- L’art. 6 TUF è la norma di rinvio che attribuisce a Banca d'Italia e CONSOB il potere di disciplinare, con regolamento, requisiti patrimoniali, organizzativi e di condotta degli intermediari abilitati.
- Riparto dual peak: Banca d'Italia su stabilità patrimoniale (capitale, rischio, governance prudenziale), CONSOB su trasparenza e condotta verso la clientela; cornice di finalità nell'art. 5 TUF.
- Comma 01 fissa i principi: autonomia decisionale, proporzionalità, riconoscimento del carattere internazionale del mercato, agevolazione dell’innovazione, sviluppo sostenibile.
- Comma 02 vincola al divieto di gold-plating oltre la MiFID II, salvo casi eccezionali, oggettivamente giustificati e proporzionati, da notificare alla Commissione europea (comma 03).
- Gli atti di secondo livello sono i Regolamenti CONSOB n. 20307/2018 (Intermediari), n. 11971/1999 (Emittenti), n. 20249/2017 (Mercati) e le Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia.
- Il Provvedimento congiunto BI/CONSOB 29 ottobre 2007 disciplina organizzazione e controlli interni dei prestatori di servizi di investimento e dei gestori collettivi.
- I regolamenti europei (MiFIR, AIFMD, regolamenti delegati) si applicano direttamente: l’art. 6 TUF copre la sola discrezionalità nazionale residua e l’attuazione delle direttive.
- La violazione delle norme regolamentari fa scattare le sanzioni amministrative degli artt. 190 ss. TUF, irrogate dall’autorità competente per materia.
Art. 6 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri regolamentari
In vigore dal 01/07/1998
01. Nell’esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d’Italia e la Consob osservano i seguenti principi: (73) a) valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati; b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari; c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell’industria italiana; d) agevolazione dell’innovazione e della concorrenza ((;)) d-bis) ((sviluppo sostenibile delle imprese e dei mercati.))
02. La Banca d’Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’ articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonché dall’articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l’integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano. (73)
03. La Banca d’Italia e la Consob comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.
1. La Banca d’Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e ((dei gestori autorizzati)) in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l’informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione; b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di paesi terzi, delle Sgr ((autorizzate)) , nonché degli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento, in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela; (73) c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: 1) i criteri, i limiti e i divieti relativi all’attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo e, nel caso di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti, anche alla natura del soggetto finanziato; (132) 1-bis) i requisiti in materia di gestione della liquidità, inclusi gli strumenti di gestione della liquidità, e i requisiti in materia di gestione dei rischi derivanti dall’attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, incluso l’acquisto di crediti; (132) 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d’Italia può prevedere l’applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima, di norme prudenziali e misure di contenimento e frazionamento del rischio per assicurare la stabilità e l’integrità del mercato finanziario; (132) 3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che ((i gestori autorizzati e gli Oicr societari in gestione esterna)) redigono periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; 5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d’Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l’intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell’Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni. c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di: 1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l’attuazione dell’articolo 4-undecies; 2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 3) continuità dell’attività; 4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; 5) gestione del rischio dell’impresa; 6) audit interno; 7) responsabilità dell’alta dirigenza; 8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività. (73)
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l’esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) trasparenza, ivi inclusi: 1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all’impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall’impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata; (73) 2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti; 3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all’esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall’impresa; 3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata; (73) 2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti; 3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 4) l’obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell’OICR; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi. b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi: 1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per: a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati; b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi; 3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme; 4) al trattamento dei reclami; 5) alle operazioni personali; 6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione e dalle fattispecie in cui il gestore gestisce o intende gestire un Oicr su iniziativa di un terzo; (132) 7) alla conservazione delle registrazioni; 8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati. (73)
2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d’Italia acquisisce l’intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all’articolo 5, comma
3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l’intesa della Banca d’Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all’articolo 5, comma
2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di competenza della Banca d’Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all’articolo 5, comma
5-bis. Per l’esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d’Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d’Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l’intesa e per le finalità di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, possono: a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo; b) comunicare le irregolarità riscontrate all’altra Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza. (73)
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 . (73)
2-quater. La Consob, sentita la Banca d’Italia, individua con regolamento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 ; (73) b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all’articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali: 1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, ((i gestori autorizzati, i fondi pensione)) , gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all’articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d’Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; 3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all’Unione europea ((;)) (73) d-bis) ((i clienti professionali privati;)) d-ter) ((i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.))
