Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 72 Accertamento – Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

    Art. 72 Accertamento – Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

    Art. 72 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell’art. 26 si applica in misura pari al minore tra l’ammontare determinato a norma del detto articolo e l’ammontare complessivo dell’imposta di ricchezza mobile e dell’imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sarà esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte. 2. La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall’art. 37 e dal terzo comma dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  • Art. 71 Accertamento – Dichiarazioni e scritture contabili

    Art. 71 Accertamento – Dichiarazioni e scritture contabili

    Art. 71 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Dichiarazioni e scritture contabili

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto è stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d’imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. 2. Le scritture contabili relative ai periodi d’imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell’accertamento. 3. Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 27 del decreto indicato nel primo comma. 4. Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell’anno 1974, entro il 30 aprile 1975. 5. Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all’art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 72-76 80 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975. 6. I sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell’art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell’anno 1974, entro il 15 aprile 1975.

  • CCNL Florovivaismo: previdenza agricola, INPS e welfare di settore

    CCNL Florovivaismo e Giardinaggio

    In sintesi

    I lavoratori florovivaisti sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura. I contributi sono calcolati sulle giornate lavorate (non sul reddito mensile). In caso di disoccupazione, spetta la DISO agricola (ex DSAG). Il welfare di settore include l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT), che eroga prestazioni integrative: sostegno al reddito, formazione, assistenza sanitaria integrativa.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · CIA-Agricoltori Italiani · Flai-CGIL · Fai-CISL · Uila-UIL
    Ultimo rinnovo
    28 maggio 2026, accordo nazionale per il quadriennio 2026-2029 degli operai agricoli e florovivaisti
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2029, integrato dai contratti provinciali di lavoro che fissano i salari effettivi. Aumento del 5,1% per il biennio economico 2026-2027: 3,4% dal 1° giugno 2026 e 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza arretrati
    Platea
    ~80.000-100.000 (operai florovivaisti OTI/OTD, giardinieri, addetti vivai e garden)

    Tabella riepilogativa

    Previdenza e welfare operai florovivaisti
    Istituto Ente gestore Prestazione principale
    Previdenza pensionistica INPS – Gestione Agricoltura Pensione di vecchiaia / anticipata
    Disoccupazione agricola (DISO) INPS Indennita disoccupazione per OTD
    Fondo pensione Previagri Previagri (COVIP) Previdenza complementare
    Fondo pensione Agrifondo Agrifondo (COVIP) Previdenza complementare alternativa
    Ente Bilaterale Agricolo (EBAT) Bilateralita agricola territoriale Formazione, integrazione malattia, welfare
    Assistenza sanitaria integrativa Casse territoriali (da CPL) Rimborsi sanitari aggiuntivi

    Gestione INPS Agricoltura: come funziona

    I lavoratori florovivaisti OTI e OTD sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura, che ha regole diverse dalla gestione ordinaria dei lavoratori dipendenti. I contributi si calcolano su retribuzioni convenzionali giornaliere fissate annualmente con decreto ministeriale, differenziate per qualifica e zona geografica (non direttamente sul salario percepito).

    Per gli OTD, le giornate di lavoro effettive vengono certificate dai datori e trasmesse all’INPS tramite il modello DMAG (Dichiarazione di Manodopera Agricola) trimestrale. E fondamentale che il lavoratore verifichi che le giornate effettivamente lavorate siano correttamente dichiarate, poiche influenzano la maturazione dei requisiti pensionistici e delle prestazioni INPS.

    Disoccupazione agricola (DISO)

    Gli OTD agricoli che perdono il lavoro per scadenza del contratto o mancata rioccupazione hanno diritto alla DISO agricola (disoccupazione agricola, ex DSAG). I requisiti:

    • Almeno 102 giornate di lavoro effettivo nell’anno solare di riferimento
    • Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli
    • Domanda telematica all’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di lavoro

    L’indennita e pari al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera, per un numero di giornate pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno.

    Enti bilaterali e welfare territoriale

    Il sistema di bilateralita agricola e strutturato in EBAT provinciali (Enti Bilaterali Agricoli Territoriali), finanziati da contributi datori e lavoratori. Le prestazioni tipiche includono:

    • Integrazione dell’indennita di malattia per i lavoratori OTI
    • Contributi per la formazione professionale (inclusa formazione per patentino fitosanitario)
    • Assistenza sanitaria integrativa in alcune province
    • Sostegno alle lavoratrici madri durante la maternita facoltativa

    L’iscrizione all’EBAT e obbligatoria per le aziende che applicano il CCNL. I lavoratori devono verificare quali prestazioni sono disponibili nel proprio EBAT provinciale.

