Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 139 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponti su cavalletti
In vigore dal 15/05/2008
1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. ((I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII.))
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 138 - Art. 138 SIC - Norme particolari→T.U. Sicurezza art. 140 - Art. 140 SIC - Ponti su ruote a torre→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 137 SIC – Manutenzione e revisione→Art. 141 SIC – Strutture speciali→Art. 136 SIC – Montaggio e smontaggio→Art. 142 SIC – Costruzioni di archi, volte e simili→Art. 135 SIC – Marchio del fabbricante→Art. 143 SIC – Posa delle armature e delle centine→Art. 134 SIC – Documentazione
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In sintesi
Indice dei contenuti
I ponti su cavalletti: caratteristiche e limiti
L’articolo 139 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i ponti su cavalletti, ossia le piattaforme di lavoro temporanee realizzate appoggiando tavole orizzontali su supporti a forma di cavalletto (due montanti diagonali uniti da un traverso). Sono strumenti semplici, economici e diffusi per lavori interni a bassa altezza (tinteggiatura, posa di controsoffitti, elettricità, idraulica). La semplicità costruttiva non esime dall’osservanza delle norme di sicurezza.
Il limite di altezza e il divieto di sovrapposizione
La norma fissa un limite assoluto di 2 m di altezza per i ponti su cavalletti. Questo limite è calibrato sul profilo di rischio: un punto su cavalletti oltre i 2 m è sostanzialmente un ponteggio e deve essere trattato come tale (con parapetti, sottoponte, ecc.). Il divieto di montare i ponti su cavalletti sugli impalcati dei ponteggi è motivato dal rischio cumulativo: un cavalletto posizionato su un impalcato di ponteggio già a quota elevata crea un’altezza complessiva di lavoro potenzialmente molto pericolosa, con rischio di ribaltamento del cavalletto stesso per l’instabilità del piano di appoggio.
L’allegato XVIII, punto 2.2.2.
Il richiamo al punto 2.2.2. dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, aggiunto dalla modifica del D.Lgs. 106/2009, impone che i ponti su cavalletti rispettino i requisiti tecnici specifici ivi contenuti: larghezza minima dell’impalcato, caratteristiche dei cavalletti (stabilità, geometria), distanza massima tra i cavalletti in funzione dello spessore delle tavole, protezioni perimetrali se l’altezza supera determinate soglie. Il rispetto di questi requisiti è parte integrante della conformità normativa del piano di lavoro.
Caso pratico
Alfa S.r.l. esegue lavori di tinteggiatura all’interno di un capannone industriale. Il preposto Tizio posiziona un ponte su cavalletti a 1,80 m di altezza per raggiungere il soffitto. L’impalcato è formato da due tavole affiancate senza fissaggio ai cavalletti. Caio, lavorando sull’impalcato, perde l’equilibrio e le tavole scivolan via dai cavalletti: cade sul cemento riportando contusioni. La mancanza di fissaggio delle tavole e il mancato rispetto dei requisiti tecnici dell’allegato XVIII configurano la violazione dell’art. 139.
Domande frequenti
Un ponte su cavalletti a 1,90 m richiede il parapetto?
A quell'altezza resta entro il limite dei 2 m dell'art. 139 SIC; deve comunque rispettare i requisiti del punto 2.2.2 dell'Allegato XVIII (larghezza impalcato, stabilita' dei cavalletti).
Qual e' l'altezza massima di un ponte su cavalletti?
2 metri: oltre tale limite va trattato come un ponteggio, con le relative protezioni.
Si possono montare cavalletti sull'impalcato di un ponteggio?
No: l'art. 139 lo vieta, per il rischio cumulativo di altezza e di ribaltamento per l'instabilita' del piano d'appoggio.
Quali requisiti tecnici devono rispettare?
Quelli del punto 2.2.2 dell'Allegato XVIII: larghezza minima dell'impalcato, stabilita' e geometria dei cavalletti.
Per quali lavori si usano?
Per lavori interni a bassa altezza (tinteggiatura, controsoffitti, impianti elettrici e idraulici): semplici ed economici, ma soggetti alle norme di sicurezza.