2-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua con regolamento: a) i clienti professionali pubblici; b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. (73)
2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell’assemblea dei soci, anche nel ((sistema con consiglio di sorveglianza)) , stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge. (73)
2-octies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell’Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria. (73)
2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall’ articolo 2391, primo comma, del codice civile , si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 6 Codice Civile: Diritto al nome
- Articolo 6 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 6 Codice del Consumo: Contenuto minimo delle informazioni
- Articolo 6 Codice della Strada: Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati
- Articolo 6 Codice di Procedura Civile: Inderogabilità convenzionale della competenza
- Articolo 6 Codice di Procedura Penale: Competenza del tribunale
Il modello dual peak italiano (CONSOB + Banca d'Italia)
La vigilanza italiana sui mercati finanziari è costruita sul modello dual peak: vigilanza separata per finalità, con Banca d'Italia che presidia stabilità patrimoniale e sana e prudente gestione degli intermediari, e CONSOB che presidia trasparenza e correttezza verso gli investitori. L’art. 6 TUF rende operativo questo modello: attribuisce a ciascuna autorità il potere di emanare regolamenti nelle materie di propria competenza e, dove le materie si intersecano, prescrive consultazione reciproca (sentita la Consob, sentita la Banca d'Italia) o esercizio congiunto. Gli stessi intermediari (SIM, SGR, banche autorizzate ai servizi di investimento, imprese di paesi terzi) sono soggetti a due regolatori con perimetri definiti: destinatari nell'art. 5 TUF, definizioni nell'art. 1 TUF. La cornice riflette la separazione europea tra prudential supervision (BCE/EBA) e conduct supervision (ESMA). Il riparto non è rigido: la lettera c-bis) del comma 1 attribuisce a Banca d'Italia, sentita CONSOB, la disciplina dei requisiti generali di organizzazione, area di sovrapposizione gestita con atti adottati congiuntamente.
Materie di competenza Banca d'Italia (stabilità/patrimonio)
Il comma 1 attribuisce a Banca d'Italia, sentita CONSOB, le materie prudenziali. Lettera a): adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, partecipazioni detenibili, informativa al pubblico, governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione. Lettera b): deposito e sub-deposito di strumenti finanziari e denaro della clientela (segregazione patrimoniale). Lettera c): disciplina tecnica degli OICR italiani (criteri di investimento, limiti prudenziali, valutazione, NAV, deleghe, strumenti di gestione della liquidità). Lettera c-bis): requisiti generali di organizzazione di SIM, banche prestatrici di servizi di investimento e SGR (governance, remunerazioni, continuità operativa, funzione di compliance, risk management, internal audit, responsabilità dell’alta dirigenza, esternalizzazione). L’attuazione è nelle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari (Circolare 285/2013, Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Regolamento sui requisiti prudenziali delle SIM allineato al pacchetto IFR/IFD). Il sistema dialoga con i poteri di intervento dell'art. 7 TUF, che consente misure specifiche sul singolo intermediario (limiti operativi, divieti, prescrizioni) quando le regole generali non bastano.
Materie di competenza CONSOB (trasparenza/condotta)
Il comma 2 affida a CONSOB, sentita Banca d'Italia, la disciplina degli obblighi in materia di trasparenza e correttezza nei servizi e attività di investimento. La lettera a) copre gli obblighi informativi sulla rischiosità dei prodotti, sulle gestioni di portafogli e su costi e oneri; la lettera b) disciplina conflitti di interesse, inducement, best execution, product governance, appropriatezza e adeguatezza. Sono materie che traducono in regole operative i criteri generali dell'art. 21 TUF (diligenza, correttezza, trasparenza, primato dell’interesse del cliente). Dove Banca d'Italia regola quanto capitale deve avere una SIM per coprire i rischi, CONSOB regola quali informazioni deve dare al cliente prima della vendita e come gestire il rischio di mis-selling, con convergenza nelle regole su profilatura MiFID, target market analysis ed execution policy. Consulenza fuori sede e offerta a distanza, con la vigilanza sui consulenti abilitati all’offerta fuori sede, sono disciplinate dall'art. 31 TUF e dal Regolamento CONSOB Intermediari. La competenza CONSOB si estende inoltre a emittenti (informativa periodica, prospetto, OPA) e mercati (trading venue), coperti dai Regolamenti Emittenti e Mercati.
