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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte principale, a distanza non superiore a 2,50 m.
  • Il sottoponte può essere omesso per i ponti sospesi, i ponti a sbalzo, le torri di carico e per lavori di manutenzione o riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sottoponti

In vigore dal 15/05/2008

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, ((per le torri di carico,)) per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Il sottoponte: funzione e obbligatorietà

L’articolo 128 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il sottoponte di sicurezza, un piano provvisionale installato al di sotto del piano di lavoro principale con la funzione di fermare i lavoratori o i materiali che dovessero cadere dal piano superiore. Il sottoponte non è un elemento decorativo né una misura facoltativa: deve essere «costruito come il ponte», ossia con le stesse caratteristiche di resistenza e sicurezza del piano soprastante, e deve trovarsi a distanza non superiore a 2,50 m dall’impalcato principale.

La logica del doppio piano

La distanza massima di 2,50 m tra il piano di lavoro e il sottoponte è calibrata per limitare l’altezza di caduta libera nel caso in cui un lavoratore cada attraverso un’apertura o da un bordo del piano principale. Una caduta contenuta entro 2,50 m (con il sottoponte che funge da rete di arresto strutturale) è significativamente meno grave di una caduta sul suolo. Il sottoponte deve poter sopportare il peso di un lavoratore caduto, eventualmente con attrezzi, senza cedere.

Le esenzioni previste dalla norma

Il comma 2 elenca i casi in cui il sottoponte può essere omesso: (a) ponti sospesi, la cui struttura rende tecnicamente difficile o impossibile installare un sottoponte fisso; (b) torri di carico, che per la loro configurazione strutturale e il loro uso specifico non lo richiedono; (c) ponti a sbalzo, che aggettano dalla facciata senza montanti e quindi non hanno uno spazio sottostante dove installare un sottoponte; (d) lavori di manutenzione e riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Quest'ultima esenzione è quella di maggiore applicazione pratica: per interventi brevi (tinteggiatura di un portico, riparazione di un cornicione, ecc.) la costruzione del sottoponte sarebbe sproporzionata rispetto alla durata dell’esposizione al rischio.

Caso pratico e sanzioni

Alfa S.r.l. esegue lavori di rifinitura su un ponteggio di 6 piani per un periodo di 3 settimane. Il capocantiere Tizio non installa il sottoponte, ritenendo sufficiente il semplice piano di lavoro. Un giorno, Caio inciampa in un’apertura del piano mal coperta e cade attraverso di essa per 4 metri (in assenza del sottoponte) riportando lesioni gravi. Il datore di lavoro è sanzionato ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a) per violazione dell’art. 128, arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Domande frequenti

Il sottoponte deve avere le stesse caratteristiche del piano di lavoro principale?

Sì: il comma 1 specifica 'costruito come il pontè, il che significa stessa resistenza strutturale, stesso sistema di ancoraggio e stessa protezione perimetrale con parapetto.

Come si misura la distanza massima di 2,50 m?

Si misura verticalmente dalla superficie del piano di calpestio del sottoponte alla superficie del piano di calpestio del ponte principale. La distanza deve essere non superiore a 2,50 m.

La soglia di 5 giorni per l’esenzione di manutenzione è calendariale o di lavoro effettivo?

La norma parla di 'durata non superiore a cinque giorni' senza ulteriori specificazioni; nella prassi si intende come giorni di lavoro effettivo sul ponteggio. Lavori interrotti ma non ultimati entro 5 giorni richiedono l’installazione del sottoponte.

Un trabattello (ponte su ruote a torre) deve avere il sottoponte?

I trabattelli sono disciplinati dall’art. 140 SIC e dall’allegato XXIII; di norma, per la loro struttura e altezza tipica, non rientrano nell’obbligo del sottoponte dell’art. 128, che si riferisce ai ponteggi di facciata.

Il sottoponte si usa anche per i ponteggi metallici prefabbricati?

Sì: il principio del sottoponte si applica a tutti i tipi di ponteggio quando non ricorre una delle esenzioni previste dal comma 2.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.