    Casi pratici

    Tizio – DISO agricola: come si richiede
    Tizio e OTD in Toscana e ha lavorato 120 giornate nel 2025. Entro il 31 marzo 2026 presenta domanda DISO agricola online all’INPS. Con 120 giornate ha diritto all’indennita per 120 giorni, calcolata al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera (es. 52 € convenzionale x 40% = 20,80 € al giorno = 2.496 € totali). La domanda e necessaria ogni anno.
    Caia – Verifica giornate DMAG: errore del datore
    Caia ha lavorato 150 giornate ma il DMAG del datore ne dichiara 130. L’errore riduce la DISO e il computo pensionistico. Caia richiede la rettifica all’INPS con documentazione (buste paga, fogli presenze). L’INPS aggiorna gli elenchi nominativi. E importante controllare ogni anno il proprio estratto conto contributivo INPS online.
    Sempronio – Previagri: aderire conviene?
    Sempronio e OTI da 5 anni e non ha ancora aderito a Previagri. Aderendo, il datore versa 1,5% della retribuzione + lui stesso 1,5%: su 1.400 € mensili = 42 € datoriali + 21 € propri = 63 €/mese (756 €/anno). Il rendimento storico di Previagri (comparto bilanciato) e superiore alla rivalutazione del TFR. L’adesione entro i 6 mesi dall’assunzione porta il contributo datoriale aggiuntivo che altrimenti non percepisce.

    Domande frequenti

    Cos'e il DMAG e perche e importante?
    Il DMAG (Dichiarazione di Manodopera Agricola) e il modello trimestrale con cui il datore agricolo dichiara all’INPS le giornate di lavoro degli OTD. Le giornate dichiarate determinano le prestazioni INPS (DISO, pensione, malattia). E fondamentale verificarne la correttezza ogni anno tramite l’estratto conto contributivo online.
    Quante giornate servono per la DISO agricola?
    Almeno 102 giornate di lavoro nell’anno solare di riferimento. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo. L’indennita e pari al 40% della retribuzione convenzionale giornaliera, per tante giornate quante quelle lavorate.
    I lavoratori florovivaisti hanno una pensione diversa?
    Sono iscritti alla Gestione INPS Agricoltura, che utilizza retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi. I requisiti pensionistici (67 anni + 20 anni di contributi per la vecchiaia) sono gli stessi del regime generale, ma il calcolo dei contributi per gli OTD si basa sulle giornate lavorate.
    Cos'e l'EBAT e come si accede alle prestazioni?
    L’EBAT (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) e un ente paritetico (datori + sindacati) che eroga prestazioni integrative. Ogni provincia ha il proprio EBAT. Il lavoratore deve essere dipendente di un’azienda iscritta all’EBAT. Per le prestazioni disponibili, rivolgersi all’EBAT provinciale o alle OO.SS. territoriali.
    Previagri e Agrifondo sono obbligatori?
    No, l’adesione e volontaria. Tuttavia, aderire entro 6 mesi dall’assunzione permette di ottenere anche il contributo datoriale aggiuntivo, che altrimenti viene perso. Il TFR destinato al fondo pensione beneficia di agevolazioni fiscali sulla rendita finale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita per gli operai, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR e liquidazione a fine rapporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Florovivaismo e Giardinaggio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 70 Accertamento – Norme applicabili

    Art. 70 Accertamento – Norme applicabili

    Art. 70 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Norme applicabili

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni. 2. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l’amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministero per le finanze. Si applica il quarto comma dell’art. 6 della L. 15 novembre 1973, n. 734. TITOLO VII – Disposizioni transitorie e finali

  • Art. 208 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione della sentenza impugnata

    Art. 208 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione della sentenza impugnata

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La proposizione del ricorso per cassazione non sospende l’esecutività della sentenza impugnata, salvo quanto disposto dell’articolo 209.

  • Art. 69 Accertamento – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 69 Accertamento – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    Art. 69 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell’ambito dell’attività di programmazione svolta dagli uffici nell’anno precedente. 2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. 3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonché i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire [n.d.r. 5.164,57 euro] e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 70-71 79 milioni di lire [n.d.r. 25.822,84 euro]. 4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti: a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi; b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni. 5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4. 6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l’estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonchè da specifiche disposizioni di legge. Per l’accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. (1) 6 bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. (2) 7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 42, comma 1, lett. a), n. 1, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133. Testo precedente: “Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.“ (2) Comma inserito dall’art. 42, comma 1, lett. a), n. 2, DL 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008 n. 133.