Disposizioni congiunte (Provvedimento BI/CONSOB 29/10/2007)
Il Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB del 29 ottobre 2007, più volte aggiornato dopo i recepimenti MiFID II/MiFIR, è l’archetipo dell’esercizio congiunto del potere regolamentare ex art. 6 TUF. Disciplina unitariamente, per SIM, SGR e banche prestatrici di servizi di investimento, organizzazione e controlli interni: assetto e procedure, funzione di conformità, risk management, internal audit, esternalizzazione, gestione reclami, continuità operativa, conservazione registrazioni, conflitti di interesse organizzativi. Il razionale è evitare la frammentazione su materie inseparabilmente prudenziali e di condotta: una compliance mal disegnata produce sia rischio sanzionatorio (CONSOB) sia rischio operativo (BI). Sono congiunti anche altri atti (post-trading, gestione accentrata, sistemi di garanzia); l’esercizio congiunto è la sede tipica per il recepimento di Linee guida ESMA/EBA che impattano sulle due finalità.
Gli atti regolamentari di secondo livello (regolamenti CONSOB Intermediari, Emittenti, Mercati)
L’atto attuativo principale del comma 2 è il Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari), che ha sostituito il n. 16190/2007 con il recepimento MiFID II: disciplina requisiti dei soggetti abilitati, regole di condotta (informativa, adeguatezza, appropriatezza, conflitti, inducement, product governance, execution), albo unico dei consulenti finanziari, offerta fuori sede e a distanza, consulenti autonomi e società di consulenza finanziaria. Il Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) copre gli emittenti quotati (offerta al pubblico, prospetto, informativa periodica e continua, OPA, partecipazioni rilevanti, internal dealing). Il Regolamento CONSOB n. 20249/2017 (Regolamento Mercati) disciplina mercati regolamentati, MTF, OTF, data reporting e internalizzatori sistematici. Pur atti di secondo livello, hanno natura normativa piena: vincolano i destinatari, sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono sindacabili dal giudice amministrativo e la loro violazione integra l’illecito ex artt. 190 ss. TUF; il regolamento attua il TUF, non può derogarvi né introdurre obblighi non riconducibili a una delega espressa.
Le Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari (Banca d'Italia)
Sul versante prudenziale, il comma 1 è attuato da un corpus di atti di Banca d'Italia che costituisce il rulebook degli intermediari italiani: Circolare 285/2013 (banche, anche prestatrici di servizi di investimento per le materie comuni); Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 (autorizzazione, operatività, OICR aperti e chiusi, FIA riservati, NAV, delega); Regolamento sui requisiti prudenziali delle SIM, allineato al pacchetto IFR/IFD (Reg. UE 2019/2033, Dir. UE 2019/2034). Le Disposizioni coprono materie tecniche (misurazione interna del rischio, rating esterni, vesting/malus/clawback, identified staff, Pillar 3, recovery planning, liquidità OICR, leva nei FIA). L’effetto combinato di Disposizioni BI, Regolamenti CONSOB e Provvedimento congiunto produce una griglia a tre livelli, gestita con una compliance map che, processo per processo, associa fonte primaria TUF, fonte secondaria nazionale e fonte europea direttamente applicabile.
Comply or explain e principle-based regulation
La regolamentazione di secondo livello ex art. 6 TUF è principle-based: detta principi (la compliance deve essere indipendente, dotata di risorse adeguate, in grado di valutare l’efficacia delle procedure) lasciando agli intermediari libertà sulle soluzioni concrete. La proporzionalità del comma 01, lettera b), è la chiave di volta: una boutique di gestione patrimoniale con 30 dipendenti non può essere soggetta alle stesse soluzioni organizzative di una grande banca universale, ma deve raggiungere lo stesso obiettivo di tutela. Il comply or explain, mutuato dalla corporate governance, opera nelle aree di soft law (Comunicazioni CONSOB e Banca d'Italia, Q&A): l’intermediario può discostarsi dalla soluzione raccomandata motivando perché un’alternativa raggiunge lo stesso risultato. Non è disponibile rispetto alle norme regolamentari, vincolanti, ma riduce il gold-plating implicito. La proporzionalità opera anche come chiave interpretativa in sede sanzionatoria ex art. 194-bis TUF.
