Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 2 bis TUE – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    Art. 2 bis TUE – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    Art. 2 bis D.P.R. 380/2001 (TUE) – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 1 bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. (2) 1 ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesisten- DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 3 9 ti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. (3) 1 quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. (4) Note: (1) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, lett. 0a), DL 21.6.2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013 n. 98. (2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55. (3) Comma sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. a), DL 16.7.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.9.2020 n. 120. Testo precedente: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purchè sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo.“. (4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. 0a), DL 29.5.2024 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.7.2024 n. 105.

  • Art. 2 TUE – Competenze delle regioni e degli enti locali

    Art. 2 TUE – Competenze delle regioni e degli enti locali

    Art. 2 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Competenze delle regioni e degli enti locali

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 4. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l’attività edilizia. 5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

  • Art. 77 Accertamento – Entrata in vigore

    Art. 77 Accertamento – Entrata in vigore

    Art. 77 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Entrata in vigore

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATO A (art. 26-quater, comma 1, lettera a) (1) a) Le società di diritto belga denominate «société anonyme/naamloze vennootschap»«société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkbcjd» nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato. b) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab»; c) le società di diritto tedesco denominate «Aktiengesellschaft»«Kommanditgesellschaft suf Aktien»«Gesellschaft mit beschränk ter Haftung» e «bergrechtliche Gewerkschaft»; d) le società di diritto greco denominate (Omissis) e) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anonima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada», nonché gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato; f) le società di diritto francese denominate «societé anonyme», «societé en commandite par actions», «societéà responsabilité limitée», nonché gli stabilimenti ed imprese pubblici a carattere industriale e commerciale; g) le società di diritto irlandese denominate «public companies limited by shares or by guarantee», «private companies limited by shares or by guarantee» gli enti registrati sotto il regime degli «Idustrial and Provident Societies Acts» o le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies Acts»; h) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni»«società a responsabilità limitata», nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali; i) le società di diritto lussemburghese denominate «societé anonyme», «société en commandite par actions» e «société à responsabilité limitée»; l) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap» e «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid»; m) le società di diritto austriaco denominate: «Aktiengesellschaft» e «Gesellschaft mit beschränkter Haftung»; n) le società commerciali e società civili di forma commerciale, le cooperative e le imprese pubbliche costituite conformemente al diritto portoghese; o) le società di diritto finlandese denominate: «osakeyhtio/aktiebolag»«osuuskunta/andelslag»« säästöpankki/sparbank» e «vakuutusyhtiö/försäkringsbolag»; p) le società di diritto svedese denominate «akticboag» e «forsakringsaktiebolag»; q) le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito; r) le società di diritto ceco denominate (Omissis); s) le società di diritto estone denominate «täisuhing», «usaldusiining», «osauhing», «aktsiasclts»«tulundusuhistu» t) le società di diritto cipriota denominate società conformemente alla normativa societaria, gli enti di diritto pubblico nonché ogni altro ente considerato una società conformemente alla normativa in materia di imposta sul reddito; u) le società di diritto lettone denominate «akeiju sabiedriba»«sabiedriba ar icrobezotu atbildibu»; v) le società costituite conformemente al diritto della Lituania: z) le società di diritto ungherese denominate DPR 29.9.1973 n. 600 – Allegato B 82 (Omissis): aa) le società di diritto maltese denominate «Kumpaniji la Responsabilità limitata»«Socjetajiet in akkomandita li l-kapitaltaghhom maqsum fazzjonijiet»; bb) le società di diritto polacco denominate (Omissis) cc) le società di diritto sloveno denominate (Omissis); dd) le società di diritto slovacco denominate(Omissis); ee) le società di diritto bulgaro denominate: (Omissis) costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali; (2) ff) le società di diritto slovacco denominate: (Omissis) (2); gg) le società di diritto croato denominate: “dionicko drustvo”, “drustvo s ogranicenom odgovornoscu”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Lettera inserita dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Lettera inserita dall’art. 1, comma 1, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. ALLEGATO B (art. 26-quater, comma 4, lettera a) (1) 1) impôt des sociétés/vennootschapsbclasting in Belgio; 2) sclskabbsskat in Danimarca; 3) Körperschaftsteuer in Germania; 4) (Omissis) in Grecia; 5) impaesto sobre sociedades in Spagna; 6) impôrt sur les sociètés in Francia; 7) corporation tax in Irlanda; 8) imposta sul reddito delle società in Italia; 9) impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo; 10) vennotschapsbelasting nei Paesi Bassi; 11) Köperschaftsteuer in Austria; 12) imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas in Portogallo; 13) yhtejsöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia; 14) statlig inkomstskatt in Svezia; 15) corporation tax nel Regno Unito; 16) (Omissis) nella Repubblica ceca; 17) Tulumaks in Estonia; 18) (Omissis) a Cipro 19) (Omissis) in Lettonia; 20) Pelno mokestis in Lituania; 21) Tàrsasàgi ado in Ungheria; 22) Taxxa fuq l-income a Malta; 23) Podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia; 24) (Omissis) in Slovenia; 25) (Omissis) in Slovacchia. 26) (Omissis) in Bulgaria; (2) 27) (Omissis) in Romania; (2) 28) porez na dobit in Croazia. (3) Note: (1) Allegato inserito dall’art. 1, comma 2, DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. (2) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 12.10.2007, pubblicato in G.U. 14.12.2007 n. 290, a decorrere dall’1.1.2007, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto. (3) Numero inserito dall’art. 1, comma 2, DM 25.10.2013, pubblicato in G.U. 5.11.2013 n. 259, a decorrere dall’1.7.2013, ex art. 2, comma 1 del medesimo decreto.

