Autore: Andrea Marton

  • Art. 56 bis TUF – (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazion…

    Art. 56 bis TUF – (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazion…

    Art. 56 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell’alta dirigenza )

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione ((e ordinare il rinnovo)) di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, ((dei gestori autorizzati o)) delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 56, comma 1, lettera a). ((Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila.)) Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (73)

    2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d’Italia convoca l’assemblea ((della società di cui al comma 1)) o della società capogruppo con all’ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

    2-bis. ((Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d’Italia può, inoltre, ordinare la rimozione di uno o più componenti dell’alta dirigenza della società di cui al medesimo comma 1.))

    2-ter. ((La Banca d’Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società.))

    3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l’amministrazione straordinaria nei casi previsti dall’articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.

    3-bis. ((Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, e dell’articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla situazione.))

  • Art. 165 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 165 SIC – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    Art. 165 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo

    164. 2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ))

  • Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 Codice Civile: Abbandono della casa del genitore

    Art. 318 c.c. – Abbandono della casa del genitore

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Abbandono della casa del genitore.

    Il figlio , sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

  • Art. 128 SIC – Sottoponti

    Art. 128 SIC – Sottoponti

    Art. 128 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sottoponti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

    2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, ((per le torri di carico,)) per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

  • Art. 7 undecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del re…

    Art. 7 undecies TUF – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del re…

    Art. 7 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 )

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033 .

    2. La Banca d’Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all’articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, è l’autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013 .

    3. La Banca d’Italia è l’autorità competente a decidere, sentita la Consob, sull’applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE , secondo quanto previsto dall’ articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033 .

    4. La Banca d’Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE , secondo quanto previsto dall’ articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 .

    5. La Consob è l’autorità competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall’ articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033 . ))

  • Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 Codice Civile: Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Art. 322 c.c. – Inosservanza delle disposizioni precedenti

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Inosservanza delle disposizioni precedenti.

    Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

  • Art. 50 SIC – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Art. 50 SIC – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    Art. 50 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai ((miscele pericolose)) , alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

    2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

    3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

    4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

    5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma

    3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

    7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

  • Art. 64 bis TUF – Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza signifi…

    Art. 64 bis TUF – Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza signifi…

    Art. 64 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi riguardanti le persone che esercitano un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia.

    2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore al gestore del mercato. Nel caso in cui l’acquisto determini la possibilità di esercitare un’influenza significativa l’acquirente trasmette, altresì, al gestore del mercato regolamentato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati al sensi del comma

    1. 3. I gestori dei mercati regolamentati: a) trasmettono alla Consob e rendono pubbliche le informazioni sulla proprietà del gestore del mercato regolamentato, e in particolare l’identità delle parti che sono in grado di esercitare un’influenza significativa sulla sua gestione e l’entità dei loro interessi; b) comunicano alla Consob e rendono pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che determini un cambiamento dell’identità delle persone che esercitano un’influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

    4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente: a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%; b) il controllo del gestore del mercato; ne dà preventiva comunicazione alla Consob. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’ articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile . (99)

    4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni indicate dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385, ove applicabili. (99)

    5. Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la Consob può opporsi all’acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato , valutando tra l’altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall’articolo 15, comma 2, ((…)) ove applicabili. (99)

    6. La Consob disciplina con regolamento: a) i criteri per l’individuazione dei casi e delle soglie di partecipazione che determinano un’influenza significativa ai sensi del comma 1; b) contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dai commi 3 e 4; c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte del gestore del mercato regolamentato delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell’identità delle persone che possiedono una partecipazione che comporta la possibilità di esercitare un’influenza significativa.

    7. In assenza dei requisiti di onorabilità o in mancanza delle comunicazioni previste dai commi 2 e 4, nonché in caso di opposizione ai sensi del comma 5, non possono essere esercitati, nell’assemblea del gestore del mercato, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4 o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5 e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato. (99)

    8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l’articolo 14 , comma

    6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall’articolo 14, comma

    7. 9. La Consob può imporre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto a norma del comma 7 siano alienate, fissando un termine. (73)

  • Art. 134 SIC – Documentazione

    Art. 134 SIC – Documentazione

    Art. 134 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Documentazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell’articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XXII del presente Titolo.

    2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo.

  • Art. 18 bis TUF – (Consulenti finanziari autonomi)

    Art. 18 bis TUF – (Consulenti finanziari autonomi)

    Art. 18 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Consulenti finanziari autonomi)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

    2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all’articolo 31, comma 6.)) ((73))

  • Art. 99 SIC – Notifica preliminare

    Art. 99 SIC – Notifica preliminare

    Art. 99 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Notifica preliminare

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all’articolo 90, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; c) cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. ((1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente)) .

    1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.

    2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

    3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

  • Art. 76 SIC – Requisiti dei DPI

    Art. 76 SIC – Requisiti dei DPI

    Art. 76 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti dei DPI

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I DPI devono essere conformi alle norme ((di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 )) .

    2. ((Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1)) devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dellavoratore; d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

    3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.