Rapporto con la regolamentazione europea (MiFID II, AIFMD, regolamenti delegati)
Il quadro nazionale si innesta su un sistema europeo a due velocità: le direttive (MiFID II 2014/65/UE, AIFMD 2011/61/UE, UCITS V 2014/91/UE) richiedono recepimento e sono attuate via art. 6 TUF; i regolamenti (MiFIR 600/2014, delegati Commissione UE) sono direttamente applicabili e non permettono recepimento, lasciando all’autorità nazionale solo vigilanza ed enforcement. I regolamenti delegati (Reg. UE 2017/565 su organizzazione e condotta MiFID II, Reg. UE 231/2013 AIFMD) sono di fatto la fonte primaria per la compliance function: il Regolamento CONSOB Intermediari e il Provvedimento congiunto coprono la discrezionalità nazionale residua e le materie non armonizzate (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede). Il divieto di gold-plating del comma 02 traduce questa gerarchia: BI e CONSOB non possono imporre obblighi più stringenti di quelli MiFID II (art. 16, par. 8-10, e art. 24) salvo casi eccezionali oggettivamente giustificati; la procedura del comma 03 prevede notifica al MEF e alla Commissione europea, a tutela del level playing field tra intermediari UE.
Casi pratici (modifiche normative recenti)
Caso 1, Alfa SIM e adeguamento al pacchetto IFR/IFD. Alfa SIM, intermediario di medie dimensioni con gestione di portafogli e RTO, si adegua al Reg. UE 2019/2033 (IFR) e alla Dir. UE 2019/2034 (IFD), recepiti con D.Lgs. 201/2021. Classificata classe 2, applica integralmente il framework prudenziale. Il CFO mappa tre livelli: TUF (artt. 6, 7, 19, 21); Regolamento BI sui requisiti prudenziali delle SIM; IFR/IFD con relativi delegati e ITS/RTS. La compliance map produce gap analysis su K-factors (RtC, RtM, RtF), limiti di concentrazione, governance delle remunerazioni e Pillar 3. La fonte primaria europea prevale, l’atto BI copre solo la discrezionalità nazionale.
Caso 2, Beta SGR e nuove regole sulla gestione della liquidità (AIFMD II). Beta SGR gestisce due FIA italiani aperti che concedono finanziamenti (direct lending). Con la Dir. UE 2024/927 (AIFMD II) e l’aggiornamento del Regolamento BI sulla gestione collettiva del risparmio, vanno introdotti strumenti di gestione della liquidità (LMT) ex comma 1, lettera c), n. 1-bis: Beta SGR sceglie almeno due LMT tra swing pricing, anti-dilution levy, redemption gates, side pockets e notice periods, disciplinandone l’attivazione in policy. Il risk manager coordina modifica del regolamento di gestione, informativa agli investitori e presidio interno: fonte primaria AIFMD II, criteri tecnici e attivazione presso BI, informativa al cliente sotto presidio CONSOB.
Errori frequenti
Confondere il livello della fonte. Citare il Regolamento CONSOB Intermediari come fonte primaria è errore comune: la regola sostanziale è spesso nel Regolamento delegato UE 2017/565, e in sede ispettiva l’autorità contesta l’inadempimento alla fonte primaria europea. Trascurare la natura congiunta degli atti. Trattare il Provvedimento BI/CONSOB del 29 ottobre 2007 come atto della sola Banca d'Italia porta a sottostimare l’interesse di CONSOB per compliance e conflitti, con rischio di sanzioni doppie in ispezioni congiunte. Ignorare il rapporto art. 6 / art. 21 TUF. Le regole CONSOB sulla condotta discendono dai principi generali dell'art. 21 TUF: una difesa fondata sulla sola osservanza letterale del regolamento, in presenza di un comportamento non conforme ai principi, è tipicamente rigettata. Sottovalutare la proporzionalità. Per un piccolo intermediario, soluzioni 'enterprise-gradè possono essere irragionevoli, purché siano raggiunti gli obiettivi sostanziali. Disallineare policy e procedure. Un pacchetto documentale che rinvia genericamente al 'rispetto del Regolamento Intermediari', senza scelte concrete su adeguatezza, inducement e product governance, è il primo rilievo in sede ispettiva.