  • Art. 199 D.P.R. 115/2002 – Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

    Art. 199 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

  • Art. 76 Accertamento – Abrogazione

    Art. 76 Accertamento – Abrogazione

    Art. 76 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Abrogazione

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in quanto non sia DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 77-Allegato A 81 diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto. 2. Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.

  • Art. 75 Accertamento – Accordi internazionali

    Art. 75 Accertamento – Accordi internazionali

    Art. 75 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Accordi internazionali

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

  • CCNL Logistica 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 i minimi mensili lordi di questo contratto vanno da 1.648,74 € (Liv. 6) a 2.574,98 € (Quadri (Q)). La tabella completa per livello è qui sotto; EDR (da 8,26 € a 12,80 € al mese secondo il livello), scatti di anzianità, indennità e premi si aggiungono.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazioni di Confetra (Aiti, Assoespressi, Assologistica, Fedespedi, Fedit, Fisi, Trasportounito Fiap) e di Conftrasporto (Anita, Fai, Assotir, Federlogistica, Unitai), CNA-Fita, Confartigianato Trasporti, SNA-Casartigiani, Claai, centrali cooperative e altre · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Professionale d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri (Q) 2.574,98 €
    Liv. 1 2.411,46 €
    Liv. 2 2.218,22 €
    Liv. 3 Super 2.000,37 €
    Liv. 3 1.946,84 €
    Liv. 4 1.850,23 €
    Liv. 4 Junior 1.802,92 €
    Liv. 5 1.761,64 €
    Liv. 6 1.648,74 €
    Viaggiante C3 2.021,61 €
    Viaggiante B3 2.010,37 €
    Viaggiante A3 2.002,47 €
    Viaggiante F2 1.948,09 €
    Viaggiante E2 1.946,91 €
    Viaggiante D2 1.945,68 €
    Viaggiante H1 1.885,20 €
    Viaggiante G1 1.876,08 €

    Importi = minimo tabellare + Elemento Professionale d’Area (EPA) del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024 (associazioni datoriali del settore con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; scadenza 31/12/2027). L’aumento a regime è di 260 € al B3 viaggiante (140 sui minimi + 120 di EPA) e 230 € al 3 Super non viaggiante (140 + 90 EPA), in 4 tranche: 1/1/2025, 1/1/2026 (quella in tabella), 1/1/2027 (solo EPA) e 1/6/2027. L’EPA è parte integrante della retribuzione e incide su tutti gli istituti contrattuali; dal 1/1/2025 è cessata l’ICE. Esempio scomposizione al B3: 1.970,37 € di minimo tabellare + 40 € di EPA = 2.010,37 €. Prossimi aumenti: dal 1/1/2027 al B3 +40 € di EPA (totale 2.050,37 €) e dal 1/6/2027 +10 tabellare e +40 EPA (totale a regime 2.100,37 €). Dal 1/1/2026 è stato inoltre soppresso il livello 6J nell’ambito della revisione della classificazione. Attenzione nel confronto tra fonti: alcune riportano il solo minimo tabellare senza EPA (circa 23-50 € in meno secondo il livello).

    Fonte: tabelle allegate all’accordo di rinnovo del 6/12/2024 (PDF ufficiale, 52 pagine, verificato) — incrocio al centesimo con due banche dati professionali indipendenti. Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Come si compone la retribuzione: minimo tabellare + EPA

    • Minimo tabellare del livello o del parametro (personale viaggiante).
    • Elemento Professionale d’Area (EPA): nasce con il rinnovo del 6 dicembre 2024, cresce in tre tranche (gennaio 2025, gennaio 2027, giugno 2027) e ha effetto su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Per il personale viaggiante è più alto: 120 € a regime al B3 contro 90 € al 3° super non viaggiante.
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): importo fisso per livello, non compreso nelle tabelle di questa pagina. Al mese: 8,26 € al 6° livello, 8,79 € al 5°, 9,02 € al 4° junior, 9,24 € al 4°, 9,70 € al 3°, 10,00 € al 3° super, 11,60 € al 2°, 12,05 € al 1° e 12,80 € ai Quadri; per il personale viaggiante da 9,32 € (G1) a 10,04 € (C3), 10,00 € al B3. Fonte: tabelle del costo del lavoro del Ministero del lavoro per il CCNL Logistica (decreto di dicembre 2025), valori annui divisi per 12.
    • Scatti di anzianità, secondo il livello.

