- I ponteggi metallici o non metallici prefabbricati richiedono l’autorizzazione ministeriale per la costruzione e l’impiego, rilasciata su richiesta del fabbricante corredata da relazione tecnica.
- Il Ministero del lavoro può attestare la rispondenza del ponteggio alle norme UNI EN 12810, 12811 o UNI EN 74 per i giunti.
- L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza al progresso tecnico.
- Chi impiega ponteggi deve ottenere dal fabbricante copia dell’autorizzazione e delle istruzioni di montaggio, uso e smontaggio.
Art. 131 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego
In vigore dal 15/05/2008
1. La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all’articolo seguente.
3. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , in aggiunta all’autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN
74. 4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all’impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell’articolo
132. 7. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) si avvale anche dell’ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell’autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato
- Articolo 131 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 131 Codice del Consumo: Diritto di regresso
- Articolo 131 Codice della Strada: Agenti diplomatici esteri
- Articolo 131 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti in generale
- Articolo 131 Codice di Procedura Penale: Poteri coercitivi del giudice
L’autorizzazione ministeriale: cos'è e perché esiste
L’articolo 131 del D.Lgs. 81/2008 introduce un sistema di controllo amministrativo preventivo sui ponteggi prefabbricati, metallici o non, attraverso l’autorizzazione ministeriale. La ratio è che i ponteggi prefabbricati sono sistemi industriali standardizzati, prodotti in serie e impiegati in migliaia di cantieri: un difetto di progettazione o di produzione può propagarsi su larga scala. L’autorizzazione ministeriale costituisce uno screening tecnico da parte del Ministero del lavoro (con supporto tecnico dell’ISPESL, ora INAIL) che verifica che il sistema rispetti i requisiti di sicurezza prima che possa essere immesso sul mercato e impiegato nei cantieri italiani.
Il procedimento di autorizzazione
Il fabbricante che intende commercializzare un sistema di ponteggio prefabbricato deve richiedere l’autorizzazione al Ministero del lavoro, allegando la relazione tecnica prevista dall’art. 132 SIC (caratteristiche degli elementi, resistenza dei materiali, prove di carico, calcoli, istruzioni di montaggio e schemi tipo). La domanda è esaminata anche con il supporto di INAIL per i controlli tecnici. In aggiunta all’autorizzazione base, il Ministero può attestare, su richiesta, la conformità del ponteggio alle norme armonizzate europee UNI EN 12810 (ponteggi di facciata) e UNI EN 12811 (attrezzature temporanee di lavoro) o, per i giunti, alla UNI EN 74.
Il rinnovo decennale
L’autorizzazione ha durata non illimitata: è soggetta a rinnovo ogni dieci anni. Questo obbligo di rinnovo serve a verificare che il sistema di ponteggio rimanga adeguato all’evoluzione del progresso tecnico e normativo. Un ponteggio autorizzato vent'anni fa può non rispettare le norme UNI EN attuali; il rinnovo permette di aggiornare le specifiche o di ritirare le autorizzazioni di sistemi obsoleti.
Gli obblighi dell’utilizzatore
Il comma 6 pone obblighi in capo a chiunque intenda impiegare un ponteggio prefabbricato: deve acquisire dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale e delle istruzioni di montaggio, uso e smontaggio (lettere d, e, f e g dell’art. 132). Questo significa che il noleggiatore di ponteggi deve fornire all’impresa che noleggia il sistema la documentazione completa e che l’impresa è responsabile di verificare che l’autorizzazione esista, sia valida (non scaduta) e si applichi al tipo di ponteggio effettivamente consegnato.
Caso pratico
Alfa S.r.l. noleggia un sistema di ponteggio metallico prefabbricato per un cantiere di ristrutturazione. Il noleggiatore non consegna copia dell’autorizzazione ministeriale, affermando che il sistema è «ovviamente autorizzato». Il datore di lavoro di Alfa S.r.l. installa e usa il ponteggio senza verificare. L’organo di vigilanza in sede di ispezione rileva la mancanza della documentazione in cantiere: il datore di lavoro è sanzionato per la violazione del comma 6 dell’art. 131, punita dall’art. 159, comma 2, lettera b) con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
Domande frequenti
L’autorizzazione ministeriale deve essere presente fisicamente in cantiere?
Sì: copia dell’autorizzazione (e delle istruzioni di montaggio) deve essere tenuta nel cantiere dove il ponteggio è in uso, per essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza.
Un ponteggio con autorizzazione scaduta può essere usato?
No: l’autorizzazione scaduta rende il ponteggio non conforme. Il fabbricante deve aver già richiesto e ottenuto il rinnovo prima della scadenza. L’utilizzatore deve verificare la validità dell’autorizzazione.
Le norme UNI EN 12810 e 12811 sostituiscono l’autorizzazione ministeriale?
No: le norme UNI EN sono standard tecnici; l’autorizzazione ministeriale è il provvedimento amministrativo che attesta la conformità del sistema di ponteggio. La rispondenza alle norme UNI EN può essere attestata in aggiunta ma non sostituisce l’autorizzazione.
Chi è responsabile se il noleggiatore non consegna la copia dell’autorizzazione?
Il noleggiatore è inadempiente contrattualmente; il datore di lavoro che usa il ponteggio senza la documentazione viola l’art. 131, comma 6 ed è sanzionato. Entrambi possono essere ritenuti responsabili.
Il Pi.M.U.S. può essere redatto senza le istruzioni del fabbricante?
No: il Pi.M.U.S. deve basarsi sulle istruzioni del fabbricante (schema tipo del ponteggio, portate, ancoraggi). Senza la documentazione del fabbricante, il Pi.M.U.S. non può essere correttamente predisposto.