Sanzioni amministrative per violazione
La violazione delle disposizioni regolamentari ex art. 6 TUF integra autonome fattispecie sanzionatorie amministrative ex artt. 190 ss. TUF. L’art. 190 prevede sanzioni pecuniarie a carico di SIM, SGR, SICAV, banche e altri soggetti abilitati per violazioni in materia di adeguatezza patrimoniale, organizzazione, governance, controlli interni, regole di condotta e deposito strumenti finanziari; l’art. 190-bis disciplina le sanzioni a carico degli esponenti aziendali e dei responsabili delle funzioni di controllo. La competenza segue il riparto sostanziale: BI per le regole prudenziali e organizzative, CONSOB per trasparenza, condotta, emittenti e mercati; per gli atti congiunti, le autorità procedono ciascuna nel proprio ambito o si coordinano. I massimi edittali sono rilevanti: per la maggior parte delle violazioni MiFID II, le sanzioni a carico delle persone giuridiche arrivano fino a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato annuo (secondo il maggiore); per le persone fisiche, fino a 5 milioni. La determinazione concreta segue i criteri dell’art. 194-bis TUF; l’impugnazione segue il rito speciale ex art. 195 TUF e la pubblicazione del provvedimento (name and shame) è regola, salvo eccezioni motivate.
Domande frequenti
Cosa è il Regolamento CONSOB Intermediari n. 20307/2018?
È l’atto regolamentare di secondo livello che CONSOB ha emanato in attuazione dell’art. 6, comma 2, TUF dopo il recepimento MiFID II. Disciplina i requisiti dei soggetti abilitati nella prestazione dei servizi di investimento e nella gestione collettiva, le regole di condotta verso la clientela (informativa, adeguatezza, appropriatezza, conflitti di interesse, inducement, product governance, best execution), l’albo unico dei consulenti finanziari, l’offerta fuori sede e a distanza. Ha sostituito il precedente Regolamento n. 16190/2007 ed è la fonte secondaria di riferimento, insieme al Regolamento delegato UE 2017/565, per ogni intermediario che presta servizi MiFID in Italia.
Le disposizioni Banca d'Italia hanno forza di legge?
No, ma hanno forza normativa di rango secondario. Le Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d'Italia (Circolare 285/2013, Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Regolamento sui requisiti prudenziali delle SIM) sono atti regolamentari adottati in forza di una delega legislativa contenuta nel TUF (in particolare l’art. 6) e nel TUB. Vincolano i destinatari, sono pubblicate, sono sindacabili dal giudice amministrativo (TAR Lazio/Consiglio di Stato) e la loro violazione integra l’illecito sanzionabile ex artt. 190 ss. TUF. Non possono derogare al TUF né alle norme europee direttamente applicabili.
Differenza tra Provvedimento congiunto e Regolamento singolo?
Il Provvedimento congiunto Banca d'Italia/CONSOB (archetipo: quello del 29 ottobre 2007 su organizzazione e controlli interni dei prestatori di servizi di investimento) è adottato contestualmente dalle due autorità nelle materie a cavallo tra stabilità e condotta: governance, compliance, risk management, esternalizzazione, conflitti di interesse organizzativi. Il regolamento singolo (es. Regolamento CONSOB Intermediari n. 20307/2018 o Disposizioni Banca d'Italia) è invece emanato da una sola autorità nella materia di propria competenza, dopo aver sentito l’altra. L’atto congiunto evita duplicazioni e sovrapposizioni; il regolamento singolo è la regola nelle materie a competenza esclusiva.
Come si applica una norma europea direttamente in Italia?
I regolamenti europei (MiFIR 600/2014, Regolamento delegato UE 2017/565, Regolamento delegato AIFMD 231/2013, pacchetto IFR/IFD) sono direttamente applicabili negli Stati membri senza atto di recepimento. L’intermediario italiano deve osservarli come fonte primaria, e le autorità nazionali (Banca d'Italia, CONSOB) hanno solo competenza di vigilanza, enforcement e sanzionatoria. Le direttive (MiFID II, AIFMD, UCITS V) richiedono invece recepimento: per i servizi e attività di investimento, lo strumento tipico è il TUF integrato dagli atti regolamentari ex art. 6 TUF (Regolamento Intermediari CONSOB, Provvedimento congiunto, Disposizioni Banca d'Italia).
Chi vigila sulla compliance: BI o CONSOB?
Entrambe, in coordinamento. Banca d'Italia vigila sulla compliance come funzione di controllo prudenziale (indipendenza, risorse, qualità della governance, integrazione con risk management e internal audit). CONSOB vigila sulla compliance come presidio delle regole di condotta verso la clientela (qualità delle policy MiFID, gestione dei conflitti, monitoraggio inducement, product governance, profilatura). Le autorità conducono spesso accertamenti ispettivi congiunti e applicano sanzioni ciascuna nel proprio ambito ex artt. 190 e 190-bis TUF. Il Provvedimento congiunto del 29 ottobre 2007 è la base regolamentare comune del presidio organizzativo.