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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I montanti devono essere verticali (o leggermente inclinati verso la costruzione), con punti di sovrapposizione sfalsati di almeno 1 metro; per impalcature fino a 8 m sono ammessi montanti singoli.
  • Il piede dei montanti deve essere saldamente ancorato per impedire cedimenti verticali e orizzontali; i montanti devono superare di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato.
  • La distanza tra montanti consecutivi non deve superare 3,60 m (derogabile con progetto firmato da ingegnere o architetto).
  • Il ponteggio deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani e ogni due montanti, con disposizione a rombo o equivalente.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 125 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizione dei montanti

In vigore dal 15/05/2008

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. ((

4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato. ))

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

I montanti: struttura portante verticale del ponteggio

L’articolo 125 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i montanti, ovvero gli elementi verticali portanti del ponteggio in legno (e, per richiamo, di quelli metallici a tubi e giunti). I montanti sono la spina dorsale della struttura: da loro dipende la stabilità verticale e la resistenza ai carichi laterali. La norma stabilisce requisiti precisi per la loro disposizione, gli ancoraggi di base e quelli alla costruzione, e la distanza tra i montanti stessi.

Sfalsamento e verticalità

Il comma 1 impone due requisiti fondamentali: (a) i montanti composti da elementi accoppiati devono avere punti di sovrapposizione sfalsati di almeno 1 metro tra un montante e l’altro della stessa fila, per evitare che le giunzioni si trovino allo stesso livello (zona di debolezza concentrata); (b) i montanti devono essere verticali o, al più, leggermente inclinati verso la costruzione, non verso l’esterno, dove il carico tenderebbe a farli ruotare e ribaltare. La verticalità si controlla con filo a piombo o livello a bolla.

Criteri dimensionali e sfalsamento per altezza

Il comma 2 introduce una distinzione in base all’altezza: fino a 8 m di impalcatura sono ammessi montanti singoli in un solo pezzo; oltre gli 8 m, solo negli ultimi 7 m è consentito l’uso di montanti a elementi singoli, mentre la parte inferiore deve usare elementi accoppiati per garantire maggiore rigidità. Il comma 3 stabilisce che il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio per impedire cedimenti sia verticali (assestamento) sia orizzontali (slittamento). Il comma 4, aggiunto dal D.Lgs. 106/2009, prescrive che i montanti superino di almeno 1,20 m l’ultimo impalcato, per proteggere i lavoratori che vi operano.

Distanza tra montanti e progettazione

Il comma 5 fissa la distanza massima tra montanti consecutivi a 3,60 m. La deroga è consentita quando lo richiedono evidenti esigenze di cantiere (es. accessi carrabili interni, aperture dell’edificio) ma solo con un progetto firmato da ingegnere o architetto corredato dei calcoli di stabilità. Questo progetto non è il Pi.M.U.S. ma un documento tecnico specifico relativo alla configurazione derogata.

Ancoraggi alla costruzione

Il comma 6 impone che il ponteggio sia «efficacemente ancorato alla costruzione» almeno ogni due piani di ponteggio e ogni due montanti, con disposizione a rombo o di pari efficacia. Gli ancoraggi collegano il ponteggio alla struttura dell’edificio, impedendo il ribaltamento verso l’esterno sotto l’azione del vento, delle vibrazioni e dei carichi di lavoro. La disposizione a rombo alterna ancoraggi ai montanti e agli impalcati su file sfalsate. Il numero e la resistenza degli ancoraggi devono essere verificati dal progetto del ponteggio.

Caso pratico

Alfa S.r.l. monta un ponteggio in legno su un edificio di 5 piani senza predisporre gli ancoraggi alla costruzione (omessi per non forare l’intonaco). Il ponteggio si mantiene stabile durante i lavori, ma una notte ventosa fa oscillare la struttura fino al distacco. Nessun lavoratore è presente, ma i detriti del crollo danneggiano un’auto parcheggiata. Il datore di lavoro è sanzionato per la violazione dell’art. 125, comma 6, ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Domande frequenti

I montanti devono essere perfettamente verticali o è ammessa una leggera inclinazione?

È ammessa una leggera inclinazione verso la costruzione (non verso l’esterno). Questa inclinazione, se presente, deve essere minima e uniforme su tutti i montanti per evitare torsioni e instabilità.

Ogni quanti piani occorre ancorare il ponteggio alla costruzione?

Almeno ogni due piani di ponteggio e ogni due montanti, con disposizione a rombo o equivalente (art. 125, comma 6). Per ponteggi su costruzioni leggere o in condizioni di vento elevato, il progettista può prescrivere una frequenza maggiore.

Se la distanza tra i montanti supera 3,60 m serve sempre il progetto di un ingegnere?

Sì: la norma richiede un progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato con i relativi calcoli di stabilità. Non è sufficiente la valutazione empirica del capocantiere o del RSPP.

La sporgenza di 1,20 m dell’ultimo impalcato vale anche per i ponteggi metallici?

L’art. 125 si riferisce esplicitamente ai ponteggi in legno, ma l’art. 138, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 ammette una deroga per i ponteggi metallici a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato.

Come si verifica la verticalità dei montanti in cantiere?

Con filo a piombo o livello a bolla d'aria. La verifica deve essere effettuata durante il montaggio e ripetuta ad intervalli periodici, in particolare dopo eventi meteorologici intensi (art. 137 SIC).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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