    Dal 1° gennaio 2025 non si paga più l’ICE (Indennità di Copertura Economica dell’accordo del 19 marzo 2024). A queste voci si sommano le indennità variabili (trasferta, ADR, notturno, festivo) e gli eventuali premi aziendali.

    Aumenti CCNL logistica e trasporti 2027: minimi da gennaio e da giugno 2027

    Minimo tabellare + EPA, euro lordi mensili
    Livello Tabellare dal 1/1/2026 EPA per tranche Totale dal 1/1/2026 Totale dal 1/1/2027 Totale dal 1/6/2027
    Quadri (Q) 2.528,31 € 46,67 € 2.574,98 € 2.621,65 € 2.681,13 €
    Liv. 1 2.374,79 € 36,67 € 2.411,46 € 2.448,13 € 2.496,85 €
    Liv. 2 2.181,55 € 36,67 € 2.218,22 € 2.254,89 € 2.302,62 €
    Liv. 3 Super 1.970,37 € 30,00 € 2.000,37 € 2.030,37 € 2.070,37 €
    Liv. 3 1.916,84 € 30,00 € 1.946,84 € 1.976,84 € 2.016,54 €
    Liv. 4 1.823,56 € 26,67 € 1.850,23 € 1.876,90 € 1.912,81 €
    Liv. 4 Junior 1.776,25 € 26,67 € 1.802,92 € 1.829,59 € 1.865,28 €
    Liv. 5 1.738,31 € 23,33 € 1.761,64 € 1.784,97 € 1.817,09 €
    Liv. 6 1.625,41 € 23,33 € 1.648,74 € 1.672,07 € 1.703,66 €
    Viaggiante C3 1.971,61 € 50,00 € 2.021,61 € 2.071,61 € 2.131,65 €
    Viaggiante B3 1.970,37 € 40,00 € 2.010,37 € 2.050,37 € 2.100,37 €
    Viaggiante A3 1.969,14 € 33,33 € 2.002,47 € 2.035,80 € 2.079,10 €
    Viaggiante F2 1.918,09 € 30,00 € 1.948,09 € 1.978,09 € 2.017,83 €
    Viaggiante E2 1.916,91 € 30,00 € 1.946,91 € 1.976,91 € 2.016,61 €
    Viaggiante D2 1.915,68 € 30,00 € 1.945,68 € 1.975,68 € 2.015,34 €
    Viaggiante H1 1.856,87 € 28,33 € 1.885,20 € 1.913,53 € 1.951,22 €
    Viaggiante G1 1.849,41 € 26,67 € 1.876,08 € 1.902,75 € 1.938,73 €

    A gennaio 2027 cresce solo l’EPA (una tranche); a giugno 2027 l’ultima tranche del tabellare più un’altra tranche di EPA. I parametri I e L del personale viaggiante hanno tabelle proprie nell’accordo. Fonte: accordo di rinnovo del 6 dicembre 2024, tabelle del personale non viaggiante e viaggiante; tranche confermate da Filt-Cgil, Giornale dei lavoratori n. 1/2025.

    Trasferte autisti: indennità dal 1° gennaio 2025

    Al personale viaggiante (artt. 11 e 11 bis) e a chi lo affianca in servizio extraurbano spetta, oltre alla retribuzione, un’indennità di trasferta legata alle ore passate fuori dal territorio urbano (art. 62, comma 3):

    Indennità di trasferta del personale viaggiante (art. 62)
    Durata Servizi in Italia Servizi all’estero
    dalle 6 alle 12 ore 23,80 € 31,94 €
    dalle 12 alle 18 ore 35,02 € 45,05 €
    dalle 18 alle 24 ore 43,16 € 62,49 €
    • Sotto le 6 ore continuative di servizio extraurbano la trasferta non spetta. Più servizi brevi nella stessa giornata si sommano, salvo che il lavoratore abbia un’ora libera in sede per il pasto (11.30-14.30 a pranzo, 18.30-21.30 a cena).
    • All’estero le misure estere valgono solo per le ore passate fuori dall’Italia; le ore in Italia si pagano con le misure nazionali e i due importi si sommano.
    • L’indennità ha natura restitutoria e può essere integrata fino ai limiti di esenzione contributiva e fiscale. La parte oltre i limiti esenti Irpef ha natura retributiva e, se erogata in modo non occasionale, conta solo per il TFR.
    • Per chi ha la trasferta, il lavoro tra le 22 e le 6 non dà la maggiorazione notturna ordinaria: si applica l’indennità di lavoro notturno dell’art. 16.
    • Per le missioni del personale non viaggiante si rimborsano viaggio, vitto e alloggio entro questi limiti (in vigore dal 1° settembre 2007): colazione 2,04 €, pranzo 25,47 €, cena 25,47 €, pernottamento 59,37 €.

