Autore: Andrea Marton

  • Art. 126 SIC – Parapetti

    Art. 126 SIC – Parapetti

    Art. 126 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Parapetti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

  • Art. 125 SIC – Disposizione dei montanti

    Art. 125 SIC – Disposizione dei montanti

    Art. 125 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizione dei montanti

    In vigore dal 15/05/2008

    1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

    2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

    3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. ((

    4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. ))

    5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

    6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

  • Art. 317 Codice Civile: Impedimento di uno dei genitori

    Art. 317 Codice Civile: Impedimento di uno dei genitori

    Art. 317 c.c. – Impedimento di uno dei genitori

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Impedimento di uno dei genitori.

    Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale , questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

    La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

  • Art. 217 SIC – Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

    Art. 217 SIC – Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

    Art. 217 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

    2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori ((limite di esposizione)) devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

    3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

  • Art. 106 SIC – Attività escluse

    Art. 106 SIC – Attività escluse

    Art. 106 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Attività escluse

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Le disposizioni del presente capo ((, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,)) non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.

  • Art. 157 SIC – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

    Art. 157 SIC – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

    Art. 157 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis; (( c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo. ))

  • Art. 231 SIC – Consultazione e partecipazione dei lavoratori

    Art. 231 SIC – Consultazione e partecipazione dei lavoratori

    Art. 231 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Consultazione e partecipazione dei lavoratori

    In vigore dal 15/05/2008

    1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 50.

  • Art. 31 TUF – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo…

    Art. 31 TUF – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo…

    Art. 31 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, ((i gestori autorizzati, le società di gestione UE)) , i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma

    2. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. ((133))

    2. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

    2-bis. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. (73)

    3. Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

    3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto.

    4. È istituito l’albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’albo provvede l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell’assemblea dell’Organismo può assistere un rappresentante della Consob. L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L’Organismo esercita i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all’articolo

    196. I provvedimenti dell’Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell’Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell’economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell’Organismo. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All’Organismo, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui soggetti iscritti all’albo, si applica il regime di responsabilità previsto per l’esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell’ articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 . L’attività dell’Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell’albo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l’applicazione all’Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l’Organismo può avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 . (73)

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede all’albo previsto dal comma

    4. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. (73)

    6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità; b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati; (73) c) all’iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all’albo previsto dal comma 4; (73) d) alle cause di incompatibilità; d-bis) all’attività di vigilanza svolta dall’Organismo; (73) e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1; (73) f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); (73) g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela; (73) h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria; (73) i) all’attività dell’Organismo di cui al comma 4; (73) l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all’articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela. (73)

    6-bis. Per le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4-undecies. (73)

    7. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Organismo può chiedere ai richiedenti l’iscrizione all’albo, ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all’albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L’Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all’albo, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell’esercizio dell’attività ispettiva, l’Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l’Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d’intesa. (63)

  • Art. 6 bis TUF – Poteri informativi e di indagine

    Art. 6 bis TUF – Poteri informativi e di indagine

    Art. 6 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri informativi e di indagine

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia può chiedere, nell’ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.

    2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

    3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ((da parte dei soggetti abilitati e degli Oicr societari in gestione esterna)) .

    4. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, può: a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell’esercizio della propria funzione di vigilanza; b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.

    5. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, può altresì, nei confronti dei soggetti abilitati: a) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall’ articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dall’ articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da un soggetto abilitato; c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato; d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , ed accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212 ; e) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all’ articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ; f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti e dei depositi di cui all’ articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , nonché acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell’archivio indicato all’ articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 ; g) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia; h) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’ articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ; i) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’articolo 187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell’articolo 187-octies del presente decreto.

    6. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli 199 , 200 , 201 , 202 e 203 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.

    7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

    8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

    9. Nell’esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5 la Consob può avvalersi della Guardia di Finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

    10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

    11. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati ((e degli Oicr societari in gestione esterna)) . In tale caso si applica il comma 8.0 (73)

  • Art. 277 SIC – Misure di emergenza

    Art. 277 SIC – Misure di emergenza

    Art. 277 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di emergenza

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

    2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. ((Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.))

    3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.

  • Art. 64 quater TUF – Autorizzazione dei mercati regolamentati

    Art. 64 quater TUF – Autorizzazione dei mercati regolamentati

    Art. 64 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Autorizzazione dei mercati regolamentati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob rilascia l’autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.

    2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l’adempimento delle disposizioni dell’Unione europea in materia.

    3. L’autorizzazione è altresì subordinata all’accertamento che: a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente titolo; b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina dell’Unione europea e idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

    4. Il regolamento del mercato determina quantomeno: a) le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni e di esclusione e sospensione dalle negoziazioni degli operatori; b) le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni e di esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari; c) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti; d) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi; e) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; f) le condizioni e le modalità per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse sui mercati; g) le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione del regolamento da parte del gestore.

    5. Il regolamento del mercato è deliberato dall’assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza del gestore del mercato regolamentato ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall’organo di amministrazione. Qualora le azioni del gestore del mercato regolamentato siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento del mercato è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.

    6. ((I gestori dei mercati regolamentati inviano alla Consob i progetti di modifica del regolamento del mercato, corredati dalla documentazione completa individuata dalla Consob con regolamento, entro il termine ivi stabilito, comunque non superiore a trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l’approvazione da parte dell’organo competente.)) ((133))

    6-bis. ((La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento del mercato regolamentato siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano in ogni caso idonei ad assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. La Consob può, entro il termine dalla stessa stabilito con regolamento, richiedere al gestore del mercato regolamentato di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticità riscontrate.)) ((133))

    6-ter. ((Le previsioni dei commi 6 e 6-bis si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento del mercato regolamentato, nonché nei casi da quest’ultimo espressamente indicati.)) ((133))

    6-quater. ((Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, approva le modifiche al regolamento del mercato regolamentato all’ingrosso dei titoli di Stato.))

    7. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3, la Consob rifiuta l’autorizzazione anche se: a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato non rispettano i requisiti previsti dall’articolo 64-ter; o b) esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di amministrazione del gestore del mercato può metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e l’integrità del mercato.

    8. Il gestore del mercato fornisce alla Consob tutte le informazioni, fra cui un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa, necessarie per accertare che il mercato regolamentato abbia instaurato tutti i dispositivi necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente titolo.

    9. La Consob pronuncia la decadenza dell’autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato allorché questo non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi. (73)

  • Art. 64 TUF – L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

    Art. 64 TUF – L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

    Art. 64 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).

    2. Il gestore del mercato regolamentato: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti; b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo; c) dispone l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni; d) adotta tutti gli atti necessari per l’ordinato funzionamento del mercato regolamentato; e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato; f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorità competenti.

    3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell’autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l’esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi ((, mantenendo su base continuativa l’autonomia organizzativa e decisionale rispetto alle funzioni di cui al comma 2)) .

    4. La Consob, con regolamento: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) ; b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato; c) adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4-undecies.

    5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

    6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e

    158. 7. Il gestore del mercato regolamentato può gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.

    7-bis. ((Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, i gestori dei mercati regolamentati possono, inoltre, previa notifica alla Consob, gestire sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari e svolgere attività connesse o strumentali alla gestione di mercati regolamentati, nonché alle altre attività che è loro consentito svolgere ai sensi del presente decreto o di altre disposizione di legge.)) (73)