, lett. b), DL 17.5.2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.7.2022 n. 91. (2) Le parole “, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria” sono state inserite dall’art. 28, comma 5-bis, lett. b), DL 1.3.2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.4.2022 n. 34. (3) Lettera sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonchè gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 17, comma 1, lett. d), DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164; – l’art. 30, comma 1, lett. c), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98; – l’art. 1, comma 1, DLgs. 27.12.2002 n. 301, pubblicato in G.U. 21.1.2003 n. 16. (4) Le parole “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies,“ sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. bter), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Le parole “segnalazione certificata di inizio attività“ sono state sostituite alle precedenti “denuncia di inizio attività“ dall’art. 17, comma 2, DL 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014 n. 164.

  • Art. 69 octies T.U.B.: Misure attuative dei piani di risanamento

    Art. 69 octies T.U.B.: Misure attuative dei piani di risanamento

    Art. 69 octies T.U.B. – Misure attuative dei piani di risanamento.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall’adottare una misura pur ricorrendone le circostanze è comunicata senza indugio alla Banca d’Italia.”

  • Art. 9 bis TUE – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

    Art. 9 bis TUE – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

    Art. 9 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati. 1 bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, (3) che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi (4) , integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. (5) Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 10 20 previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all’articolo 34- bis. (5) Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al al quarto periodo (6) si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi (7). (8) 1 ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. (9) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 2), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “Documentazione amministrativa”. (2) Articolo inserito dall’art. 13, comma 2, lett. b), DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. (3) Le parole “la stessa o da quello, rilasciato o assentito,“ sono state sostituite alle precedenti “la stessa e da quello” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (4) Le parole “l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi” sono state sostituite alle precedenti “l’intero immobile o unità immobiliare” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (5) Periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 2) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (6) Le parole “al quarto periodo” sono state sostituite alle precedenti “al secondo periodo” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 3) DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (7) Le parole “non siano disponibili la copia o gli estremi” sono state sostituite alle precedenti “non sia disponibile copia” dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. (8) Comma inserito dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 1), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. (9) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b-bis), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105. CAPO II – PERMESSO DI COSTRUIRE SEZIONE I – NOZIONE E CARATTERISTICHE

  • Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 168 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 168 CCII – Pagamento di cambiale scaduta

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l’azione cambiaria di regresso. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

  • Art. 361 DPR 495/1992 – Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

    Art. 361 DPR 495/1992 – Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.

    2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.

    3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.

    4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo

    192. 60

  • Art. 9 TUE – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

    Art. 9 TUE – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

    Art. 9 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

    In vigore dal 30/06/2003

    27, ultimo comma) 1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà. 2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purchè il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

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