← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I ponteggi di altezza superiore a 20 m e quelli non coperti dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale richiedono un progetto specifico firmato da ingegnere o architetto abilitato.
  • Il progetto deve comprendere calcolo di resistenza e stabilità (secondo le istruzioni ministeriali) e disegno esecutivo.
  • Il progetto e la copia dell’autorizzazione ministeriale devono essere tenuti in cantiere ed esibiti su richiesta degli organi di vigilanza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Progetto

In vigore dal 15/05/2008

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale; b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione.

3. Copia dell’autorizzazione ministeriale di cui all’articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

Quando scatta l’obbligo di progettazione

L’articolo 133 del D.Lgs. 81/2008 delimita il confine tra i ponteggi che possono essere montati seguendo gli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale (art. 132, lettera g) e quelli che richiedono una progettazione tecnica specifica. L’obbligo di progetto scatta in due situazioni distinte: (a) ponteggi di altezza superiore a 20 m, indipendentemente dal tipo di sistema usato; (b) ponteggi per i quali la relazione di calcolo del fabbricante non contiene le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego. Rientrano inoltre nella categoria gli «altri lavori provvisionali» costituiti da elementi metallici o non, di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e ai sovraccarichi.

Contenuto del progetto

Il comma 1 specifica che il progetto deve comprendere: (a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale, questo calcolo verifica che la configurazione specifica del ponteggio (altezza, numero di ancoraggi, carichi, configurazione degli impalcati) soddisfi i requisiti di sicurezza strutturale; (b) disegno esecutivo che rappresenti graficamente la struttura nella sua configurazione definitiva. Il comma 2 aggiunge che dal progetto deve risultare tutto ciò che è necessario per definire il ponteggio relativamente a carichi, sollecitazioni ed esecuzione.

La firma del professionista abilitato

Il progetto deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione. La firma non è un formalismo: il professionista assume la responsabilità tecnica del progetto e risponde, anche penalmente, dei difetti che derivino da errori progettuali. Il professionista deve verificare che i calcoli siano corretti e che il disegno esecutivo corrisponda fedelmente alla configurazione che verrà montata in cantiere.

La documentazione in cantiere

Il comma 3 prescrive che in cantiere siano disponibili copia dell’autorizzazione ministeriale (art. 131) e copia del progetto e dei disegni esecutivi, da esibire agli organi di vigilanza. Questa prescrizione consente all’ispettore di verificare immediatamente se il ponteggio montato corrisponde al progetto approvato. Qualsiasi variante al progetto deve essere autorizzata per iscritto dal professionista responsabile prima di essere eseguita.

Caso pratico

Alfa S.r.l. monta un ponteggio metallico prefabbricato di 22 m di altezza per un cantiere di costruzione di un palazzo. Il sistema è autorizzato dal Ministero ma lo schema tipo prevede un’altezza massima di 18 m. Senza commissionare un progetto specifico, il capocantiere Tizio monta il ponteggio con una configurazione non prevista dagli schemi tipo. L’organo di vigilanza, in sede di ispezione, contesta la mancanza del progetto ai sensi dell’art. 133 e ordina la sospensione dei lavori fino alla presentazione della documentazione tecnica. Il datore di lavoro è sanzionato ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b).

Domande frequenti

Un ponteggio di 19 m richiede il progetto dell’art. 133?

Se rientra negli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale, no. Se non rientra negli schemi tipo (per configurazione, carichi o altra caratteristica), sì. La soglia dei 20 m è assoluta: sopra tale altezza il progetto è obbligatorio a prescindere dagli schemi tipo.

Il Pi.M.U.S. è lo stesso documento del progetto dell’art. 133?

No: il Pi.M.U.S. (artt. 134 e 136 SIC) è il piano operativo di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio. Il progetto dell’art. 133 è il documento tecnico di calcolo strutturale. Per i ponteggi oltre 20 m occorrono entrambi.

Cosa succede se durante i lavori occorre modificare il ponteggio rispetto al progetto?

Le modifiche devono essere approvate dal professionista responsabile del progetto prima di essere eseguite. Le modifiche devono essere immediatamente riportate sui disegni esecutivi. Modifiche non autorizzate costituiscono violazione dell’art. 134, comma 2 SIC.

Il progetto dell’art. 133 è necessario anche per le centine di sostegno di grandi luci?

Sì: l’art. 142, comma 2 SIC prevede espressamente che le armature provvisorie per grandi opere (centine per ponti ad arco, coperture ad ampia luce) non rientranti negli schemi d'uso corrente debbano essere progettate da ingegnere o architetto.

Chi verifica in cantiere che il ponteggio corrisponda al progetto?

Il preposto (capocantiere), il RSPP durante i sopralluoghi e il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE). Il CSE può ordinare la sospensione delle lavorazioni se rileva che il ponteggio non è conforme al progetto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.