  • Art. 6 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione del patrimonio culturale

    Art. 6 D.Lgs. 42/2004 – Valorizzazione del patrimonio culturale

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura . Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

    2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

    3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

  • Art. 113 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione

    Art. 113 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi provvede alla cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di: (45) a) radiazione; b) rinunzia all'iscrizione; c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni; d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112; e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'IVASS; f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed f), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3; (45) g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115. g-bis) limitatamente agli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, mancata adesione al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o esclusione da esso

    2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e). (45)

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2020, N. 187 .

  • Art. 68 Accertamento – Segreto d’ufficio

    Art. 68 Accertamento – Segreto d’ufficio

    Art. 68 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Segreto d’ufficio

    In vigore dal 1/1/1974

    1. È considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l’accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell’amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all’art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all’accertamento. Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. 2. Qualora l’Amministrazione finanziaria si avvalga delle facoltà previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell’art. 12 della L. 13 giugno 1952, n. 693, e nell’art. 12, sesto comma [quinto comma], del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l’esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempimenti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio. 3. […] (1) Note: (1) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. d), DLgs. 19.9.2005 n. 215, pubblicato in G.U. 24.10.2005 n. 248. Testo precedente: “Non è considerata violazione del segreto d’ufficio la comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979.“.

  • Art. 67 Accertamento – Divieto della doppia imposizione

    Art. 67 Accertamento – Divieto della doppia imposizione

    Art. 67 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Divieto della doppia imposizione

    In vigore dal 1/1/1974

    1. La stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. 2. L’imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento è scomputata dall’imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito.

  • Art. 66 Accertamento – Computo dei termini

    Art. 66 Accertamento – Computo dei termini

    Art. 66 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Computo dei termini

    In vigore dal 1/1/1974

    1. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell’art. 2963 del codice civile.

  • CCNL Logistica: ferie e festività di autisti e magazzinieri

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica riconosce 22 giorni lavorativi di ferie (il sabato non conta), 26 per il personale non viaggiante con orario su 6 giorni (art. 24). L’epoca è fissata dall’azienda tenendo conto, compatibilmente con il servizio, dei desideri del lavoratore. Le festività sono 12, patrono compreso (art. 60). Chi lavora in una festività ha la retribuzione della giornata più le ore lavorate maggiorate del 50% (art. 12), senza riposo compensativo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    6 dicembre 2024, per il triennio 2025-2027, approvato dalle assemblee il 27 gennaio 2025 con il 96,75% dei consensi (il precedente era del 18 maggio 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. I minimi crescono di 140 euro al livello B3 (90 euro da gennaio 2025, 40 da gennaio 2026, 10 da giugno 2027) e si aggiunge il nuovo Elemento Economico d’Area (EPA) di 120 euro (40 da gennaio 2025, 40 da gennaio 2027, 40 da giugno 2027): 260 euro complessivi a regime, circa il 14%
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e festività CCNL Logistica
    Regime Ferie annuali Note
    Orario su 5 giorni 22 giorni lavorativi Il sabato non è giornata lavorativa ai fini delle ferie (art. 24, c. 1)
    Non viaggiante con orario su 6 giorni 26 giorni lavorativi Il sabato conta come giornata lavorativa (art. 24, c. 1 bis)
    Personale viaggiante 22 giorni lavorativi I 26 giorni valgono solo per il non viaggiante su 6 giorni
    Festività 12 (11 festività + patrono) Più semifestività del 24 e 31 dicembre pomeriggio (art. 60)
    Lavoro in festività nell’orario normale +50% Oltre alla retribuzione della giornata (artt. 12 e 60)
    Permessi non retribuiti su richiesta Fino a 20 ore l’anno 10 retribuite per esami clinici, visite e interventi specialistici (art. 20, c. 3)

    Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 12, 20, 24, 60.

    Ferie 22 o 26 giorni

    Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre), a 22 giorni lavorativi di ferie indipendentemente dall’anzianità, con il sabato escluso dal computo. Il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni ha 26 giorni lavorativi, perché il sabato vale come giorno lavorativo (art. 24).

    Nell’anno di assunzione e in quello di cessazione le ferie maturano in dodicesimi: le frazioni di mese fino a 15 giorni non si contano, quelle superiori valgono un mese; il conteggio si arrotonda alla mezza giornata superiore. Alla cessazione spetta l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.

