Autore: Andrea Marton

  • Art. 195 SIC – Informazione e formazione dei lavoratori

    Art. 195 SIC – Informazione e formazione dei lavoratori

    Art. 195 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione dei lavoratori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.

  • Art. 39 quater TUF – (Oggetto dell’investimento e struttura dei FIA italiani)

    Art. 39 quater TUF – (Oggetto dell’investimento e struttura dei FIA italiani)

    Art. 39 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Oggetto dell’investimento e struttura dei FIA italiani)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c): a) nei beni previsti dall’articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e c); b) nei beni indicati dall’articolo 39-bis, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.))

    2. ((L’investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).))

    3. ((Fatto salvo quanto previsto in atti dell’Unione europea direttamente applicabili e all’articolo 46-bis del presente decreto, sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), nei beni previsti dall’articolo 39-bis, comma 1, lettere d), e), e f), ovvero nei beni indicati al medesimo articolo 39-bis, comma 1, lettera b) diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento)) . ((133))

  • Art. 145 SIC – Disarmo delle armature

    Art. 145 SIC – Disarmo delle armature

    Art. 145 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disarmo delle armature

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione.

    2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

    3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

  • Art. 220 SIC – (Sanzioni a carico del medico competente)

    Art. 220 SIC – (Sanzioni a carico del medico competente)

    Art. 220 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del medico competente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e

    186. ))

  • Art. 32 bis TUF – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

    Art. 32 bis TUF – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

    Art. 32 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Tutela degli interessi collettivi degli investitori)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le associazioni dei consumatori inserite nell’elenco di cui all’ articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo. ))

  • Art. 4 duodecies TUF – Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza

    Art. 4 duodecies TUF – Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza

    Art. 4 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la Consob: a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall’articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie; b) tengono conto dei criteri previsti all’articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni; c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza; d) prevedono, mediante protocollo d’intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l’applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

    1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate ((di violazioni del regolamento prospetto come definito all’articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o)) , di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 . Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392.

    2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. ((2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l’articolo 4-undecies, comma 3.))

  • Art. 25 quater TUF – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    Art. 25 quater TUF – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    Art. 25 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , dalle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell’Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest’ultimo.

    2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all’articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all’ articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , ovvero come Sim indicate all’articolo 55-bis, comma

    1. 3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell’articolo

    23. ))

  • Art. 53 TUF – Articolo abrogato

    Art. 53 TUF – Articolo abrogato

    Art. 53 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 129 SIC – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

    Art. 129 SIC – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

    Art. 129 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

    2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

    3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.

  • Art. 6 ter TUF – Poteri ispettivi

    Art. 6 ter TUF – Poteri ispettivi

    Art. 6 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri ispettivi

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la Consob possono, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell’articolo

    6-bis. 2. Al fine di verificare l’osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.

    3. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

    4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

    5. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all’altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

    6. La Banca d’Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di ((gestori autorizzati)) e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

    7. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d’Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell’Unione europea lo richiedono, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

    8. La Banca d’Italia e la Consob possono concordare, nell’ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l’ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori. (73)

  • Art. 105 SIC – Attività soggette

    Art. 105 SIC – Attività soggette

    Art. 105 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività soggette

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

  • Art. 68 SIC – (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

    Art. 68 SIC – (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

    Art. 68 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 66; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2; c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67, commi 1 e

    2. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti

    1. 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,

    1. 10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.” ))