Autore: Andrea Marton

  • Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 Codice Civile: Rappresentanza e amministrazione

    Art. 320 c.c. – Rappresentanza e amministrazione

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Rappresentanza e amministrazione.

    I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

    Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.

    I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

    I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

    L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.

    Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

  • Art. 112 SIC – Idoneità delle opere provvisionali

    Art. 112 SIC – Idoneità delle opere provvisionali

    Art. 112 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Idoneità delle opere provvisionali

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

    2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’allegato XIX.

  • Art. 20 bis TUF – Revoca dell’autorizzazione

    Art. 20 bis TUF – Revoca dell’autorizzazione

    Art. 20 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Revoca dell’autorizzazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l’applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 , e dell’articolo 80 del T.U. bancario.

    2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, revoca l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle Sim, rilasciata ai sensi dell’articolo 19, quando: a) l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi; b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione; d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l’autorizzazione prevista dall’articolo 20-bis.1.

    3. La revoca dell’autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società quando riguarda tutti i servizi e attività di investimento al cui esercizio la Sim è autorizzata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d’Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l’esercizio provvisorio di attività ai sensi dell’ articolo 2487 del codice civile . L’organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d’Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, alla Consob. La Banca d’Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell’economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob previsti nel presente decreto.

    4. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle attività d’investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), ((è disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, nell’ambito del riparto di competenze definito nell’articolo 19, comma 4)) . ((133))

    5. Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e

    29-ter. (73)

  • Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 Codice Civile: Pubblicità

    Art. 314 c.c. Pubblicità (1)

    In vigore

    La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

  • Art. 100 SIC – Piano di sicurezza e di coordinamento

    Art. 100 SIC – Piano di sicurezza e di coordinamento

    Art. 100 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Piano di sicurezza e di coordinamento

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. (14) ((28))

    2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

    3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

    4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

    5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

    6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e

    3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

  • Art. 173 SIC – Definizioni

    Art. 173 SIC – Definizioni

    Art. 173 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.

  • Art. 199 SIC – Campo di applicazione

    Art. 199 SIC – Campo di applicazione

    Art. 199 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all’articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

  • Art. 239 SIC – Informazione e formazione

    Art. 239 SIC – Informazione e formazione

    Art. 239 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) ((gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione)) presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. (( e-bis) l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis. ))

    2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma

    1. 3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi ((e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro)) . ((

    3-bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze. )) ((

    4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili. ))

  • Art. 28 TUF – Imprese di paesi terzi diverse dalle banche

    Art. 28 TUF – Imprese di paesi terzi diverse dalle banche

    Art. 28 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Imprese di paesi terzi diverse dalle banche

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale, specificate ai sensi del comma 4; c) all’autorizzazione, alla vigilanza e all’effettivo svolgimento nello Stato d’origine dei servizi o attività di investimento e dei servizi accessori che l’impresa istante intende prestare in Italia, nonché alla circostanza che l’autorità competente dello Stato d’origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; d) all’esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d’origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare l’integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori; e) all’esistenza di un accordo tra l’Italia e lo Stato d’origine che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell’OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; f) all’adesione da parte dell’impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 60, comma

    2. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è negata se non risulta garantita la capacità della succursale dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell’Unione europea direttamente applicabili.

    3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformità al comma

    1. ((133))

    4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e

    6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 .Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133))

    6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Consob ((…)) . ((133))

    6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.

    7. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.

    7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l’articolo

    29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo

    20. (73)

  • Art. 8 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 8 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 8 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 73

  • Art. 4 quinquies TUF – Articolo 4-quinquies

    Art. 4 quinquies TUF – Articolo 4-quinquies

    Art. 4 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-quinquies

    In vigore dal 01/07/1998

    (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del (( regolamento (UE) 345/2013 )) , relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del (( regolamento (UE) 346/2013 )) , relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF).

    1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall’articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del (( regolamento (UE) 345/2013 )) e del (( regolamento (UE) 346/2013 )) . La Banca d’Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, la Banca d’Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato.

    2. La Banca d’Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli ((35, 35-ter e 35-novies.2)) , registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14 , 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del ((regolamento (UE) 345/2013 ))

  • Art. 110 SIC – Luoghi di transito

    Art. 110 SIC – Luoghi di transito

    Art. 110 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Luoghi di transito

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.