Autore: Andrea Marton

  • Art. 77 TUF – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparen…

    Art. 77 TUF – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparen…

    Art. 77 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al ricorrere delle condizioni previste ((dagli articoli 11, paragrafo 2, e 11-bis, paragrafo 2)) , del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall’articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

    2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia d’intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute ((diversi dai derivati negoziati in borsa e dai derivati OTC di cui all’ articolo 8-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 )) . (73)

  • Art. 175 SIC – Svolgimento quotidiano del lavoro

    Art. 175 SIC – Svolgimento quotidiano del lavoro

    Art. 175 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Svolgimento quotidiano del lavoro

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

    2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

    3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

    4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

    5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

    6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

    7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

  • Art. 79 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 79 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50

  • Art. 38 bis TUF – (Società di partenariato in gestione esterna)

    Art. 38 bis TUF – (Società di partenariato in gestione esterna)

    Art. 38 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Società di partenariato in gestione esterna)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((Le società di partenariato in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni: a) adottano la forma di società in accomandita per azioni e il relativo statuto prevede l’assemblea, un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’ articolo 2327 del codice civile , salvi gli ulteriori requisiti patrimoniali eventualmente prescritti dalla Banca d’Italia; d) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto, nonché attività connesse e strumentali; e) lo statuto prevede con riferimento all’intero patrimonio raccolto, l’affidamento della prestazione delle attività di cui all’articolo 33, comma 1, a un gestore esterno e l’indicazione della società designata; f) la sottoscrizione delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi eventualmente emessi, nonché le eventuali ulteriori modalità di raccolta del patrimonio definite nello statuto, sono riservate agli investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all’articolo 39; g) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno; h) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore, per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni nonché, in caso di gestore estero, per disciplinare gli obblighi di collaborazione del gestore nei confronti dei liquidatori della società, ivi inclusa la trasmissione di ogni informazione o documentazione utile allo svolgimento dell’incarico del liquidatore; i) la stipula di un accordo tra il gestore estero e il depositario che assicura a quest’ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).))

    2. ((Il gestore esterno può essere anche socio della società di partenariato.))

    3. ((In deroga all’ articolo 2453 del codice civile , la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di partenariato in accomandita per azioni in gestione esterna. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

    4. ((Alle società di partenariato in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 , 2334 , 2335 e 2336 del codice civile . In caso di emissione di strumenti partecipativi non si applica l’ articolo 2376 del codice civile .))

    5. ((Qualora lo statuto preveda la possibilità di costituire uno o più comparti, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Si applica l’articolo 35-bis, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle società di partenariato in gestione esterna, in luogo delle Sicav o Sicaf.))

    6. ((In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della società di partenariato in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l’assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore o sullo svolgimento diretto dell’attività di gestione collettiva ai sensi dell’articolo 35-novies.1 del presente decreto. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al primo periodo non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.))

    7. ((Il gestore esterno è responsabile del rispetto dei doveri normativamente previsti, anche nei confronti delle Autorità di vigilanza, per l’attività di gestione collettiva del risparmio esercitata in base al contratto con la società di partenariato in gestione esterna.))

    8. ((Al fine di verificare il rispetto del comma 7, la Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle relative competenze, chiedere informazioni al gestore esterno sulle società di partenariato gestite. Nei confronti di queste ultime la Banca d’Italia e la Consob possono, altresì, esercitare i poteri informativi e di indagine previsti dall’articolo 6-bis ed effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società in conformità con quanto previsto dall’articolo

    6-ter. La Banca d’Italia può esercitare nei confronti delle società di partenariato in gestione esterna i poteri ingiuntivi di cui all’articolo 7-ter e, a fini di stabilità, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del loro patrimonio.))

    9. ((Il gestore esterno trasmette alla Banca d’Italia gli statuti della società di partenariato in gestione esterna e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330, nel caso di costituzione della società, e 2436 del codice civile .))

    10. ((Si applicano gli articoli 35-novies.3, 35-novies.4, 35-novies.5 e 35-novies.6.)) ((133))

  • Art. 122 SIC – Ponteggi ed opere provvisionali

    Art. 122 SIC – Ponteggi ed opere provvisionali

    Art. 122 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponteggi ed opere provvisionali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. ((Nei lavori in quota)) , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3)) dell’allegato XVIII.

  • Art. 63 TUF – Articolo abrogato

    Art. 63 TUF – Articolo abrogato

    Art. 63 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28

  • Art. 186 SIC – Cartella sanitaria e di rischio

    Art. 186 SIC – Cartella sanitaria e di rischio

    Art. 186 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Cartella sanitaria e di rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

  • Art. 278 SIC – Informazioni e formazione

    Art. 278 SIC – Informazioni e formazione

    Art. 278 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazioni e formazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

    2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma

    1. 3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

    4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

  • Art. 65 sexies TUF – Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

    Art. 65 sexies TUF – Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

    Art. 65 sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti operativi delle sedi di negoziazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione istituiscono e mantengono la loro resilienza operativa, conformemente agli obblighi stabiliti al capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , per assicurare che i loro sistemi di negoziazione: a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi; b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche; c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b); d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa, compresi politica e piani di continuità operativa delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e piani di risposta e di ripristino relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione istituiti ai sensi dell’ articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2554 , per assicurare la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento dei loro sistemi di negoziazione.

    2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci: a) per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata dagli stessi; b) per identificare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini; c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente errati; d) per sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni ((in situazioni di emergenza o)) qualora si registri un’oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo; e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare o correggere qualsiasi operazione; f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti, per identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

    2-bis. ((Il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle circostanze che portano alla sospensione o alla limitazione delle negoziazioni e ai principi per stabilire i principali parametri tecnici utilizzati a tal fine.))

    2-ter. ((Qualora il gestore di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione non sospenda o limiti le negoziazioni ai sensi del comma 2, lettera d), nonostante una significativa variazione dei prezzi che incide su uno strumento finanziario o su strumenti finanziari correlati abbia determinato condizioni di negoziazione anormali su una o più sedi di negoziazione, la Consob e la Banca d’Italia relativamente alle sedi di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato, possono adottare misure adeguate per ristabilire il normale funzionamento delle sedi di negoziazione, anche utilizzando i poteri di vigilanza di cui agli articoli 66-quater, commi 1 e 4, e 68-quinquies, comma 1, lettere b) e c).))

    3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinchè un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

    4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell’ottemperanza alle proprie regole.

    5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 FEBBRAIO 2026, N. 28 )) ; b) adottano regole trasparenti, eque e non discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione; c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria; d) adottano regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito, fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi.

    6. La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l’esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall’articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).

    7. La Consob individua con regolamento i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con riguardo a: a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo del gestore della sede di negoziazione in merito ai medesimi; b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere a) e b); c) i criteri in base ai quali fissare i parametri per la sospensione delle negoziazioni e le relative modalità di gestione; d) i requisiti per l’accesso elettronico diretto alle sedi di negoziazione; e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5, lettera c); f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera d).

    8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane. (73)

  • Art. 55 TUF – Articolo abrogato

    Art. 55 TUF – Articolo abrogato

    Art. 55 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 24 bis TUF – (Consulenza in materia di investimenti)

    Art. 24 bis TUF – (Consulenza in materia di investimenti)

    Art. 24 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Consulenza in materia di investimenti)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue: a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; b) se la consulenza è basata su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

    2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole: a) è valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti: i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata; b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima sono chiaramente comunicati ai clienti.)) ((73))

  • Art. 62 quinquies TUF – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea diretta…

    Art. 62 quinquies TUF – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea diretta…

    Art. 62 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. La Consob e la Banca d’Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE .)) ((73))