Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Marchio del fabbricante
In vigore dal 15/05/2008
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 134 - Art. 134 SIC - Documentazione→T.U. Sicurezza art. 136 - Art. 136 SIC - Montaggio e smontaggio→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 133 SIC – Progetto→Art. 137 SIC – Manutenzione e revisione→Art. 132 SIC – Relazione tecnica→Art. 138 SIC – Norme particolari→Art. 131 SIC – Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego→Art. 139 SIC – Ponti su cavalletti→Art. 130 SIC – Andatoie e passerelle
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 135 del D.Lgs. 81/2008 si colloca nella disciplina dei ponteggi, all'interno del Titolo dedicato ai cantieri temporanei o mobili e ai lavori in quota. La disposizione, di apparente semplicita, presidia un profilo essenziale per la sicurezza: la riconoscibilita e la tracciabilita degli elementi che compongono il ponteggio.
Il contenuto dell'obbligo
La norma prescrive che gli elementi dei ponteggi rechino impressi, a rilievo o a incisione e comunque in modo visibile e indelebile, il marchio del fabbricante. Si tratta di un obbligo che incide direttamente sulla fabbricazione del componente: ogni elemento deve poter essere ricondotto, in modo permanente, al soggetto che lo ha prodotto.
La funzione di tracciabilita
Il marchio impresso assolve una funzione di tracciabilita che si rivela cruciale lungo l'intero ciclo di vita del ponteggio. Consente di identificare il fabbricante, di collegare l'elemento al modello e all'autorizzazione ministeriale che ne legittima l'impiego, e di verificare la corrispondenza tra i componenti effettivamente montati e quelli previsti dallo schema progettuale. In caso di anomalie o incidenti, la riconoscibilita del produttore facilita ogni accertamento.
Il collegamento con l'autorizzazione del ponteggio
I ponteggi metallici fissi sono soggetti, nel sistema del Testo unico, a un regime di autorizzazione del fabbricante e a precise prescrizioni costruttive. Il marchio dell'art. 135 e il punto di contatto fisico tra il singolo elemento e questo apparato autorizzatorio: senza un'identificazione permanente del produttore, verrebbe meno la possibilita di verificare che gli elementi impiegati appartengano effettivamente a un sistema autorizzato e siano compatibili tra loro.
I requisiti tecnici: visibilita e indelebilita
La norma non si accontenta della presenza del marchio, ma ne qualifica le modalita: deve essere impresso a rilievo o a incisione, in modo visibile e indelebile. La scelta esclude marcature precarie, suscettibili di cancellarsi con l'usura, la corrosione o l'esposizione agli agenti atmosferici. L'indelebilita assicura che l'informazione permanga per tutta la vita utile dell'elemento, anche dopo ripetuti montaggi e smontaggi.
I riflessi per i soggetti della sicurezza
L'obbligo coinvolge in primo luogo il fabbricante, tenuto a marcare correttamente i propri prodotti. Ma ha riflessi anche sul datore di lavoro e sui soggetti che impiegano il ponteggio: la presenza del marchio e un elemento da verificare prima e durante l'uso, poiche elementi privi di marcatura o di provenienza non riconoscibile non offrono le garanzie di conformita richieste e non dovrebbero essere utilizzati.
Una piccola norma con grande rilievo preventivo
Dietro la sobrieta del testo si cela un presidio di sicurezza di notevole importanza. I lavori in quota figurano tra le attivita a maggior rischio infortunistico, e la solidita del ponteggio dipende dalla qualita e dalla compatibilita dei suoi elementi. Garantire che ciascun componente sia riconoscibile e riconducibile a un fabbricante autorizzato e una condizione di base per la sicurezza dell'intera struttura.
Domande frequenti
Cosa prescrive l'art. 135 del TU Sicurezza?
Che gli elementi dei ponteggi rechino impresso, a rilievo o a incisione e in modo visibile e indelebile, il marchio del fabbricante.
Perche e importante il marchio del fabbricante?
Garantisce tracciabilita e riconoscibilita: consente di collegare ogni elemento al produttore e all'autorizzazione ministeriale e di verificare la conformita dei componenti montati.
Che caratteristiche deve avere il marchio?
Deve essere impresso a rilievo o a incisione, in modo visibile e indelebile, cosi da resistere all'usura, alla corrosione e ai ripetuti montaggi per tutta la vita utile dell'elemento.
Chi e tenuto a rispettare l'obbligo?
In primo luogo il fabbricante, che deve marcare i propri prodotti; ma anche chi impiega il ponteggio deve verificare la presenza del marchio prima e durante l'uso.
Si possono usare elementi privi di marchio?
Elementi privi di marcatura o di provenienza non riconoscibile non offrono le garanzie di conformita richieste dalla norma e non dovrebbero essere utilizzati.