    Fonte: CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, art. 62 come modificato dal rinnovo del 6 dicembre 2024.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)

    Art. 114-bis D.Lgs. 209/2005 – (Requisiti organizzativi dell’impresa di assicurazione o riassicurazione, finalizzati al rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Al fine di garantire il rispetto dei requisiti professionali e organizzativi di cui agli articoli 109, 109-bis, 110, 111, 112 in capo ai soggetti identificati in tali disposizioni, le imprese si dotano di politiche e procedure interne soggette ad approvazione, attuazione, nonché a riesame almeno annuale, individuando altresì una funzione che ne assicuri l'adeguata attuazione.

    2. Le imprese definiscono, mantengono ed aggiornano procedure per l'adeguata conservazione della documentazione riguardante il rispetto degli articoli 109-bis, 110, 111, 112 e rendono disponibili all'IVASS, su richiesta, il nominativo del responsabile della funzione di cui al comma 1.

    3. L'IVASS con regolamento può individuare disposizioni di dettaglio in merito ai presidi interni all'impresa richiesti per l'osservanza dei commi 1 e 2.

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  • Art. 74 Accertamento – Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

    Art. 74 Accertamento – Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

    Art. 74 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Nominatività obbligatoria dei titoli azionari

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le azioni di tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative. 2. Le azioni al portatore emesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l’entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell’art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d’imposta. 3. Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli artt. 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1° luglio 1942, stabilite in tale disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1° gennaio 1975.

  • Art. 116-ter D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

    Art. 116-ter D.Lgs. 209/2005 – (Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'intermediario di cui all'articolo 116 che intende effettuare per la prima volta attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro, attraverso una succursale o una presenza permanente, ne fornisce comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, trasmettendo le seguenti informazioni: a) il nome o ragione sociale dell'intermediario, l'indirizzo o la sede legale e i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 109 dell'intermediario; b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui intende operare; c) la categoria di intermediario alla quale appartiene ed eventualmente, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta, nonché i dati identificativi dei soggetti iscritti alla sezione e) del Registro della cui collaborazione intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di intermediazione in altro Stato membro; d) ove applicabile, i rami assicurativi in cui intende operare; e) l'indirizzo nello Stato membro ospitante della sede dello stabilimento presso la quale è possibile ottenere documenti; f) il nominativo del soggetto responsabile della gestione della succursale o presenza permanente.

    2. Fatto salvo il caso in cui l'IVASS abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria dell'intermediario in relazione all'attività di distribuzione prospettata, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

    3. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi comunica all'intermediario l'avvenuta ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, nonché l'accessibilità alle disposizioni di interesse generale applicabili nello Stato membro ospitante, che l'intermediario è tenuto a rispettare per l'esercizio dell'attività in tale Stato membro attraverso il sito internet dell'Autorità competente e, mediante appositi collegamenti ipertestuali, tramite il sito internet dell'AEAP.

    4. L'intermediario può altresì iniziare ad esercitare l'attività nello Stato ospitante, in assenza della comunicazione di cui al comma 3 nel termine di trenta giorni successivi alla ricezione delle informazioni di cui al comma 1.

    5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, entro trenta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 1, comunica all'intermediario con provvedimento motivato, il rifiuto di procedere alla comunicazione all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

    6. L'intermediario comunica all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi le modifiche intervenute rispetto alle informazioni trasmesse ai sensi del comma 1, almeno 30 giorni prima della relativa attuazione. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nel termine di 30 giorni successivi alla data di ricezione delle variazioni alle informazioni di cui al comma 1, informa altresì l'autorità competente dello Stato membro ospitante

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  • Art. 73 Accertamento – Ritenuta sui dividendi

    Art. 73 Accertamento – Ritenuta sui dividendi

    Art. 73 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui dividendi

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le disposizioni dell’art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. (1) 3. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 42,-1,30382,1,00’>7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell’art. 54 del presente decreto. Note: (1) Con riferimento all’art. 10-ter, L. 29.12.1962 n. 1745, pubblicata in G.U. 7.1.1963 n. 5, relativo agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative, si tenga conto di quanto disposto dall’art. 20, DL 8.4.1974 n. 95, e dall’art. 29, DL 2.3.1989 n. 69.

  • Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo

    Art. 5 c.c. – Atti di disposizione del proprio corpo

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

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