    Programmazione ferie

    L’epoca delle ferie è fissata dall’azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenuto conto degli eventuali desideri del lavoratore e previa consultazione di RSA/RSU (art. 24, c. 6). Le ferie vanno normalmente godute continuativamente; solo i periodi superiori a 2 settimane possono essere divisi in più periodi per accordo tra le parti. Non possono essere assegnate durante il preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore. La malattia regolarmente denunciata sopravvenuta durante le ferie ne interrompe il decorso. Per legge (D.Lgs. 66/2003) restano quattro settimane minime, con almeno due consecutive nell’anno di maturazione.

    Festività retribuite

    Le festività dell’art. 60 sono 12: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e la festa del Santo Patrono del luogo di lavoro (a Roma il 29 giugno). Il 24 e il 31 dicembre il lavoro non può andare oltre le ore 13 né eccedere metà dell’orario giornaliero. Se la festività cade di sabato o di domenica spetta, oltre alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata (1/22 della mensile).

    Chi lavora in una festività ha la retribuzione della giornata e, per le ore prestate, la maggiorazione del 50% dell’art. 12; lo straordinario festivo è maggiorato del 65% (diurno) e del 75% (notturno); per il personale viaggiante domenica e festivi sono maggiorati del 50%. Il CCNL non prevede un riposo compensativo per la festività lavorata.

    Permessi retribuiti aggiuntivi

    L’art. 20 prevede:

    • fino a 20 ore l’anno di permessi su richiesta, anche frazionati, di cui 10 retribuite per esami clinici, visite e interventi specialistici;
    • lutto (coniuge, convivente, parenti entro il 2° grado, anche del coniuge, conviventi attestati dall’anagrafe): almeno 3 giorni lavorativi l’anno, 4 se si viaggia fuori dalla provincia;
    • grave infermità documentata dei familiari: almeno 5 giorni lavorativi l’anno;
    • nascita, affido o adozione: almeno 2 giorni retribuiti, oltre ai permessi di legge;
    • matrimonio: 15 giorni di calendario con retribuzione, con preavviso di almeno 30 giorni;
    • le ex festività: permessi in gruppi di quattro o otto ore in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge 54/1977 (art. 14); non fruiti entro l’anno decadono e sono pagati entro aprile.

    Casi pratici

    Tizio – Autista 5 giorni con 22 gg ferie
    Tizio lavora lun-ven e ha 22 giorni lavorativi di ferie (circa 1,83 al mese di servizio). Gode 2 settimane in luglio, 1 settimana a Natale e 7 giorni sparsi: i periodi superiori a 2 settimane possono essere divisi per accordo tra le parti.
    Caia – Magazziniera 6 giorni con 26 gg ferie
    Caia, magazziniera non viaggiante, lavora lun-sab e ha 26 giorni lavorativi di ferie (circa 2,17 al mese), perché il sabato conta come lavorativo: sono 4 giorni in più di chi lavora su 5 giorni.
    Sempronio – Lavoro a Natale con maggiorazione
    Sempronio è autista e lavora il 25 dicembre per una consegna urgente: per il personale viaggiante i festivi sono maggiorati del 50% (art. 12), oltre alla retribuzione della giornata. Il CCNL non prevede un riposo compensativo per la festività.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un autista?
    22 giorni lavorativi, indipendentemente dall’anzianità (art. 24). I 26 giorni valgono solo per il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni.
    Chi decide quando vado in ferie?
    L’azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, tenendo conto dei desideri del lavoratore e previa consultazione di RSA/RSU (art. 24, c. 6). Le ferie vanno normalmente godute continuativamente.
    Posso lavorare a Natale come autista?
    Sì: per il personale viaggiante domenica e festivi sono maggiorati del 50% (art. 12), oltre alla retribuzione della giornata. Non è previsto un riposo compensativo per la festività lavorata.
    Quante festività ci sono nel CCNL Logistica?
    12: 1/1, 6/1, lunedì dopo Pasqua, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 e la festa del Santo Patrono (art. 60). Il 24 e il 31 dicembre il lavoro non può andare oltre le ore 13.
    Quali permessi spettano oltre alle ferie?
    Fino a 20 ore l’anno su richiesta (10 retribuite per visite ed esami specialistici), 3 giorni lavorativi per il lutto (4 fuori provincia), almeno 5 giorni lavorativi l’anno per grave infermità documentata, 2 giorni retribuiti per nascita o adozione e 15 giorni di calendario per il matrimonio (art. 20).
    Le ferie non godute vanno perse?
    No: alla cessazione del rapporto spetta l’indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti (art. 24, c. 4). Nel corso del rapporto le quattro settimane minime di legge non sono monetizzabili.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.